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Progettazione, l'equo compenso non esiste: i parametri non sono tariffe minime inderogabili!

Consiglio di Stato: i parametri per i compensi professionali stabiliti con il DM Giustizia del 17 giugno 2016 non possono essere considerati alla stregua di tariffe minime inderogabili. Architetti e Ingegneri battuti

Il decreto Parametri vale solo fino a un certo punto

L'equo compenso non esiste, o comunque non è quello che vorrebbero i professionisti tecnici: la sentenza 2094/2019 del 29 marzo scorso è piuttosto 'devastante', per Ingegneri e Architetti, battuti nel loro ricorso sulla tassattività o comunque la rispettabilità totale del DM Parametri (Decreto Ministero Giustizia 17 giugno 2016) quale riferimento per i compensi professionali.

I parametri si possono aggirare (con motivazione)

Per Palazzo Spada, non è così, il DM Parametri vale solo come 'traccia' (tipo il Codice della Fratellanza dei Pirati dei Caraibi, per chi l'ha visto...): la pubblica amministrazione, nelle gare di progettazione, può infatti ridurre i compensi-base poiché i parametri per i compensi professionali stabiliti con il Dm Giustizia del 17 giugno 2016 non possono essere considerati alla stregua di tariffe minime inderogabili. La stazione appaltante deve usare le tabelle del ministero come criterio-base per stabilire gli onorari dei progettisti da porre a base delle gare per i servizi di ingegneria e architettura, ma può sempre decidere di ridurne il valore, motivando la scelta.

Questa pronuncia - disponibile in allegato - di fatto ribalta il verdetto emesso dal Tar Abruzzo che invece aveva accolto il ricorso presentato dagli ordini degli ingegneri e degli architetti di Teramo contro un bando emesso dal Comune di Civitella del Tronto.

L'oggetto del contendere: progettazione 'scontata' del 45%

Tutto nasce da un intervento da realizzare sulla millenaria Fortezza Borbonica di Civitella. Il bando di gara per la progettazione, pubblicato a settembre 2017, prevedeva un compenso di poco superiore a 153 mila euro, cifra nettamente inferiore a quella che sarebbe risultata applicando pedissequamente le tariffe previste dal DM Parametri.

Scattava quindi il ricorso di Ingegneri e Architetti, ccolto in prima battuta dal Tar in virtù del fatto che l'art.24 comma 8 del Codice Appalti "impone alle stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle predisposte con decreto del Ministero della giustizia". Ne consegue che il bando, da cui risulta un riduzione ("del 45,63%") dei compensi sarebbe illegittimo.

Riduzione dei compensi professionali: il comune può farlo con motivazione convincente

Per Palazzo Spada, la decisione del comune di non superare la cifra prevista nella convenzione con la Regione che prevede una spesa massima dell'8% per le attività professionali legate alla progettazione dell'intervento giustifica l'abbassamento del compenso.

Il comune, cioè, "ha chiarito di aver determinato l'importo stimato posto a base di gara per i servizi tecnici richiesti (pari a 153.016,21 euro) facendo applicazione, in prima battuta, del decreto ministeriale", ma "avendo ottenuto un importo così calcolato superiore all'8% del finanziamento, in dichiarata applicazione degli atti regionali di indirizzo, di aver operato la decurtazione dei corrispettivi rimodulando in proporzione gli importi per le singole prestazioni tecniche in modo da ottenere un importo complessivo pari al limite imposto".

Secondo il Consiglio di Stato, tutto questo è legittimo: le tabelle ministeriali sono, per Palazzo Spada, "il punto di partenza di ogni determinazione sui corrispettivi dovuti ai professionisti (cfr. Cons. Stato, comm. speciale, parere, 30 marzo 2017, n. 782), evitando così che le stazioni appaltanti possano procedere a determinazioni dei corrispettivi professionali in via forfettaria, ma da ciò non può ricavarsi un divieto imperativo di non discostarsi dalle tabelle ministeriali".

Quando alla norma del Codice Appalti tirata in ballo da Ingegneri e Architetti, "è chiara nell'imporre alle stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, con possibilità di apportare riduzioni percentuali giustificate dalle ragioni che esse potranno discrezionalmente sviluppare".

Quindi, in definitiva: i corrispettivi del DM Parametri non costituiscono "minimi tariffari inderogabili", come invece sostengono i professionisti tecnici.

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