Progettazione antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio: decreto pubblicato e in vigore tra un anno
Il decreto del 3 settembre 2021 del Ministero dell’Interno reca i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del d.lgs. 81/2008. Entrerà in vigore a partire dal 29 ottobre 2022
Il decreto del 3 settembre 2021 del Ministero dell’Interno reca i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro. Entrerà in vigore a partire dal 29 ottobre 2022
Dopo la pubblicazione del decreto del 2 settembre inerente i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro, arriva anche il provvedimento "fratello", che come il precedente entrerà in vigore solo tra un anno.
Si tratta del decreto del 3 settembre 2021 del Ministero dell'Interno - Gazzetta Ufficiale n.259 del 29 ottobre - che stabilisce, in attuazione dell'art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del d.lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza sul Lavoro), i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonchè le misure precauzionali di esercizio (basso rischio).
Campo di applicazione
Il decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del T.U. Sicurezza, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV.
Valutazione dei rischi di incendio
La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del T.U.
La valutazione è effettuata in conformità ai criteri indicati nell'art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI «Protezione da atmosfere esplosive».
Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
Nello specifico:
- per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato;
- per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015;
- per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
Disposizioni transitorie
Per i luoghi di lavoro esistenti al 29 ottobre 2022, l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell'art. 29, comma 3, del T.U. Sicurezza.
Entrata in vigore
Un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il 29 ottobre 2022.
IL TESTO DEL DECRETO PUBBLICATO IN GAZZETTA E L'ALLEGATO I SONO SCARICABILI IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
Antincendio
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