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Progettisti: possibili ribassi fino al 60%

Una volta definita la natura della prestazione, l’organo giurisdizionale può decidere anche un ribasso del compenso fino al 60%

Sta per essere definito il decreto che stabilisce i compensi per i professionisti in caso di contenzioso con i clienti.

Il decreto chiarisce che la prestazione professionale si articola quattro fasi, cioè consulenza e studio di fattibilità, progettazione, direzione esecutiva e verifiche e collaudi. Le categorie a cui le prestazioni si riferiscono comprendono il settore edilizia, strutture, impianti, viabilità, idraulica, tecnologie di informazione e comunicazione, paesaggio, agricoltura e foreste, sicurezza alimentare, territorio e urbanistica.

I nuovi parametri non saranno solo utili al giudice per la liquidazione dei compensi, ma costituiranno anche il punto di riferimento per i responsabili unici del procedimento (Rup) che devono determinare l’importo da porre a base d'asta per le gare di progettazione

Per le professioni dell'area tecnica (ingegneri, architetti, geometri ecc.), l'onorario per la prestazione è stabilito considerando il costo economico dell'opera (parametro P) e la complessità della prestazione (parametro G).

In base a questi criteri è stata elaborata una formula matematica (CP:VxGxQxP) da applicare a seconda del tipo della prestazione. Nella formula CP sta per compenso professionale, V il valore dell'opera da progettare, G la complessità del progetto e la categoria dell'opera, Q la somma delle prestazioni da eseguire (dalla progettazione al collaudo), P il costo finale dell'opera.

Una volta definita la natura della prestazione, l’organo giurisdizionale può decidere anche un ribasso del compenso fino al 60%.

Questo grosso margine viene criticato dal Consiglio nazionale degli architetti, tenuto anche conto che le stazioni appaltanti potrebbero anch'esse tagliare del 60% il valore del compenso da porre a base di gara. Sarebbe una marcia indietro rispetto ai vecchi minimi tariffari che invece consentivano un taglio massimo del 20%.

Sono esclusi i rimborsi, gli oneri, gli eventuali contributi e i costi per gli ausiliari che hanno coadiuvato il professionista a svolgere il suo incarico.

Nel caso in cui un incarico non sia stato ultimato oppure si tratta di una prosecuzione di incarichi precedenti viene calcolato il compenso tenendo conto l’opera effettivamente svolta.