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Regime forfettario, altro giro altro chiarimento: la soglia si basa sui ricavi! Novità e riepilogo

I contribuenti ricadono nell'ambito di applicazione del regime forfettario o dell'imposta sostitutiva del 20% in base alla soglia di ricavi/compensi conseguiti/percepiti nell'esercizio precedente

Regime forfettario: ultimi chiarimenti sulla soglia

Alessio Villarosa, sotto-segretario alla presidenza del Consiglio dei Ministrti, ha fornito importanti chiarimenti sul regime forfettario in commissione finanze alla Camera, al question time n. 5-01486. Ecco i dettagli:

  • soglia basata sui ricavi: i contribuenti ricadono nell'ambito di applicazione del regime forfettario o dell'imposta sostitutiva del 20% in base alla soglia di ricavi/compensi conseguiti/percepiti nell'esercizio precedente, a nulla rilevando, a tal fine, i costi sostenuti, né il reddito conseguito;
  • accesso allargato: dal 2019 potranno accedere a tali discipline di favore i soggetti che impiegano nell'attività dipendenti, collaboratori e quelli che utilizzano beni strumentali di qualsivoglia valore;
  • fuori le associazioni tra professionisti: l'ambito soggettivo sia del regime forfetario, che della disciplina dell'imposta sostitutiva è circoscritto alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione, con esclusione, dunque, dei contribuenti che esercitano tali attività in forma associata. 

Altri chiarimenti importanti riguardano inoltre l'applicabilità dell'esenzione dell'Iva, a partire dal 2020, che per gli imprenditori individuali ed esercenti arti o professioni con ricavi fino a 100 mila euro è subordinata al rilascio di una richiesta di misura di deroga agli organi comunitari. "Per i contribuenti che aderiranno a tale modalità di tassazione, il reddito è determinato con le modalità ordinarie, e non con quelle previste per il regime forfettario".

Ricordiamo che il regime d’imposizione forfettario, previsto e disciplinato nella L. 190/2014, è stato profondamente modificato grazie all’intervento della L. 145/2018 (c.d. Legge di bilancio 2019)

Regime forfettario: il tabellone riepilogativo 

SOGLIE DI ACCESSO – VERIFICA

Verifica delle soglie di accesso

Si applicano i nuovi limiti (65.000 euro) ai risultati del periodo 2018 (per cassa o competenza, secondo il regime adottato.

Si applicano, dunque, i chiarimenti già forniti con circolare AdE 10/E/2016.

Verifica delle soglie e compensi per diritti d’autore, fuori campo Iva, percepiti da un professionista

Nella verifica del mancato superamento della soglia vanno inclusi i proventi fuori campo Iva, quali i diritti d’autore.

Infatti, l’articolo 53, comma 2, lett. b), D.P.R. 917/1986 considera, tra l’altro, redditi di lavoro autonomo “… i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali”.

 

PASSAGGI DI REGIME E OPZIONI

Semplificati nel 2018 per esistenza di cause preclusive

Passano al forfettario

Nessuna opzione necessaria

I soggetti che, nell’anno 2018, erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti previsti dalla norma ai fini dell’accesso al regime forfettario (ad esempio, ricavi/compensi superiori alle soglie previste, oppure presenza di beni strumentali di costo complessivo superiore a 20.000 euro), possono applicare il regime forfettario a partire dal 2019.

Il forfettario è un regime naturale; pertanto, i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva e non è necessario esercitare una specifica opzione.

Viene meno vincolo triennale per opzione per semplificato

Il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l’applicazione del regime forfettario di cui alla L. 190/2014, abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 D.P.R. 600/1973, può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 del predetto articolo 18 D.P.R. 600/1973 (metodo del registrato = pagato)

Richiamo alla circolare 11/E/2017 e risoluzione 64/E/2018

L’articolo 1 D.P.R. 442/1997 consente la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.

Con risoluzione 64/E/2018, è stato stabilito che il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l’applicazione del regime forfettario di cui alla L. 190/2014, abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 D.P.R. 600/1973, può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 del predetto articolo 18, in quanto trattasi di due regimi naturali propri dei contribuenti minori.

I chiarimenti forniti mediante i suddetti documenti di prassi valgono anche per valutare l’accesso al regime forfettario per il 2019 in capo ai soggetti che hanno applicato il regime semplificato nelle annualità precedenti.

 

POSSESSO DI QUOTE DI CONTROLLO IN SRL

Presenza quote S.r.l. di controllo cedute entro il 31.12.2018

È consentito l’accesso al forfettario al soggetto che, pur essendo titolare di quote di S.r.l. con i caratteri previsti dalla norma, le abbia cedute entro il 31.12.2018.

Presenza quote che si intende cedere entro fine 2019

Viceversa, qualora le quote indicate dalla causa ostativa fossero ancora detenute al 01.01.2019, l’accesso al regime è preclusoanche se la cessione delle medesime dovesse avvenire prima del 31.12.2019.

Infatti, si ritiene che la causa inibente debba cessare di esistere prima dell’inizio del periodo d’imposta di applicazione del regime agevolato.

Forfettario che nel 2019 acquista quota di controllo di S.r.l. con attività assimilabile

Il contribuente che acquista le quote di una società a responsabilità limitata il 28.12.2019, esce dal regime forfettario dal periodo successivo se, a seguito di tale acquisto, controlla direttamente o indirettamente la società a responsabilità limitata, la quale esercita un’attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dal contribuente.