Fino a quando il comune può intervenire per annullare gli effetti della SCIA?
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è il titolo abilitativo atto ad avviare lavori di ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli immobili, come previsto dal d.P.R. 380/01 e dal d.lgs. 222/2016. Recentemente, il Tar del Lazio ha chiarito alcuni aspetti legali riguardo la legittimità della SCIA, evidenziando la necessità di rispettare le tempistiche previste per il ricorso contro ordinanze di demolizione.
Guida alla segnalazione certificata di inizio attività per ristrutturazione edile
La SCIA, acronimo di segnalazione certificata di inizio attività, è uno dei principali documenti amministrativi da redigere per intraprendere lavori di ristrutturazione, ampliamento o manutenzione straordinaria del proprio immobile.
La SCIA viene anche richiesta per lavori che riguardano gli elementi strutturali dell’edificio e, più in generale, per tutte quelle lavorazioni che non prevedano la modifica di volumetria, sagoma, superficie e prospetti. Mediante la segnalazione certificata sono quindi realizzabili anche interventi di restauro e cambi di destinazione d’uso dell’immobile.
Le norme che disciplinano la SCIA sono:
- Legge 241/1990 che ne definisce la natura giuridica e il relativo procedimento, in particolare l’articolo 19 introduce e regolamenta la SCIA come titolo abilitativo;
- d.P.R. 380/2001 (testo unico edilizia), che elenca gli interventi per i quali è richiesta;
- d.lgs. 222/2016, “decreto SCIA 2”, che ha successivamente modificato l’impianto normativo. Nello specifico il decreto ha apportato chiarimenti per quanto riguarda l’utilizzo della SCIA in ambito edilizio, definendo in modo più dettagliato gli interventi che sia possibile realizzare;
- legge 105/2024, che ha convertito il dL 69/2024, decreto Salva Casa, imponendo pesanti modifiche al testo unico, tra le quali la SCIA relativa ai cambi di destinazione d'uso.
Presentazione e requisiti per manutenzione straordinaria e ristrutturazioni edilizie
Secondo l’art. 22 del D.P.R. 380/01 la SCIA deve essere presentata per:
- opere di manutenzione straordinaria;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo;
- interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli ove è necessario il permesso di costruire;
- le varianti a permessi di costruire purché non configurano una variazione essenziale.
La SCIA può essere presentata dal proprietario dell’immobile e deve includere sempre la relazione di un tecnico abilitato, la quale deve necessariamente contenere:
- la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati;
- il rispetto delle norme di settore applicabili (sicurezza, igienico-sanitarie, ecc.).
Si precisi che se ci sono più proprietari per un immobile è necessario allegare una dichiarazione di assenso di terze parti.
La SCIA ha validità di 3 anni e deve essere presentata o prima dell’inizio dell’attività ovvero il giorno stesso in cui iniziano i lavori, senza dover attendere il trascorso di un periodo di tempo di 30 giorni come accadeva in precedenza con la dichiarazione di inizio attività (DIA), la cui documentazione doveva necessariamente essere presentata prima dell’effettivo inizio dei lavori.
A questo punto il comune ha 30 giorni di tempo per effettuare controlli e verificare la regolarità della segnalazione e se dovessero insorgere dei problemi, il comune può richiedere ulteriori documentazione o sospendere i lavori, ovvero intervenire con procedimento per abuso edilizio.
Ma fino a quando l’amministrazione può intervenire per annullare o rimuovere gli effetti di un titolo abilitativo come la SCIA?
A rispondere a questo quesito è il Tar LAZIO con la sentenza n. 16815 del 27/09/24
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Legittimità SCIA e ordinanza di demolizione
Recentemente il Tar del Lazio ha emanato la sentenza n. 16815 del 27/09/24 relativamente alla legittimità di una SCIA, infatti il ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione da parte del comune di Viterbo.
Secondo il ricorso, i lavori sono stati eseguiti in conformità alla normativa edilizia, sostenendo che le opere contestate sono state già segnalate in una segnalazione inizio attività (SCIA) e quindi non devono essere sanzionate con un'ordinanza di demolizione.
Al Tar è dato l’onere di esaminare ed esprimersi in merito ai seguenti punti del ricorso:
- il primo riguarda presunti vizi formali e procedurali nell’adozione dell’ordinanza di demolizione;
- il secondo riguarda la classificazione delle opere contestate dal verbale che, secondo il ricorrente, sarebbero addirittura da inquadrare come attività di edilizia libera, che esclude la necessità di un titolo edilizio.
Il Tribunale dichiara che il primo motivo di ricorso contro il verbale di accertamento della violazione amministrativa, notificato il 31 maggio 2024, è da considerare inammissibile, in quanto non presenta carattere provvedimentale ma ha una funzione meramente ricognitiva riguardo agli abusi, rinviando a un atto successivo per la determinazione della sanzione pecuniaria.
Inoltre, l'amministrazione ha evidenziato che le opere in questione erano completate durante i sopralluoghi effettuati a febbraio 2024, da cui sono scaturite l'ordinanza di demolizione e il verbale connesso. Sarebbe, infatti, stato impossibile per l’amministrazione richiedere la sospensione di lavori se gli stessi erano già terminati.
Il secondo motivo è irricevibile a causa della scadenza dei termini per la presentazione del ricorso stesso infatti il ricorrente ha ritirato personalmente la notifica dell'atto legale il 13 aprile 2024, e quindi, quando ha presentato il ricorso il 17 giugno 2024, il termine di 60 giorni per farlo era già scaduto.
Secondo il Tar, per il ricorrente non vi è nemmeno la possibilità di poter considerare l’errore commesso sulla comprensione delle date come scusabile, poiché lo stesso era già in possesso dell'atto e quindi sarebbe stato perfettamente in grado di calcolare correttamente il termine per presentare il ricorso.
In conclusione, il Tribunale ha respinto il ricorso ponendo l’attenzione sulle tempistiche dei ricorsi e sulle opere difformi al titolo edilizio presentato.
Nello specifico delle segnalazioni di inizio attività, l’amministrazione, avendo 30 giorni a disposizione per eventuali accertamenti, in caso di difformità può sospendere i lavori in corso o intervenire legittimamente con ordinanza di demolizione se i lavori sono da ritenersi conclusi.
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