Progettazione, appalto integrato e RTI: alcune delle novità per le società di ingegneria nel nuovo Codice Appalti
Riduzione dei livelli di progettazione, liberalizzazione degli appalti integrati e semplificazione delle tipologie di RTI: sono queste alcune delle novità rilevanti per le società di ingegneria che parteciperanno a gare pubbliche dal 1° luglio prossimo.
Nuovo Codice Appalti: sarà pienamente operativo il 1° luglio
La gazzetta ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 ha pubblicato il nuovo Codice Appalti D. Lgs n. 36/2023 che avrà effettiva operatività a partire dal 1° luglio 2023.
È un testo che, come ogni cambiamento, ha un impatto concreto sulle attività di tutti gli operatori economici che partecipano a gare pubbliche (ma anche a gare di clienti privati che non sono obbligati ad applicare il codice dei contratti pubblici ma che si rifanno alle sue regole generali per opportunità); in aggiunta, con tale riforma il settore della progettazione ha subìto ulteriori cambiamenti sia in tema di prestazioni da effettuare che di accesso alle varie opportunità.
Riduzione dei livelli di progettazione
Naturalmente, non possiamo non fare a meno di citare la novità in tema di progettazione: i livelli di progettazione passano da tre a due, in quanto viene eliminata la progettazione definitiva.
Tuttavia, alcuni passaggi della progettazione definitiva non scompaiono del tutto: infatti, le attività necessarie al rilascio delle autorizzazioni e approvazioni sono anticipate alla prima fase della progettazione, ricadendo all’interno del progetto di fattibilità tecnico-economica.
I livelli di progettazione possono addirittura ridursi ad uno: esclusivamente per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria è facoltà della Stazione Appaltante omettere il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.
Liberalizzazione degli appalti integrati
Altra novità importante per le società di ingegneria è la liberalizzazione degli appalti integrati. Come sappiamo, nel D.lgs. 50/2016 l’appalto integrato era di norma vietato ed eccezione di alcuni casi specifici (es. affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo, oppure quando l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto era nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, purché fosse stata fornita idonea motivazione).
Nel nuovo codice la Stazione Appaltante può affidare progettazione esecutiva e lavori ad un unico interlocutore, senza limitazioni di oggetto dell’appalto e senza fornire idonea motivazione. Da precisare che nello schema inviato all'esame del Parlamento era prevista inizialmente una limitazione alla facoltà di utilizzare l’appalto integrato per opere inferiori ad un importo che il legislatore avrebbe dovuto stabilire in corso di definizione del testo finale. Tale limitazione è stata eliminata durante l’approvazione del testo definitivo, esprimendo quindi la volontà di liberalizzare del tutto il suo utilizzo.
Semplificazione della tipologia di RTI
Tra gli aspetti positivi del nuovo codice rientra sicuramente la semplificazione della costituzione dei Raggruppamenti Temporanei di Impresa: non esiste più la differenza tra RTI verticale, orizzontale e misto. Con il vecchio codice la concreta difficoltà dell’operatore economico nella costituzione del RTI era proprio quella di individuare quale fosse la natura del RTI con riferimento ai requisiti posseduti da ciascun componente. Di contro, i benefici di tale distinzione operavano solo se il componente fosse stato il mandante in RTI di tipo verticale, perché costituiva l’unica ipotesi di responsabilità esclusiva derivante dalla prestazione eseguita dallo stesso.
In tutte le altre posizioni assunte dai componenti del RTI (es. tutti i componenti di un RTI orizzontale o la mandataria nel RTI verticale) vigeva sempre la responsabilità solidale.
Nel nuovo codice i Raggruppamenti sono tutti di tipo orizzontale, con responsabilità solidale di tutti i Partners, indipendentemente dal tipo di prestazione attribuita a ciascuno di essi.
Con l’occasione dell’introduzione del nuovo testo, il legislatore ha anche recepito l’orientamento giurisprudenziale europeo (CGUE sentenza 28 aprile 2022, causa C-642/20), secondo il quale la mandataria non deve più avere la maggioranza della quota di partecipazione nel RTI: questo significa che la Capogruppo diventa tale perché vuole assumersi oneri e onori nel Raggruppamento e nei confronti della Stazione Appaltante e non perché abbia la maggioranza dei progetti da portare a comprova dei requisiti di partecipazione.
In conclusione, ad eccezione della novità sulla costituzione di RTI, le altre due modifiche evidenziate suscitano perplessità nel mondo della progettazione in primis per una sensibile riduzione del numero di appalti indetti esclusivamente per la progettazione (i cui accessi erano già stati ampiamente ridotti attraverso l’innalzamento delle soglie comunitarie durante il periodo pandemico che di fatto impediva la diffusione delle opportunità mediante la pubblicazione dei bandi), e, in secondo luogo, per la fattibilità stessa dell’attività di progettazione.
Codice Appalti
Alla luce dei lavori di definizione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, con questo topic intentiamo raccogliere tutti gli approfondimenti e le notizie riguardante questo importante testo unico della normativa italiana.
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