Quando un portico in legno lamellare si deve considerare un abuso edilizio
Il portico in legno è una struttura architettonica esterna che unisce funzionalità e design, conferendo calore e charme agli spazi abitativi. Tuttavia la sentenza del Tar del Lazio disquisisce in merito ad un caso di abuso edilizio di un portico in legno lamellare realizzato senza le dovute autorizzazioni. La sentenza sottolinea l'importanza di rispettare le normative edilizie, evidenziando come le modifiche significative alla volumetria di un edificio richiedano un permesso di costruire.
Portici in legno: design, funzioni e manutenzione
Un portico in legno è una struttura architettonica esterna composta principalmente da colonne e travi di legno, spesso utilizzato per creare un'area coperta all'ingresso di una casa e/o come spazio per il relax all'aperto. Tale struttura conferisce all'abitazione un fascino molto particolare creando un’atmosfera di calore e benessere.
Il materiale generalmente più utilizzato per la realizzazione di tali opere è il legno lamellare in quanto esso si presenta resistente e versatile, permettendo di realizzare strutture personalizzate e adattandole alle esigenze specifiche delle singole realtà.
Un portico in legno può presentarsi con vari stili, può infatti presentare una configurazione semplice e lineare oppure avere finiture sfarzose, con dettagli come travi a vista, balaustre e colonne ornamentali, e/o forme ardite.
Inoltre può essere caratterizzato da tetti a falde inclinati o piani a seconda delle preferenze e delle esigenze (in funzione dell’intensità e della numerosità degli eventi metereologici, differenti tra zone costiere e zone appenniniche). Esso può avere varie funzioni ad esempio come punto di accesso alla casa o anche collegare due corpi di fabbrica o l'interno con una particolare area all'esterno.
Nonostante ciò tali opere hanno bisogno di frequente manutenzione, poiché il legno, se non trattato, può essere sensibile al deterioramento a causa dell’elevata umidità, di insetti e funghi o dell’esposizione diretta ai raggi UV. Diventa quindi importante trattarlo con prodotti protettivi, come vernici o oli specifici per legno, per garantire la una maggiore longevità. Periodicamente, potrebbe anche essere necessario riverniciare o trattare il legno per preservarne l’aspetto e proteggere la struttura. È, inoltre, possibile installare un telo impermeabile o una tettoia per riparare completamente il portico dagli agenti atmosferici durante la stagione fredda.
Per quanto concerne nello specifico il legno lamellare, esso si suddivide in:
- incollato omogeneo quando le lamelle che lo compongono presentano la stessa classe di resistenza;
- incollato combinato quando le lamelle che lo compongono presentano invece differenti classi di resistenza.
A chiarire quando le dimensioni di un portico in legno vanno a scontrarsi con l’abusivismo è la sentenza del Tar del Lazio n.3342/2025.
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Portico in legno lamellare: sanzionato l'intervento senza permesso di costruire
I ricorrenti, proprietari di un fabbricato avevano realizzato un portico in legno lamellare a copertura del lastrico solare antistante l’ingresso della loro abitazione. L’opera era stata realizzata senza il necessario permesso di costruire, il nulla osta sismico e l’autorizzazione paesaggistica. Tali anomalie hanno spinto il Comune ad emettere un’ordinanza di demolizione, successivamente impugnata dai ricorrenti, i quali sostenevano che la tettoia, poggiata ma non ancorata al pavimento, non richiedesse alcun titolo abilitativo, in quanto considerabile come un semplice arredo esterno. È importante anche sottolineare come i ricorrenti avessero presentato una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in sanatoria cercando di regolarizzare l’intervento.
Il Tar per il Lazio ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’ordinanza di demolizione, in quanto l’opera realizzata ha apportato modifiche significative alla sagoma e alla volumetria dell’edificio, configurandosi come un intervento di ristrutturazione edilizia soggetto al permesso di costruire.
Nella sentenza emerge infatti che l’intervento realizzato abbia di fatto dimensioni e caratteristiche tali da alterare visibilmente l’immobile: “(…) già dalla semplice lettura della “relazione tecnica” relativa all’accertamento edilizio effettuato in data 11 settembre 2020 – posto espressamente a fondamento dell’avversata ordinanza e il cui contenuto non risulta essere stato in alcun modo contestato da parte ricorrente - come l’opera contestate abbia caratteristiche e dimensioni tali da arrecare una visibile alterazione all’immobile al quale accede e sia, quindi, configurabile come vero e proprio intervento di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente sua subordinazione, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c), dello stesso d.P.R, al regime del permesso di costruire, comportando esse “l’inserimento di nuovi elementi ed impianti” con sensibile modifica del prospetto e della sagoma dell’edificio interessato (in tal senso, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VIII, n. 254/2018 e Sezione VI, n. 3510/2011).”
Il portico, realizzato con pilastri ancorati alla base e travi di dimensioni consistenti, copre una superficie di 17,75 metri quadrati e raggiunge un’altezza al colmo di 2,43 metri e “ Dalla puntuale descrizione delle opere è, dunque, possibile desumere, come nel caso di specie i ricorrenti abbiano di fatto abusivamente realizzato un intervento che - diversamente da quanto (solo) affermato in ricorso – appare essere in grado di apportare al preesistente manufatto delle variazioni essenziali tali da integrare un abuso, modificando la sagoma e la volumetria del manufatto”.
Di conseguenza, queste caratteristiche non possono che rendere l’opera non sanabile senza un’adeguata autorizzazione. La sentenza conferma la validità dell’ordinanza di demolizione, ribadendo che la realizzazione di opere edilizie senza le necessarie autorizzazioni costituisce un abuso, il quale, se non sanabile, deve essere sanzionato mediante demolizione.
LA SENTENZA DEL TAR LAZIO n.3342/2025 È SCARICABILE IN ALLEGATO.
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
Condoni e Sanatorie
Il condono edilizio è 'normato' da una legge dedicata, va a sanare le irregolarità sostanziali ed è previsto solo per opere realizzate in un preciso lasso temporale, mentre la sanatoria ordinaria del Testo Unico Edilizia regolarizza gli abusi formali ed è sempre possibile
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Il D.P.R. 380/2001 (più conosciuto come Testo unico per l'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio.
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