Pubblicata la circolare n.19631 del CNVVF: novità per i tecnici manutentori antincendio
La figura del tecnico antincendio qualificato, disciplinata dall'allegato 2 del DM 1 settembre 2021, è centrale in questo contesto, poiché è responsabile della manutenzione e del controllo dei sistemi di sicurezza antincendio, con report obbligatorio e nel registro antincendio. La circolare n. 19631 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco fornisce delle indicazioni operative essenziali per la qualificazione di questi tecnici, aggiornando le modalità di esame e prorogando l'entrata in vigore delle disposizioni normative al 25 settembre 2025.
Normative recenti sulla qualificazione dei tecnici manutentori antincendio
Gli impianti e le attrezzature antincendio per essere ben funzionanti hanno bisogno di essere revisionati periodicamente e quindi devono essere sottoposti a controlli frequenti e diffusi.
In tale contesto si posiziona la figura del tecnico antincendio qualificato, ossia quella figura tecnica a cui sono affidati gli interventi di manutenzione e di controllo sugli impianti e sulle attrezzature antincendio.
Tali controlli non sono fine a se stessi in quanto vengono annotati sul registro antincendio obbligatorio per tutte le attività che abbaino almeno un lavoratore.
La norma che definisce tale figura professionale è l’allegato 2 del DM 1 settembre 2021, nel quale sono presenti anche informazioni circa la formazione di tale figura e la modalità di acquisizione della qualifica.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con la pubblicazione della circolare n. 19631 del 3 dicembre 2024, ha emanato le prime indicazioni operative in merito al decreto interministeriale del 13 settembre 2024, che apporta modifiche e integrazioni al decreto del 1° settembre 2021 – Decreto Controlli.
Infatti questo decreto stabilisce quali siano i Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e di altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità a quanto previsto dall’art. 46, comma 3, lettera a) punto 3, del DLGS n. 81 del 9 aprile 2008.
L'emanazione del decreto del 13 settembre 2024 si è resa necessaria per sostenere le difficoltà segnalate, anche dalle principali associazioni di categoria, riguardo alla creazione di idonee sedi per gli esami (dotate di specifiche attrezzature e impianti) attualmente non distribuiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
Non a caso tra le principali modifiche introdotte nel DM del 13 settembre 2024 vi sono:
- gli aggiornamenti alle modalità di qualificazione per i tecnici manutentori antincendio;
- la proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni che regolano la qualifica dei tecnici manutentori al 25 settembre 2025;
- la revisione della tariffa relativa all'attività di valutazione dei requisiti del tecnico manutentore.
La circolare del CNVVF contiene tutte le delucidazioni in merito:
- alle modalità di presentazione della domanda di esame;
- all’organizzazione delle sessioni d’esame;
- la definizione del Disciplinare d’esame per la qualifica di Tecnico Manutentore Qualificato Antincendio.
Le novità della Circolare n. 19631 del 3 dicembre 2024
La circolare n. 19631 del 3 dicembre 2024 chiarisce una serie di aspetti relativi alla domanda di qualifica di tecnico manutentore e allo svolgimento dell’esame. Chiunque sia interessato ad ottenere la qualifica di Tecnici Manutentori Qualificati deve presentare una domanda di ammissione all’esame presso la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica, oppure presso la Direzione VF Regionale competente per l'area in cui si svolgerà l'esame. La procedura avviene per via telematica attraverso il portale dei servizi del cittadino “Abilitazione Tecnici Manutentori Qualificati”, previa autenticazione digitale con SPID o CIE, dove sarà possibile compilare un modulo guidato.
Durante la compilazione, il candidato può selezionare uno o più presidi, scegliere una sede e specificare il caso d’esame (1 o 2). Nel caso 2, è necessaria documentazione specifica per il presidio. Dopo aver controllato i dati e pagato la marca da bollo, nonché il contributo tramite PagoPA, il candidato può confermare la richiesta, che sarà inviata alla Direzione VF competente. Questa direzione verifica la conformità dei requisiti e, se necessario, richiede integrazioni.
Se le integrazioni non sono conformi, può negare la richiesta o chiedere ulteriori documentazioni. In caso di esito positivo, il candidato sarà registrato in un elenco pubblico e riceverà un Nulla Osta Transitorio (NOT) univoco per ogni presidio.
Lo scopo dell’esame è quello di verificare e stabilire quali siamo le conoscenze teoriche e le competenze pratiche del candidato in modo tale che si possa assicurare la corretta manutenzione di impianti e delle attrezzature antincendio secondo la normativa. Ecco perché secondo il nuovo decreto 13 settembre 2024, i casi di esame previsti si suddividono in:
- caso 1, ove è previsto un esame a seguito della frequenza del corso di formazione, a cui va aggiunta una valutazione del curriculum vitae (facoltativo). In tal caso la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio per ogni singola prova, oltre all’eventuale valutazione del curriculum vitae;
- caso 2, dove l’esame è ridotto (esame orale e pratico), più la valutazione del curriculum vitae (obbligatorio). Anche per questo caso la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio per la sola prova oral-pratica, oltre alla valutazione del curriculum vitae.
Solo se il candidato ottiene un voto complessivo non inferiore a 50 l’esame può ritenersi superato.
L’attestato di qualificazione non ha una validità indeterminata infatti la circolare chiarisce che “ L’ attestato di qualificazione ha una validità di 5 anni, al termine del quale si dovrà svolgere un corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi ed in particolare delle normative tecniche applicabili ai presidi antincendio oggetto di formazione della durata non inferiore al 50% delle ore previste per la parte teorica per l’attrezzatura di riferimento di cui allegato II del D.M. 1° settembre 2021 e ss.mm.ii. In caso di non adempimento, il tecnico manutentore qualificato perde temporaneamente la qualifica e viene sospeso dagli elenchi pubblici, in attesa degli adempimenti previsti.”
IL TESTO INTEGRALE DELLA CIRCOLARE È SCARICABILE IN ALLEGATO.
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