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Abusi edilizi: la responsabilità non è solo dell'esecutore delle opere principali ma anche di chi esegue quelle di completamento

Anche l'assuntore dei lavori, indicato come costruttore, è responsabile della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.

Il professionista/committente che non ha partecipato alla predisposizione della documentazione relativa alle opere edilizie (contrattuale, progettuale, amministrativa) e che al momento del sopralluogo in cantiere aveva consegnato il progetto e le planimetrie è comunque responsabile per l'abuso edilizio.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione (Penale) nella pronuncia 47801/2022, che va portata all'attenzione perché contiene precisazioni importanti sulla 'ampia' portata del perimetro dei reati edilizi.

Gli abusi edilizi

Il contitolare di un'impresa edile esecutrice di alcuni lavori è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 44 lett c), 71, 72, 95 dpr n. 380/2001 - Testo Unico Edilizia e 181 d.lgs 42/04, per aver eseguito, in assenza del
prescritto permesso di costruire ed in zona soggetta a vincolo, le seguenti opere:

  • realizzazione ex novo di un intero piano intermedio in cemento armato, tra il piano terra ed il primo piano con incremento della volumetria dell'immobile;
  • realizzazione di nuovi pilastri in cemento armato nella parte terminale del piano terra;
  • demolizione e ricostruzione in cemento armato, con pilastri travi e cordoli del corpo di fabbrica posto a chiusura del cortile di destra dell'immobile.

La difesa

Tra i motivi del ricorso in Cassazione, l'imputato argomenta che secondo la giurisprudenza di legittimità può concorrere nella contravvenzione di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380/2001 anche chi non rivesta una delle qualifiche indicate nell'art. 29 d.P.R. n. 380/2001, a condizione, però, che abbia apportato un contributo rilevante e consapevole alla realizzazione
dell'evento.

Nella specie, era emerso che l'imputato non aveva partecipato alla predisposizione della documentazione relativa alle opere (contrattuale, progettuale, amministrativa) e che al momento del sopralluogo in cantiere aveva consegnato il progetto e le planimetrie dell'intervento dichiarando che l'architetto-capo aveva presentato la SCIA al Comune ed i calcoli al Genio Civile.

Pertanto, andava annullato il capo della sentenza che affermava che l'imputato era consapevole dell'abusività delle opere e della loro irregolarità urbanistica.

Anche l'assuntore/costruttore dei lavori è responsabile

Per la Cassazione non ci sono margini.

Secondo quanto disposto dall'art. 29 d.P.R. n. 380 del 2001, anche l'assuntore dei lavori, indicato come costruttore, è responsabile della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente
al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.

Il costruttore, quale diretto responsabile dell'opera, prima di iniziare i lavori, ha il dovere di controllare che siano state
richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, con la conseguenza che risponderà a titolo di dolo, se darà inizio alle opere nonostante l'accertamento negativo ed a titolo di colpa, nell'ipotesi in cui ometta tale accertamento, perché la responsabilità del costruttore trova il suo fondamento nella violazione dell'obbligo, imposto dalla legge, di osservare le norme in materia urbanistica-edilizia (Sez. 3, n.16802 del 08/04/2015, Rv. 263474 - 01; Sez. 3, n. 860 del 25/11/2004 (dep. 2005), Rv. 230663).

Anche chi effettua lavori di completamento è responsabile dell'abuso

Non solo: si è anche precisato che è responsabile del reato di costruzione abusiva non solo l'esecutore dei lavori che collabori all'edificazione delle opere principali ma anche quello che si limiti a svolgere lavori di completamento dell'immobile (quali la pavimentazione, l'intonacatura, gli infissi), sempre che sia ravvisabile un profilo di colpa collegato alla mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori (Sez.3, n. 48025 del 12/11/2008,Rv.241799 - 01).

Nel caso di specie, l'imputato - continua la Cassazione - aveva l'obbligo di vigilare sulla regolarità degli interventi da eseguire, essendo consapevole che i lavori per cui era stata presentata al Comune la Scia consistevano nella sola messa in sicurezza dell'immobile, come evincibile, con evidenza, dalla documentazione in atti.


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Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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