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Proroga alla certificazione per diventare tecnico manutentore qualificato

La figura del tecnico manutentore qualificato secondo il D.M. 1 settembre 2021 è cruciale per la manutenzione e il controllo degli impianti e delle attrezzature antincendio, assicurando così la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il D.M. 13 settembre 2024 ha prorogato al 25 settembre 2025 il termine per i tecnici manutentori antincendio per ottenere la qualifica.

Responsabilità del tecnico manutentore qualificato secondo il D.M. 1 settembre 2021

Quando si parla di impianti un aspetto molto importante riguarda anche la manutenzione che coinvolge non solo l’impianto, ma anche le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza.

Il soggetto che possiede la responsabilità di ciò è il tecnico manutentore qualificato. Tale figura deve essere qualificata e preparata in quanto gestisce la manutenzione e il controllo periodico dell’impianto e delle attrezzature antincendio.
Nell’allegato II del D.M. 1 settembre 2021 vengono elencate tutte le competenze che deve possedere un tecnico manutentore, ma soprattutto viene stabilito che un tecnico per essere definito qualificato deve effettuare un percorso di formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui al punto 2 dell’allegato 2 del 1 settembre 2021 e con i contenuti minimi indicati nel punto 3 dello stesso D.M.

Come specificato nell’allegato II del DM del 2021 i compiti principali del tecnico manutentore si possono così elencare:

  • eseguire i controlli documentali;
  • eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti;
  • eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali;
  • eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell’esito dei controlli effettuati;
  • eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale;
  • eseguire le attività di manutenzione secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell’ambiente;
  • relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione;
  • coordinare e controllare l’attività di manutenzione.

 

Modifiche apportate con il D.M. 13/09/2024

Con il D.M. 13/09/2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2024 viene prorogata fino al fino al 25 settembre 2025 la possibilità di mettersi in regola, inoltre vengono apportate all’allegato 2 una serie di modifiche.

  • Nel punto 1 dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, il comma 5 è sostituito con il seguente: «I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni sono esentati dalla partecipazione al corso menzionato al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione prevista al punto 4, comma 4»;
  • Al punto 4 dell'allegato II del dm 1° settembre 2021, il comma 4 è modificato come segue: «Per i soggetti di cui al punto 1, comma 5, la valutazione dei requisiti avverrà secondo modalità semplificate stabilite con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, tenendo conto delle qualifiche conseguite prima dell'entrata in vigore del presente decreto, attestato tramite certificazione volontaria o rilasciate da una commissione istituita dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dopo aver frequentato un corso presso un ente di formazione accreditato che rispetti i contenuti minimi e la durata uguale o superiore a quanto specificato nei prospetti dal 3.1 al 3.14»;
  • Al punto 5 dell'allegato II del dm 1° settembre 2021, al comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. L'importo della tariffa relativa all'attività di valutazione dei requisiti del tecnico manutentore è pari al doppio di quello indicato nel punto C dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2012»;
  • Al punto 4 dell'allegato II comma 8 del dm 2021, le espressioni «con l'importo previsto nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno del 14 marzo 2012, punto C» sono sostituite con «con l'importo previsto al comma 5-bis».

Come diventare tecnico manutentore antincendio

Per esercitare la professione di tecnico manutentore si deve seguire un iter ben preciso, ossia frequentare un corso di formazione per tecnico per manutentore antincendio riconosciuto, completato il corso si deve svolgere una verifica che attesti le competenze acquisite durante il percorso formativo.
Solo quando si sono superati tutti i requisiti, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rilascia l’attestazione di "tecnico manutentore qualificato".
Il tecnico manutentore antincendio qualificato è una figura professionale indispensabile per garantire la sicurezza nelle attività lavorative, per cui risulta di estrema importanza investire nella formazione e nel continuo aggiornamento. Un’adeguata gestione della manutenzione antincendio non solo rispetta la legge, ma contribuisce anche a proteggere e ridurre i rischi sia per gli individui ospitati e sia per la struttura stessa.

 

IN ALLEGATO I DUE DECRETI MINISTERIALI.

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