Progettisti interni alla pubblica amministrazione: non è necessaria l'iscrizione ad un Albo professionale
L'ANAC, in un parere di funzione consultiva, conferma che non sussiste un obbligo di iscrizione all'Albo professionale per il personale interno alla stazione appaltante, incaricato dello svolgimento di attività progettuale (cioè il progettista della PA), fermo restando il necessario possesso di idonei requisiti professionali.
Per l'attività di progettazione interna alla PA non è necessario il requisito dell'iscrizione ad un'ordine professionale, ad esempio quello degli ingegneri o degli architetti, come invece lo è per quelli esterni.
Lo ha chiarito l'ANAC con il parere di funzione consultiva n.64 del 10 gennaio scorso, che ha fornito anche chiarimenti in merito alla polizza assicurativa per i sopracitati progettisti, in particolare su chi la debba pagare.
Ma andiamo per ordine.
Progettazione interna: ok anche senza iscrizione all'ordine
Il quesito posto attiene ai requisiti professionali dei progettisti interni all’amministrazione, con particolare riguardo alla necessità per gli stessi di essere iscritti all’Albo professionale.
L’istante ritiene che sulla base delle previsioni del d.lgs. 36/2023 - Nuovo Codice Appalti, che nulla prescrivono in merito, sia sufficiente l’abilitazione all’esercizio della professione e non anche l’iscrizione all’Albo, chiedendo conferma di tale avviso all’Autorità.
L'ANAC parte osservando che, in merito ai requisiti professionali dei progettisti interni, nel d.lgs. 36/2023 non è stata riproposta per tale aspetto, una disciplina analoga a quella contenuta nell’art. 24, commi 3 e 5 del d.lgs. 50/2016.
Tale disposizione, infatti, stabiliva l'obbligo per i progettisti interni di essere in possesso di abilitazione professionale, mentre per quelli esterni prevedeva, oltre a tale abilitazione, anche l’iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali
E' l'Allegato II.12, parte V, cui rinvia il comma 2 dell’art. 66 del Nuovo Codice (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria), a individuare, all’art. 34, i requisiti professionali necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento degli incarichi tecnici.
Tale ultima disposizione stabilisce infatti che «1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all’articolo 66 del codice, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:
- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto».
Dunque, in continuità con il previgente d.lgs. 50/2016, esclusivamente per i professionisti esterni alla stazione appaltante, e non anche per i progettisti interni, il Codice prescrive il possesso (tra l’altro) dell’iscrizione all’Albo professionale.
In definitiva: come nel vecchio Codice, anche nel Nuovo non sussiste un obbligo di iscrizione al predetto Albo professionale, per il personale interno alla stazione appaltante, incaricato dello svolgimento di attività progettuale (cioè il progettista della PA), fermo restando in ogni caso il possesso di idonea competenza in materia, in base alle caratteristiche dell’oggetto della progettazione affinché venga garantita la qualità della stessa e l’abilitazione all’esercizio della professione, quest’ultima funzionale alla sottoscrizione del progetto e alla correlata assunzione di
responsabilità, secondo le previsioni dell’ordinamento professionale.
Copertura assicurativa: è a carico dell'ente
L'altro quesito posto all'attenzione dell'ANAC attiene alla sussistenza dell'obbligo di copertura assicurativa per i progettisti interni, non previsto in maniera espressa nel d.lgs. 36/2023, così come invece contemplato nell’art. 24, comma 4 del d.lgs. 50/2016.
In questo caso si richiama l’art. 2, comma 4, del citato d.lgs. 36/2023 ai sensi del quale «per promuovere la fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all’articolo 15, comma 7».
Le norme depongono quindi per la conferma, da parte dal legislatore, dell’obbligatorietà della stipula delle stesse per i progettisti interni, con spese a carico delle risorse indicate dall’art. 45 del Codice.
Come chiarito dalla Corte dei Conti nella deliberazione 89/2023/PAR, anche nel regime introdotto dal d.lgs. 36/2023, è confermata l'obbligatorietà delle polizze professionali per i progettisti interni, le quali, secondo il disposto dell’art. 45, comma 7, lett. c) del Codice, sono a carico del quadro economico dell'intervento e riguardano le attività elencate nell’Allegato I.10 dello medesimo Codice.
Fondazione Inarcassa: commento negativo
Il parere ha suscitato le perplessità di Fondazione Inarcassa: secondo il presidente Andrea Demaio "Sembra che i requisiti di formazione professionale obbligatoria e l’esecuzione di servizi analoghi negli anni precedenti, valgano esclusivamente per i liberi professionisti. All’interno della PA, ormai, non esistono più regole. Assistiamo ad affidamenti diretti tra stazioni appaltanti, a protocolli di intesa con centrali di progettazione e da ultimo alla liberalizzazione della progettazione interna, il tutto senza controlli. L’idea che un neo-dipendente possa avere gli stessi requisiti di un professionista esperto, per il solo fatto di aver sottoscritto un contratto di lavoro dipendente, magari anche a tempo determinato, è singolare".
CNI: commento positivo
Positivo, invece, il commento del CNI, che concorda con la nota ANAC laddove "specifica che i tecnici della P.A. non possono essere obbligati ad occuparsi di attività professionali, progettazioni e direzione lavori, inerenti tematiche per le quali non hanno competenza formativa e curricolare. Queste attività, infatti, comportano rischi civili, amministrativi e penali e i tecnici non possono essere costretti a prendersene carico laddove non adeguatamente garantiti da specifica competenza. In questo senso, il CNI giudica molto positivamente anche l'obbligo per la P.A. di garantire l'assicurazione ai propri dipendenti per la specifica attività professionale interna. Sulla base del quadro delineato da ANAC, la P.A. è obbligata, dunque, ad affidare determinate attività di progettazione al solo personale competente in materia e, laddove esso non sia presente in organico, ad affidarsi ad incarichi esterni".
IL PARERE DI FUNZIONE CONSULTIVA ANAC 64/2024 E LA NOTA INTEGRALE DEL CNI SONO SCARICABILI IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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