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Progettazione viaria esclusiva degli Ingegneri: il commento del CNI

Il CNI esprime apprezzamento e condivisione per la recente sentenza del Tar Campania, dove si è chiarito che in materia di progettazione delle opere viarie non connesse ai singoli fabbricati vi è la competenza esclusiva dell'Ingegnere

Il chiarimento giurisprudenziale contenuto nella sentenza 1023/2017 dello scorso 20 febbraio del Tar Campania "contribuisce alla piena affermazione della capacità tecnica e delle prerogative dei professionisti Ingegneri". Con un comunicato di apprezzamento e condivisione, il CNI è tornato sull'importante pronuncia dei giudici amministrativi campani, i quali hanno di fatto chiarito che in materia di progettazione delle opere viarie non connesse ai singoli fabbricati vi è la competenza esclusiva dell'Ingegnere.

Nel caso di specie, era quindi stata dichiarata dal TAR l'illegittimità per quella parte del bando di gara che prevedeva l’obbligo di associare “almeno un progettista architetto” per i concorrenti privi della qualificazione SOA per la progettazione delle classi e categorie indicate nel bando.

Secondo il CNI, la sentenza "potrà essere efficacemente utilizzata dai Consigli degli Ordini degli Ingegneri per contrastare gli affidamenti pubblici predisposti in violazione delle norme che individuano le competenze professionali degli Ingegneri e degli Architetti, in particolare delle prescrizioni che impediscono a questi ultimi di progettare opere di urbanizzazione primaria (opere viarie). Pur formalmente riferita al precedente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.163/2006), la sentenza contiene, inoltre, anche interessanti spunti in tema di dichiarazione di subappalto e contratto di avvalimento”.

Ricordiamo che, nella sentenza, si specificava che le progettazioni delle opere viarie sono "di pertinenza esclusiva degli ingegneri ai sensi dell’art. 51 (che devolve a tali professionisti la progettazione e la conduzione dei lavori relativi alle “vie ed ai mezzi di trasporto del deflusso e di comunicazione”) e dell’art. 52 (che attribuisce ai detti ingegneri le “costruzioni di ogni specie”) del R.D. n. 2537/1925, norme ancora in vigore che costituiscono il punto di riferimento normativo per stabilire il discrimine tra le competenze degli architetti e quelle degli ingegneri”.

Per i giudici amministrativi campani, peraltro, è di pertinenza esclusiva degli Ingegneri "non solo progettazione delle opere necessarie alla estrazione e lavorazione di materiali destinati alle costruzioni e la progettazione delle costruzioni industriali, ma anche la progettazione delle opere igienico - sanitarie e delle opere di urbanizzazione primaria, per tali dovendosi intendere le opere afferenti la viabilità, gli acquedotti, i depuratori, le condotte fognarie e gli impianti di illuminazione, salvo solo il caso che tali opere non siano di pertinenza di singoli edifici civili".

Nel caso specifico, le attività progettuali non riguardavano opere a servizio di singoli fabbricati ma opere di urbanizzazione di un comparto del Piano di Insediamenti produttivi di un comune, come tale - pertanto - devoluto alla competenza degli ingegneri.