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Recupero vani e seminterrati: il Governo boccia la legge Abruzzo

Riutilizzo abitativo dei vani accessori: il Governo impugna la legge dell'Abruzzo. Invasa la competenza legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente e di governo dei territori: poche tutele dal rischio alluvione

Il Governo, nel CDM dello scorso 6 ottobre, ha deliberato di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge della Regione Abruzzo n. 40 del 1 agosto 2017, recante “Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d’uso e contenimento dell’uso del suolo, modifiche alla L.R. 96/2000 ed ulteriori disposizioni".

La legge abruzzese, relativa al riutilizzo abitativo dei vani accessori e seminterrati, secondo il Governo “nel disciplinare il recupero dei vani e locali accessori e seminterrati, situati in edifici esistenti o collegati direttamente ad essi, da destinare ad uso residenziale, direzionale, commerciale o artigianale, presenta profili di illegittimità con riferimento a varie disposizioni, che appaiono invadere la competenza legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione) e di governo dei territori (art. 117, comma 3, della Costituzione), consentendo interventi di recupero anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti, ovvero in assenza dei medesimi".

La legge, quindi, ammette il recupero a fini abitativi di seminterrati e altri vani accessori degli edifici anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti, ovvero in assenza dei medesimi: in pratica, è necessaria la presenza di urbanizzazioni primarie e di standard urbanistici di cui al DM 1444, ma se non è possibile reperirli basta pagare e sono previsti sconti del 30% in caso di prima casa.

L'altezza minima dei locali è di 2,40 metri, ma per raggiungerla è consentito anche scavare un buco più profondo ("abbasamento della quota di calpestio del pavimento") o alzare il soffitto ("innalzamento del solaio sovrastante"). Per il Governo "tali disposizioni presentano profili di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. s), Cost., in riferimento agli artt. 6, comma 3, 12, e 65, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché con riferimento all'art. 117, comma 3, Cost": la legge determinerebbe inoltre un'elusione dell'obbligo di sottoporre a valutazione ambientale strategica, o almeno alla relativa verifica di assoggettabilità, gli interventi previsti.

Il punto fondamentale della lista delle motivazioni stilata dal Governo è comunque il rischio idrogeologico: la legge abruzzese, infatti, prevede che il recupero in deroga è escluso nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta dagli atti di pianificazione territoriale e nelle aree ad elevato rischio geologico o idrogeologico, e che "per motivate esigenze derivanti da eventi alluvionali, sismici, geologici e idrogeologici, i comuni possono aggiornare gli ambiti di esclusione anche successivamente alla decorrenza del termine di 90 giorni".

Sul punto, il Govero è tassativo: nel consentire la riconversione in destinazione d'uso residenziale di vani e seminterrati, secondo l'Esecutivo, la legge "può determinare un incremento del carico abitativo incompatibile con le prescrizioni del piano di bacino volte a tutelare dal rischio idrogeologico. La norma regionale, in particolare, esclude dall'ambito di applicazione della legge soltanto le aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta (quindi non quelle in cui il piano di bacino si limita a vietare l'incremento del carico urbanistico)", vietando la riconversione solo nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, quando - sempre secondo il Governo - "per ragioni di pubblica incolumità simili interventi dovrebbero essere vietati in tutte le aree a rischio (Moderato (R1), Medio (R2), Elevato (R3), Molto elevato (R4)".

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