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Reati antisismici: l'eventuale circolare amministrativa non equivale a buona fede

Cassazione: la contravvenzione di cui agli artt. 93 e 95 del dpr 380/2001 è applicabile a tutte le opere realizzate in zona sismica, indipendentemente dalla funzione statica dalle stesse svolte e alla presenza di una circolare amministrativa fuorviante

Il reato per opere realizzate in zone a rischio sismico resta integrato indipendentemente sia dalle caratteristiche dell'opera edilizia, che può consistere in qualsiasi intervento edilizio - con la sola eccezione di quelli di semplice manutenzione ordinaria - effettuato in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, sia dal grado di sismicità dell'area, essendo il reato de quo configurabile anche in caso di esecuzione di lavori in zona inclusa tra quelle a basso indice sismico.

Non rileva - secondo gli ermellini -  "un’eventuale buona fede dell’imputato per essersi uniformato ad una circolare amministrativa, occorrendo la dimostrazione che questi versasse in una situazione di errore scusabile, tenuto conto del consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimita? in materia di obblighi di informazione sulla normativa settoriale".

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza 24585/2017 pubblicata il 18 maggio, e con la quale è stato accolto un ricorso contro l’assoluzione, in primo grado, di committente, esecutore e direttore dei lavori, che avevano eseguito opere strutturali consistenti di un muro di confine, dei piloni di sostegno di un cancello e di un muretto di recinzione su strada (capo a, reati contestati: art. 71 dpr 380/2001)  e per avere omesso presentare allo Sportello unico per l'edilizia la denuncia delle predette opere strutturali prima del loro inizio, prevista dall'art.65 del dpr 380/2001 (capo b, reati contestati artt. 93 e 95 del dpr 380/2001)

In terzo grado, quindi, è stato accolto il ricorso sull'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla sola contravvenzione di cui agli artt. 93 e 95 del dpr 380/2001 contestata al capo b). Ciò sul presupposto che tale figura di reato sia applicabile a tutte le opere realizzate in zona sismica, indipendentemente dalla funzione statica dalle stesse svolte.

Il giudizio del giudice ordinario
Secondo il primo giudice, pur essendo stata pacificamente dimostrata la realizzazione delle opere sopra menzionate, dall’istruttoria dibattimentale era, altresì, emerso che i manufatti, costruiti in cemento armato, non erano destinati ad assolvere alcuna funzione statica e che, per tale motivo, gli imputati avevano ritenuto di non dovere presentare preventivamente la denuncia (prevista dall'art. 65 sopracitato) per le opere in conglomerato cementizio armato, che l'art. 53, comma 1 considera come tali, appunto, solo quando assolvano ad una funzione statica.

Sulla base della riportata interpretazione della normativa di riferimento, avallata dalla Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 11951 del 14/02/1974, gli imputati si erano, dunque, consapevolmente determinati a non presentare la denuncia in questione, incorrendo in un errore scusabile, siccome indotto da una normativa suscettibile di differenti opzioni esegetiche e non potendo attribuirsi rilievo dirimente al contrario indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che gli imputati non sarebbero stati tenuti a conoscere.

Le decisioni della Cassazione
Già sotto il profilo dell'elemento oggettivo, per gli ermellini "la sentenza impugnata si mostra gravemente carente, essendosi la stessa soffermata unicamente sulle caratteristiche dell'opera in rapporto alla sua funzione statica ed ai conseguente obbligo di denuncia, senza in alcun modo affrontare il concorrente profilo della sismicità dell'area interessata dall'intervento, la quale avrebbe, dunque, imposto di ottemperare agli obblighi comunicativi".

Inoltre, sulla scia della fondamentale sentenza n. 368/88 della Corte costituzionale, che nelle fattispecie contravvenzionali la buona fede può acquistare rilevanza giuridica solo a condizione che essa si traduca nella mancanza di consapevolezza dell'illiceità del fatto e che derivi da un elemento positivo estraneo all'agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto, la prova della sussistenza del quale deve essere fornita dall'imputato, unitamente alla dimostrazione di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata.

Nel caso di specie, secondo la Cassazione, "l’obbligatorietà della preventiva denuncia di opere in cemento armato inidonee ad assolvere una funzione statica e non, come invece sarebbe stato necessario, l'obbligatorietà della comunicazione connessa alla sismicità dell'area interessata dall’intervento edificatorio".

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