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Progettazione di illuminazione pubblica: è competenza esclusiva degli ingegneri

Appartiene all'esclusiva competenza degli ingegneri, tra l'altro, la progettazione di opere di urbanizzazione primaria riguardanti la viabilità, gli acquedotti, i depuratori, le condotte fognarie e gli impianti di illuminazione, fatta eccezione per le sole ipotesi in cui dette opere non siano di pertinenza di singoli edifici civili.

In una procedura di gara relativa a "lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione", l'appalto non può essere affidato ad un'impresa che fa 'firmare' il progetto da un architetto, in quanto la progettazione dell'illuminazione pubblica è competenza esclusiva degli ingegneri.

Lo ha affermato il Tar Salerno nella sentenza 349/2024 del 2 febbraio, dove sono stati ricordati alcuni 'paletti' sul tema delle competenze professionali.

 

Illuminazione pubblica: i progetti sono 'esclusiva' degli ingegneri

Il TAR ha quindi dato ragione all'impresa richiesta ricorrente, seconda classificata, chiarendo che la qualifica di architetto non abilita alla sottoscrizione di progetti di illuminazione pubblica.

Ha affermato infatti il TAR Umbria, sez. I, 19 febbraio 2016, n. 117, seppur in una controversia non riferita a procedure di gara, che “appartiene alla esclusiva competenza degli ingegneri non solo la progettazione delle opere necessarie alla estrazione ed alla lavorazione di materiali destinati alle costruzioni nonché la progettazione delle costruzioni industriali, ma anche la progettazione delle opere igienico-sanitarie (ivi ricompresi gli impianti cimiteriali) e delle opere di urbanizzazione primaria, per tali dovendosi intendere le opere riguardanti la viabilità, gli acquedotti, i depuratori, le condotte fognarie e gli impianti di illuminazione, fatta eccezione per le sole ipotesi in cui dette opere non siano di pertinenza di singoli edifici civili (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 15 maggio 2015, n. 846)”.

 

Ingegneri e architetti: le regole sul reparto delle competenze

Il TAR prosegue la sua disamina ricordando che "Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa «nel nostro ordinamento, il riparto delle competenze professionali tra la figura dell’ingegnere e quella dell’architetto è tuttora dettato dal R.D. 23.10.1925 n. 2537 che, all’art. 51, riconosce spettanti alla professione d'ingegnere le progettazioni per le costruzioni e per le industrie, per i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, per le costruzioni di ogni specie, per le macchine e gli impianti industriali, nonché in generale applicative della fisica, con i rilievi geometrici e le operazioni di estimo; ai sensi dell’art. 52, invece, formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative, ad eccezione delle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legislazione sui beni culturali, che sono di spettanza esclusiva della professione di architetto; in sostanza, la competenza professionale dell’architetto concorre con quella dell’ingegnere per la progettazione delle sole opere di edilizia civile, essendo riservate alla professione ingegneristica le progettazioni di tutti i lavori non compresi nella costruzione di edifici» (cfr. TAR Campania, Napoli, sez, I, 15 gennaio 2019, n. 213).

Riassumendo:

  • sono di competenza professionale comune di ingegneri e architetti le sole opere di edilizia civile;
  • sono riservate agli ingegneri quelle riguardanti le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l'estrazione di materiali, le opere industriali.

 

La discriminante è la connessione coi singoli fabbricati

Entrando ancor più nello specifico, “la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. (cfr. Cons. Stato, n. 2938 del 2000; Cons. Stato n. 5012 del 2019). In presenza di opere rigorosamente accessorie a quelle edili è ammissibile un’abilitazione estensiva in capo al professionista architetto (Cons. Stato n. 1692 del 2015; Cons. Stato n. 1255 del 2021), atteso che “il concetto di ‘opere di edilizia civile’ si estende sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l’intero complesso degli impianti tecnologici” se “a corredo del fabbricato” (Cons. Stato n. 1550 del 2013; Cons. Stato n. 6552 del 2018).

Tradotto: serve "un nesso di precipua accessorietà fra l’intervento e l’edificio, e cioè che il primo risulti ‘strettamente servente un’opera di edilizia civile’ per potere rientrare nel perimetro di competenza (anche) dell’architetto (Cons. Stato n. 1692 del 2015 cit.)". 

Nel caso di specie, l’offerta presentata dalla prima classificata non si è limitata a proporre l’utilizzo della componentistica già individuata da parte della Stazione appaltante (come per i criteri A1 e A2 per i quali è previsto che all’utilizzo di componenti aventi caratteristiche predefinite si correli un punteggio già determinato) ma propone interventi integrativi e migliorativi della proposta progettuale, riferiti al criterio di valutazione A4, che non solo prevedono la sostituzione di elementi della rete ma anche l’adozione di sistemi aggiuntivi di gestione dell’impianto da integrare con lo stesso, necessariamente comportanti competenze ingegneristiche, facendosi questione della progettazione di un impianto di pubblica illuminazione non pertinente a edifici civili.


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