Rampe e scivoli in aree vincolate: accessibilità sì, ma con permesso
Gli scivoli e le rampe in calcestruzzo sono delle strutture utilizzate per garantire l'accessibilità alle strutture delle persone con disabilità, abbattendo le barriere architettoniche e contribuendo così alla formazione di un'infrastruttura “inclusiva”. Recentemente la sentenza del Tar Sicilia n. 293/2025 evidenzia che anche se gli scivoli sono progettati per l'abbattimento delle barriere architettoniche non sono esenti da autorizzazioni edilizie, sottolineando che la loro realizzazione senza i dovuti permessi può comportare la demolizione.
L'importanza degli scivoli in calcestruzzo
Le rampe e gli scivoli in calcestruzzo sono delle strutture progettate per garantire alle persone di muoversi facilmente tra i diversi piani di una struttura oppure per superare ostacoli come marciapiedi o gradini in modo sicuro e comodo.
Sebbene gli scivoli siano caratterizzati da calcestruzzo resistente, essi devono essere ispezionati periodicamente per rilevare eventuali danni, come crepe che potrebbero comprometterne la sicurezza nella percorrenza e quindi l'accessibilità.
Infatti questi sono una componente importante di un'infrastruttura “inclusiva” che favorisce la mobilità e l'autonomia soprattutto delle persone con disabilità, migliorando la qualità della vita e l'accesso a spazi pubblici e privati.
Le norme che disciplinano l’obbligo dell’installazione degli scivoli con disabilità temporanea o permanente sono regolate dalla Legge 13/89 e dal Decreto 236/89 inerenti l'abbattimento delle barriere architettoniche.
In particolare l’art. 4.2.1 del Decreto 236/89 sottolinea che negli spazi esterni fino all’ingresso di un edificio devono essere previsti dei percorsi che permettano alle persone con ridotte o nulle capacità motorie di raggiungere l’edificio stesso “(...) Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove previsti. (…)”.
In merito agli interventi edilizi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche il comma b dell’art.6 (L) del DPR 380/01 (come modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016) evidenzia che “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: (…) b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio (…)”.
A chiarire che non sempre lo scivolo in calcestruzzo, pur essendo finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche, possa essere considerato un’opera di edilizia libera è la sentenza del Tar Sicilia n 293/2025.
La demolizione di opere abusive e il caso dello scivolo in calcestruzzo
In tale sentenza il ricorrente presenta un ricorso finalizzato all’annullamento dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Agrigento, riguardante una serie di opere abusive realizzate su un terreno di sua proprietà.
Nel 1992, il ricorrente aveva ottenuto una concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato agricolo, ma in seguito ha eseguito una serie di lavori senza le necessarie autorizzazioni. Tra le opere rilevate non coerenti al progetto approvato c'era anche uno scivolo in calcestruzzo, realizzato per il superamento delle barriere architettoniche.
Nonostante ciò, lo scivolo in calcestruzzo è stato incluso tra le opere da demolire, suscitando il disappunto del ricorrente che ne sosteneva la natura pertinenziale, pertanto non soggetta ad autorizzazione e quindi a demolizione.
Il ricorrente sosteneva che la valutazione dello scivolo come opera abusiva poteva essere sanata ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 380/2001 e ha contestato la legittimità dell’ingiunzione di demolizione per il lungo intervallo di tempo trascorso tra la realizzazione delle opere e la loro contestazione, sostenendo che fosse maturato un legittimo affidamento sulla loro legittimità.
Inoltre è stato sottolineato che lo scivolo in calcestruzzo, essendo un intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, non dovesse essere trattato come una semplice opera edilizia, ma come un'opera che rientra nella categoria di interventi di pubblica utilità.
Il Tar della Sicilia, esaminando il caso, ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le argomentazioni del ricorrente. Il tribunale ha ribadito che la realizzazione di opere senza i necessari titoli autorizzativi impone l’obbligo di demolizione, senza che l’intervallo temporale tra la costruzione delle opere e il loro accertamento violi il legittimo affidamento. Il Tar sottolinea chiaramente che “(…) il decorso del tempo tra la realizzazione dell’opera abusiva ed il suo accertamento non comporti l’insorgenza di uno stato di legittimo affidamento per il privato, né innesti in capo all'Amministrazione uno specifico onere di motivazione (in termini, per tutte, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 17 ottobre 2017, n. 9; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 22 luglio 2020, n. 1526 e 27 aprile 2023, n. 1423).”
La Corte ha escluso che tale opera, pur essendo finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche, possa essere considerata un’opera di edilizia libera. Infatti, l’area sulla quale è stato realizzato è soggetta a vincolo sismico, il che implica che ogni intervento edilizio anche se destinato ad abbattere le barriere architettoniche, necessiti di specifica autorizzazione.
La sentenza sottolinea che “In sostanza, l’opera in questione non può comunque essere qualificata come “edilizia libera” non necessitante di titolo edilizio atteso che, come è noto, qualunque intervento che si intenda realizzare su un’area vincolata e, dunque, anche un intervento astrattamente rientrante nella cosiddetta attività edilizia libera impone la previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Autorità amministrativa preposta alla tutela del vincolo, pena l'applicazione delle misure ripristinatorie previste dalla legge (cfr. in termini TAR Palermo, sez. III, 13 ottobre 2023, n. 3059 e T.A.R. Catania sez. II, 22 maggio 2023, n. 1691).”
Quindi con tale sentenza si sottolinea come anche interventi apparentemente di pubblica utilità, come quelli destinati a favorire l’accesso alla struttura da persone delle persone con disabilità, non siano esenti dall’obbligo di conformità alle normative edilizie.
LA SENTENZA DEL TAR SICILIA È SCARICABILE IN ALLEGATO.
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
Condoni e Sanatorie
Il condono edilizio è 'normato' da una legge dedicata, va a sanare le irregolarità sostanziali ed è previsto solo per opere realizzate in un preciso lasso temporale, mentre la sanatoria ordinaria del Testo Unico Edilizia regolarizza gli abusi formali ed è sempre possibile
Titoli Abilitativi
In questa area troverai tutte ultime novità sulle normative e sulle sentenze relative ai titoli abilitativi per realizzare interventi di nuova costruzione o su edifici esistenti.
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