Pubblicato il Decreto BIM, ecco le nuove scadenze per la digitalizzazione degli appalti pubblici
E' stato pubbiicato sul sito del MIMS il cosiddetto decreto BIM, che riporta le modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
Decreto Ministeriale numero 312 del 02/08/2021
E' stato pubblicato sul sito del MIMS il considdetto decreto BIM (non regolamentare), che riporta le modifiche al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
Il presente decreto entra in vigore oggi e le disposizioni del presente decreto si applicano agli affidamenti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi sono inviati successivamente alla medesima data.
E' il DECRETO richiamato dal COMMA 6 Art. 48 del D.l. n.77.
Le finalità del Decreto BIM
E' un decreto nazionale ma che si inserisce a pieno titolo in un contesto internazionale della digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle amministrazioni pubbliche, di cui godono la modellazione e la gestione informativa.
Un contesto sostenuto a livello comunitario dalle istituzioni, come dimostrano in primo luogo, la disposizione contenuta all’art.22 comma 4 della direttiva comunitaria 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 26 febbraio 2014 da cui promana il disposto del Codice dei contratti pubblici, quindi il mandato conferito dalla Commissione Europea allo EU BIM Task Group, che è a livello europeo il consesso di delegazioni ministeriali che rappresentano quasi tutti gli Stati Membri, tra cui l'Italia (UK presente come osservatore), al fine di definire un documento volontario di riferimento per la domanda pubblica comunitaria (EU BIM Handbook).
In altri termini, scopo primario a livello comunitario e nazionale, è quello di creare una committenza pubblica digitalizzata in grado di generare richieste specifiche, di carattere computazionale, indirizzate alle diverse catene di fornitura presenti nel mercato delle costruzioni, in primo luogo, per quanto attiene ai contratti pubblici. E' ovvio che l'effetto in ambito pubblico di questa azione normativa non potrà che avere delle conseguenze anche a livello privato, anche se non si può che osservare che nelle costruzioni più importante questo passaggio generazionale della gestione digitale dei processi stia già avvenendo.
Introdurre criteri di premialità per il BIM
Il primo obiettivo del presente decreto è quello di introdurre, secondo quanto specificato dal comma 6 dell’art.48 del DL 77, criteri di premialità nelle gare per servizi di ingegneria e lavori e specifiche tecniche di riferimento per la modellazione informativa, il tutto in coerenza con il D.M. n.560/2017 di attuazione del comma 13 dell’art.23 del Codice. Un passaggio necessario per evitare da un lato una confusione interpretativa da parte dei committenti, e dall'altro di evitare poi l'insorgere di contenziosi nell'aggiudicazione delle gare.
Il MInistero fa osservare che il decreto si inserisce nel più vasto e discusso processo di riforma delle stazioni appaltanti e delle amministrazioni concedenti, oltre che della digitalizzazione della amministrazione pubblica che, ad esempio, potrebbe condurre alla introduzione dei dispositivi di istruttoria semi-automatica dei titoli abilitativi nell'edilizia privata, raggiungendo per altre vie gli operatori economici presenti nei lavori pubblici.
Maquillage al decreto BIM grazie al nuovo D.M. 2 agosto 2021
Regole tecniche più chiare con una sbavatura sulla natura NON regolamentare del Decreto
Le nuove norme, più che coordinarsi con quelle del precedente Decreto Baratono n. 560/2017, sono dirette a modificarlo. La tecnica normativa è, direi, a matriosca, nel senso che ad un testo base si sovrappongono nuove regole integrative e modificative, che cambiano, via via, la disciplina, attraverso un nuovo involucro. Il che, se da un lato, non è il massimo per i puristi, perché crea qualche complicazione di lettura, è comunque operativamente efficace e veloce.
Sara Valaguzza
Ridefinite le scadenze temporali di applicazione obbligatoria del BIM, e non solo
L’occasione del decreto ha anche suggerito una graduazione delle scadenze temporali che tenesse in conto dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, delle criticità riscontrate in alcune Stazioni appaltanti e delle esperienze finora fatte nel corso di questi ultimi anni, discusse in molti convegni sul tema, in cui questa Amministrazione ha potuto confrontarsi con la realtà del mercato.
Sono stati infine inseriti alcuni miglioramenti del testo, resisi necessari dalla progressiva approvazione di specifiche tecniche europee ed internazionali.
L’articolato del Decreto n. 312 del 02/08/2021
L'articolo 1 dello schema di decreto introduce delle modifiche ed integrazioni ad alcuni articoli del D.M. non regolamentare n.560/2017, ed in particolare:
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All’art.2 (Definizioni) sono introdotti alcuni chiarimenti relativamente alla dizione di modelli informativi, desumibili dalla norma internazionale ISO EN UNI 19650, nonché viene chiarito, nell’abito della procedura di gara, il concetto di piano di gestione informativa che deve essere sottoposto alla stazione appaltante da parte dell’affidatario.
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All’Art.3 (Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti) specifica in modo più chiaro cosa si intenda come atto organizzativo che deve esplicitare il processo di gestione e controllo delle fasi della procedura.
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All’Art.4 (Interoperabilità) si introduce un miglioramento lessicale ma anche concettuale passando dalla dizione “modello” a “modello informativo”, dizione oramai largamente utilizzata.
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All’art.5 (Utilizzo facoltativo dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture) si stabilisce che le stazioni appaltanti, per favorire l’utilizzo anche sperimentale di metodi e strumenti informativi, possano anche solo inserire le misure previste all’art.3 in materia di adempimenti (formazione, acquisizione hardware e software e atto organizzativo) nella programmazione.
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All’art.6, che fissa le scadenze temporali dell'obbligatorietà sulla scorta degli intervalli di importi posti a base di gara e della sussistenza della natura di complessità dei lavori, sono introdotte modifiche sia relative all’importo dei lavori che alla relativa progressione temporale, per tenere in conto del periodo emergenziale trascorso nonché della complessità dell’adozione di metodi e strumenti informativi nel caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere esistenti. Infatti nel caso di una semplice manutenzione, l’adozione di strumenti informativi presupporrebbe la preliminare digitalizzazione del cespite, con aggravio di spesa ed un aumento del tempo necessario. Diverso è il caso di una opera nuova o di una manutenzione straordinaria per opere di grosso importo, dove la digitalizzazione dell’esistente diventa un vantaggio nella futura gestione della manutenzione, nel corso del ciclo di vita dell’opera.
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L’obbligatorietà dell’utilizzo di metodi e strumenti informativi viene infine limitato unicamente sopra la soglia del milione di euro.
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All’art.7 (Capitolato), che rappresenta il nucleo fondante del D.M. 560/17, in quanto attribuisce alla stazione appaltante il ruolo di agente determinante del procedimento in materia di modellazione e di gestione informativa attraverso la redazione del capitolato informativo che indica i contenuti informativi dettagliati attesi e la loro progressione, finalizzati alle fasi successive alla progettazione, cioè la esecuzione dei lavori, le attività di manutenzione e, più in generale, la gestione dell'opera e delle attività in essa ospitate, a seconda delle diverse specificità contrattuali, sono introdotti da un lato semplici chiarimenti, e dall’altro il richiamo alle specifiche tecniche, richiamate dal D.L. 77/21.
Richiamate (finalmente) le norme
In questo caso si sono richiamate le specifiche tecniche così come previsto dal Regolamento UE n.1025/2012 secondo l’ordine ivi previsto, in particolare:
- norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’Unione Europea, pubblicate in Italia quali UNI EN oppure UNI EN ISO, che al momento, nella materia digitale, non sono previste, ma che occorre citare nel caso si dovesse verificare nel futuro tale possibilità;
- norme tecniche internazionali ad adozione volontaria pubblicate in Italia quali UNI ISO come ad esempio le recenti norme UNI EN ISO 19650 che introducono aspetti gestionali e metodologici con il supporto di processi tecnologicamente avanzati;
- norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO, pubblicate in Italia quali UNI, come ad esempio la serie UNI 11337 che alla parte n.6 introduce appunto il Capitolato Informativo.
Viene infine previsto che nel caso di assenza di specifiche tecniche possano essere utilizzati documenti normativi di comprovata validità, esattamente come previsto nelle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Premiata l'uso di realtà aumentata
Viene quindi introdotto un articolo 7bis (Punteggi premiali) che elenca, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possibili criteri di premialità quali l’integrazione degli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa, compresa la cantierizzazione e l’uso di strumenti innovativi di realtà aumentata.
Valorizzata la tracciabilità delle forniture e dei processi
Altro criterio importante riguarda le proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi nel tempo; vengono inoltre considerate modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera e per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement.
Si considera anche la sicurezza
Sono infine considerati tutti quegli strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione, oltre alla verifica dell’andamento della progettazione e dei lavori o che consentano di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica.
Il nuovo Decreto BIM: cosa dice, cosa cambia e cosa aggiunge
E’ stato emesso il decreto che aggiorna la disciplina BIM negli appalti pubblici, modificando ed integrando il Decreto “Baratono” n. 560/2017. Ecco le novità.
Andrea Versolato, Angelo Rota
Commento
Il decreto che sostituisce il cosiddetto Decreto BIM, è sicuramente migliore del precedente: innanzitutto perchè recepisce l'innovazione e le esperienze maturate nel corso di questo periodo, tratta alcune tematiche importanti, come i criteri premiali, non previsti precedentemente, finalmente richiama (e non capiamo ancora il perchè il 560 non lo fece) la normativa nazionale ed internazionale, ed è più razionale nella definizione dell'agenda.
Il giudizio è quindi molto positivo, e non possiamo quindi che valutare positivamente il fatto che nel d.l. Semplificazzioni si fosse richiesto espressamente questo aggiornamento. D'altronde è la stessa Commissione Europea che chiede nell'attuazione dei PNRR una forte digitalizzazione dei processi, e non poteva il settore delle costruzioni rimanere fuori da questo contesto.
Come fa osservare il Ministero, "con il recepimento dell’indirizzo comunitario del gennaio 2014 fondamentalmente orientato alla necessità di ottimizzare la spesa pubblica, riducendo errori e sprechi e rendendo maggiormente produttiva l’intera catena di fornitura, come riportato nella recente pubblicazione della Commissione Europea “Osservatorio europeo sul settore delle costruzioni - La digitalizzazione nel settore delle costruzioni – Aprile 2021” il caso italiano si pone come significativa esperienza potenzialmente in grado pure di favorire l’internazionalizzazione delle Imprese e dei Professionisti in scenari mondiali connotati da significative richieste in termini di contenuti informativi digitalizzati.
Il contenuto del decreto è dunque orientato oltre che all’esplicitazione dei contenuti del D.L. n.77/21 in materia di premialità e specifiche tecniche, ad una mitigazione dell’obbligatorietà progressiva in considerazione dell’emergenza sanitaria e della fragilità delle stazioni appaltanti, e ad un aggiornamento semantico derivante dalla approvazione a livello internazionale ed europeo delle specifiche tecniche del settore, che non erano disponibili all’epoca del DM 560/17."
IN ALLEGATO
- il testo del Decreto Ministeriale numero 312 del 02/08/2021;
- la sintesi del "Osservatorio europeo sul settore delle costruzioni - La digitalizzazione nel settore delle costruzioni – Aprile 2021";
- il testo coordinato tra DM 312/2021 e DM 560/2017 - fonte OICE.
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