Prosecuzione e completamento dell'opera abusiva: anche le manutenzioni ordinarie sono attività illecite
Le opere assentibili con CILA su un'opera abusiva sono una continuazione dell'attività illecita precedente: qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce infatti una ripresa dell'attività criminosa originaria
Anche gli interventi ordinari di manutenzione, se afferenti a un'opera abusiva, sono essi stessi illeciti.
La Cassazione, nella sentenza 18268/2023 del 3 maggio, ha ribadito un principio cardine in materia edilizia: qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente.
Il tutto per respingere il ricordo di un privato contro l'ordinanza di demolizione impartita su un manufatto abusivo.
Le opere e i rilievi aerofotogrammatici
Secondo gli ermellini, "appare un mero artifizio retorico l'insistere sul dato per cui le nuove prove atterrebbero alla creazione di volumi esterni, posto che qualsiasi opera abusiva (tranne quelle interrate) si connota per la sua portata "esterna", trascurandosi, tuttavia, l'argomento dirimente indicato dalla Corte, e costituito, lo si ripete, dalla valorizzazione della realizzazione, nel tempo, di opere, quantomeno esaminate anche e necessariamente nella loro portata progressiva ed interna".
L'opera abusiva 'principale' e i lavori di completamento
In tal senso, secondo la Cassazione, è del tutto coerente la "valorizzazione dei principi che delineano il perimetro entro cui un immobile abusivo può dirsi proseguito ed alfine ultimato, seppure attraverso la realizzazione di interventi "minori", quali opere di rifinitura o attività che, se inerenti a strutture abusive, si noti bene, perdono la loro consistenza anche solo meramente manutentiva, e perciò all'apparenza lecita, per integrare, piuttosto, condotte più correttamente definibili di prosecuzione dell'opera abusiva".
Il principio richiamato dagli ermellini è che non possono ritenersi lecite, ancorchè non richiedenti astrattamente autorizzazione o fornite di un formale titolo autorizzatorio, le opere che, seppur autonomamente e astrattamente qualificabili come interventi privi di rilevanza penale, siano realizzate in prosecuzione di precedenti illeciti edilizi mai previamente sanati o condonati.
CILA non applicabile su opere da eseguire su manufatti abusivi mai condonati o sanati
Si ricorda, perlatro, che in tema di reati edilizi, il regime della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) non è applicabile alle opere da eseguirsi su manufatti il cui originario carattere abusivo sia stato accertato con sentenza definitiva e che non risultino essere state oggetto di condono edilizio o di accertamento di conformità, poiché gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dal manufatto principale, al quale ineriscono strutturalmente.
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Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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Il D.P.R. 380/2001 (più conosciuto come Testo unico per l'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio.
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