Quando i gazebi non rientrano nell’edilizia libera
I gazebi sono apprezzati elementi di arredo per spazi esterni, essi possono essere realizzati in vari materiali e forme, offrendo ombra e protezione oltre spazi per il relax e la socializzazione. Tuttavia, la loro legittimità come opere di edilizia libera è soggetta a requisiti specifici come chiarisce la sentenza n 15/2025 del TAR Trento che sottolinea anche come la presenza di fondazioni, impianti elettrici e chiusure laterali non consente di considerare una struttura come gazebo.
Edilizia libera e gazebi: quando serve il permesso di costruire
I gazebi sono delle strutture ideali per gli spazi all’aperto, come giardini, terrazze, corti e piazzali ed è un elemento molto apprezzato nelle abitazioni.
Esso può essere costruito con diversi materiali, come legno, acciaio, alluminio, pvc e possono avere anche coperture in tessuti impermeabili. Essi possono avere diverse forme, le più comuni sono:
- ottagonale;
- quadrata o rettangolare;
- esagonale;
- circolare.
Il gazebo è una struttura che fornisce ombra nelle giornate calde e protezione in caso di pioggia leggera, creando un luogo dove rilassarsi, mangiare, leggere o socializzare.
Tuttavia, spesso si crea confusione su quando un gazebo rientri nell’edilizia libera e quando, invece, necessiti di determinati permessi e quindi possa diventare un abuso edilizio.
La normativa a questo punto diventa fondamentale in quanto, affinché un gazebo rientri tra le opere di edilizia libera, deve rispettare determinati requisiti come riportato:
- dal DPR 380/2001 e in particolare l'art. 6, che disciplina gli interventi edilizi eseguiti senza la necessità di permesso di costruire;
- dal glossario dell’edilizia libera, DLGS n. 222/2016, che prevede la realizzazione del gazebo senza titoli edificatori purché sia di limitate dimensioni e non stabilmente ancorato al suolo.
Quindi i gazebi potrebbero rientrare nell’edilizia libera purché soddisfino determinate requisiti/condizioni, come ad esempio avere delle dimensioni contenute, una struttura leggera e removibile ed essere posizionate all’interno di una proprietà privata senza alterare l’ambiente circostante.
A chiarire quando una struttura in legno non possa essere definita come un gazebo è la sentenza del Tar Trento n.15/2025.
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Struttura permanente o gazebo? I chiarimenti del Tar
Il caso ha avuto origine da una segnalazione in cui un proprietario confinante denunciava la realizzazione di opere edilizie abusive su due particelle edificate limitrofe. In seguito alla segnalazione, il Comune ha disposto un sopralluogo, durante il quale sono state riscontrate opere non autorizzate, tra cui spiccava una robusta struttura in legno utilizzata come deposito.
Questa, di dimensioni in pianta 4,00 x 3,00 metri e di altezza variabile tra 2,45 e 3,00 metri, era stata realizzata in edilizia libera ritenendo di poterla classificare come gazebo. In particolare, la struttura presenta una copertura a due falde con tegole ardesiate ed era dotata di una platea di fondazione e di un impianto elettrico, inoltre, al momento del sopralluogo, la struttura risultava chiusa su tutti i lati con teli plastificati.
Il Comune ha ritenuto che la struttura in legno non potesse essere considerata un gazebo, ma piuttosto un deposito permanente, quindi soggetto a permesso di costruire.
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I ricorrenti hanno espresso il loro disappunto sostenendo che la struttura in legno fosse un gazebo, rientrante nell'ambito dell'edilizia libera e quindi non soggetta a permesso di costruire. Inoltre hanno sostenuto che la struttura fosse dotata di un unico punto luce collegato all'impianto principale (quindi di un impianto non autonomo) e hanno poi giustificato la presenza dei teli plastificati come elementi amovibili che fungevano da mera protezione contro gli agenti atmosferici.
Il Comune ha respinto queste argomentazioni ritenendo che la struttura non potesse essere considerata un gazebo e che fosse necessaria l'acquisizione di un permesso di costruire, soprattutto per la presenza di una fondazione che la rendeva un opera non amovibile ma saldamente ancorata a terra.
Ciò ha spinto al ricorso al TAR che ha respinto tutte le argomentazioni per quanto riguarda la struttura in legno, ritenendo che questa non potesse essere considerata un gazebo. Il Tribunale ha sottolineato che una struttura, dotata di fondazioni, impianto elettrico e chiusa su tutti i lati con teli impermeabili, non rientrava nell'ambito dell'edilizia libera, infatti affinché “(…) i gazebo possano rientrare nell’attività edilizia libera nel senso previsto dalla richiamata previgente normativa provinciale (del pari a quella di fonte statuale e a quella provinciale allo stato in vigore di cui all’art. 78, comma 2, lett. c) della l.p. n. 15 del 2015 e all’art. 26, comma 2, lett. c) del d.P.P. 8-61/Leg di data 19 maggio 2017) deve trattarsi di manufatti leggeri, caratterizzati da precarietà funzionale oltrechè strutturale, privi di autonomia funzionale, non costituenti uno spazio chiuso stabile, preordinati a soddisfare esigenze transitorie posto che se sono funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati manufatti alteranti lo stato dei luoghi (…)”.
In conclusione il Tar ha respinto il ricorso e ha sottolineato che una struttura, dotata di fondazioni, impianto elettrico e chiusa su tutti i lati con qualsivoglia elemento perimetrale, non potesse essere annoverata tra gli interventi realizzabili nell'ambito dell'edilizia libera, ma, sebbene la struttura fosse tipica di un gazebo, essa costituisce in tali condizioni un intervento edilizio abusivo.
LA SENTENZA DEL Tar Trento n. 15/2025 È SCARICABILE IN ALLEGATO.
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