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Regime forfetario 2025: novità sulle fatture semplificate

Il regime forfetario offre importanti vantaggi fiscali per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, consentendo di accedere a un sistema semplificato di tassazione. Dal 1° gennaio 2025, sarà abolito il tetto di 400 euro per l'emissione delle fatture semplificate, permettendo ai contribuenti forfettari di adottare questo strumento per operazioni di qualsiasi importo, una novità significativa nel panorama fiscale italiano.

L'accesso e i vantaggi al regime forfetario

Quando si parla di regime forfetario si intende un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Possono accedere al regime forfettario chi nell’anno precedente ha, contemporaneamente:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (il precedente importo di 65.000 euro è stato così modificato dalla Legge di Bilancio 2023). Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Mentre sono esclusi dal regime forfettario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Nel regime forfettario il calcolo del reddito imponibile avviene applicando ai compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata. La tassazione del regime forfetario prevede che al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste. Quest’ultima (l’aliquota dell’imposta sostitutiva) è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.

Fatture semplificate senza limite di importo

A partire dal 1 gennaio del 2025 il regime forfetario presenterà delle novità, verrà difatti eliminato il tetto massimo di 400 euro per l'emissione delle fatture semplificate.

La partita IVA è disciplinata dal d.PR 633 del 26 ottobre 1972 numero 633, che all’articolo 21-bis prevede l’emissione della fattura in modalità semplificata se l’ammontare complessivo della stessa non eccede i 100 euro, tetto che dal 2019 è passato a 400 euro.

Per tale fattura sono previsti contenuti minimi:

  • data di emissione;
  • numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  • dati anagrafici e numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  • dati anagrafici o codice fiscale / partita IVA / numero di identificazione IVA del soggetto cessionario o committente;
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
  • ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
  • fatture emesse ai sensi dell’articolo 26 de D.P.R. numero 633/1972, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

La normativa europea in materia di IVA, modificata dalla nuova direttiva comunitaria 2020/285, introduce la fatturazione semplificata per i contribuenti in regime forfettario. Nello specifico per i contribuenti forfettari l’articolo 21-bis del DPR n. 633/1972, relativo alla fattura semplificata, sarà applicato senza alcun limite di importo.

Quindi a partire dal 1° gennaio 2025, i titolari di partita IVA che beneficiano del regime della flat-tax potranno emettere fatture in modalità semplificata anche per operazioni di valore superiore ai 400 euro, invece attualmente, i contribuenti possono utilizzare la fattura semplificata per operazioni non superiori a 400 euro, comprensivi di imponibile e IVA.
Si precisi che tali disposizioni riguarderanno esclusivamente i contribuenti forfettari,
mentre per gli altri possessori di partita IVA rimarrà il limite massimo di 400 euro.

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