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Regime agevolato Partite Iva e regime forfettario 2019 professionisti: chiarimenti importanti

Ministero Economia e Finanze: tutte le condizioni da rispettare per l'accesso senza problematiche al regime agevolato per le partite IVA aperte a seguito di nuove iscrizioni ad un ordine o collegio professionale

Regime forfetario professionisti: chiarimenti ministeriali

Prendere nota: arrivano i primi chiarimenti ministeriali ufficiali in merito all'interpretazione della nuova lettera d-bis) del comma 57, art.1, della legge 190/2014, come modificata dalla Legge di bilancio 2019. Si tratta del Regime agevolato per le partite Iva e regime forfettario 2019 professionisti.

Regime forfetario: le condizioni per l'applicazione

In particolare si chiede, in una interrogazione parlamentare, se la disposizione debba essere interpretata nel senso che possano considerarsi "... incluse nel regime agevolato le partite IVA aperte a seguito di nuove iscrizioni ad un ordine o collegio professionale".

Il Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Alessio Mattia Villarosa, ha evidenziato preliminarmente che il comma 54 dell'art.1 della legge 190/2014 come modificato dalla legge 145/2018 prevede che "i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000".

Ma l'applicazione del regime forfetario è subordinato al rispetto delle altre condizioni previste dal successivo comma 57 della Legge di Bilancio 2019: nello specifico, la lettera d-bis) del comma 57 dispone che non possono avvalersi del regime forfetario "...le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro".

E' chiaro l'intento di limitare l'avvio di iniziative professionali al solo scopo di beneficiare dell'aliquota agevolata del regime forfetario, trasformando l'attività di lavoro dipendente o attività a questo assimilate in attività di lavoro autonomo.

Regime forfetario 2019 per i professionisti: chiarimenti

Si chiede altresì di sapere se il Governo non ritenga opportuno chiarire - con circolare esplicativa o tramite faq sul sito dell'Agenzia delle entrate - l'applicabilità del regime forfetario ai professionisti con codice ATECO diverso e cioè se un soggetto che esercita l'attività contraddistinta dal codice ATECO 749099 (altre attività professionali) e che detiene una partecipazione di controllo (90 per cento) in una società immobiliare esercente l'attività di intermediazione nella mediazione immobiliare (codice ATECO 683100), a cui dedica circa il 70 per cento della propria attività lavorativa, possa continuare ad applicare, per il periodo d'imposta 2019, il regime forfetario.

L'art.1, comma 57, lettera d), della 190/2014, come modificato dall'art.1, comma 9, lettera c), della legge 145/2018 ha introdotto una causa inibente all'accesso al regime forfetario laddove prevede che non possono avvalersi di tale regime, tra l'altro, "gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni".

 

La ratio legis sottesa alla predetta causa ostativa è quella di evitare artificiose frammentazioni delle attività d'impresa o di lavoro autonomo svolte al solo scopo di beneficiare di una tassazione più favorevole.

Perché tale requisito venga rispettato, onde evitare abusi, deve essere presa come riferimento l'attività effettivamente svolta. Pur in presenza di due codici attività formalmente distinti in base alla classificazione ATECO, qualora il contribuente eserciti, di fatto, un'attività collegata a quella effettivamente svolta, ad esempio, da una società a responsabilità limitata, ciò inibisce, secondo l'impostazione normativa, la permanenza nel regime forfetario.

L'esempio citato quindi non può trovare risposta, mancando uno degli elementi necessari per la verifica dell'applicabilità della disposizione in commento, in quanto non è specificato il tipo di attività svolta individualmente dall'esercente arti e professioni.