Antincendio
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Progettazione antincendio: il concetto e la funzione del profilo di rischio

Il presente lavoro intende approfondire il concetto e la funzione del profilo di rischio nell’ambito della progettazione antincendio, discutendo altresì le tipologie di profili di rischio definite nel codice di prevenzione incendi.

 

La progettazione antincendio: un processo interattivo

Come noto, il codice di prevenzione incendi di cui al DM 3 agosto 2015, come modificato dal DM 18 ottobre 2019, ha precisato che la progettazione antincendio è un processo iterativo, scandito da passi ben precisi, con il fine di individuare le soluzioni tecniche e gestionali che consentano il conseguimento degli obiettivi primari di prevenzione incendi, coincidenti con la sicurezza della vita umana, l’incolumità delle persone e la tutela dei beni e dell’ambiente.

Tale metodologia progettuale prevede, nell’ordine,

  • la descrizione dello scopo della progettazione,
  • la definizione degli obiettivi di sicurezza,
  • l’effettuazione della valutazione del rischio di incendio,
  • la determinazione e l’attribuzione dei profili di rischio,
  • la individuazione ed adozione delle misure preventive, protettive e gestionali che sostanziano la strategia antincendio,
  • la verifica del risultato della progettazione per comprendere la compatibilità con lo scopo prefissato e quindi l’eventuale necessità di procedere con la iterazione dello step connesso alla strategia antincendio.

Pertanto, nell’ambito del suddetto processo, il progettista è chiamato a determinare i profili di rischio, quale elemento costitutivo, appunto, della metodologia di progettazione.

Il profilo di rischio

Il profilo di rischio rappresenta un indicatore speditivo della entità del rischio di incendio associato all’esercizio dell’attività; la determinazione dei profili di rischio nei diversi ambiti, come si illustrerà in seguito, costituisce un elemento fondamentale per l’attribuzione alle misure antincendio dei relativi livelli di prestazione. 

E’ opportuno infatti rammentare che nel codice di prevenzione incendi le misure di prevenzione, protezione e gestionali sono raggruppate in modo omogeneo in capitoli dedicati e, per ciascuna misura, sono previsti diversi livelli di prestazione, modulati in relazione alla complessità delle prestazioni previste.

Il progettista, quindi, adotta tutte le misure antincendio, fissando per ognuna di esse i livelli di prestazione in considerazione degli obiettivi posti alla base della progettazione e delle risultanze della valutazione del rischio dell’attività.

 

Progettazione antincendio: attribuzione dei profili di rischio

Come detto, il progettista, nell’ambito dell’attività di progettazione, è chiamato a sviluppare una precisa valutazione del rischio di incendio dell’attività, per individuare le più severe e credibili ipotesi di incendio e le conseguenze che ne derivano.

Tale fase assume un ruolo cardine e centrale, in quanto consente al progettista di adottare correttamente le soluzioni progettuali previste dal codice e, se del caso, di integrarle opportunamente sulla scorta degli esiti della suddetta analisi.

Una volta espletata tale valutazione per l’attività, il progettista attribuisce tre tipologie di profili di rischio:

  • Rvita relativo alla salvaguardia della vita umana, attribuito per ogni compartimento e, se del caso, per ogni spazio a cielo libero dell’attività;
  • Rbeni relativo alla salvaguardia dei beni economici, attribuito all’intera attività o ad ambiti della stessa;
  • Rambiente relativo alla tutela dell’ambiente dagli effetti dell’incendio, attribuito all’intera attività o ad ambiti della stessa.

Appare fondamentale evidenziare che, come esplicitato dal codice di prevenzione incendi, i profili di rischio sono indicatori sintetici del rischio nei diversi ambiti dell’attività e non possono considerarsi sostitutivi della valutazione del rischio che, come detto, costituisce lo step imprescindibile per poter implementare debitamente la strategia antincendio.

 

Determinazione dei profili di rischio

Il profilo di rischio Rvita

Il profilo di rischio Rvita si determina definendo due specifici fattori:

  • δocc, ovvero le caratteristiche prevalenti degli occupanti (occupanti che maggiormente caratterizzano, per numerosità e tipologia, l’attività svolta nell’ambito in esame in ogni condizione di esercizio);

  • δα, ovvero la velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio (rappresentativa cioè del rischio di incendio in qualsiasi condizione di esercizio), riferita al tempo tα, espresso in secondi, impiegato dalla potenza termica per raggiungere il valore di 1.000 kW.

Per definire il primo fattore (δocc), il progettista fa riferimento alla specifica tabella del codice dove vengono individuate cinque macro-tipologie (A,  B, C, D, E), con suddivisione poi della tipologia C in tre particolari casistiche (Ci, Cii, Ciii). Per ogni tipologia, il codice fornisce inoltre anche degli esempi di attività che possono afferire alla stessa.

In dettaglio, si definiscono con:

  • A: gli occupanti in stato di veglia e che hanno familiarità con l’edificio;
  • B: gli occupanti in stato di veglia e che non hanno familiarità con l’edificio;
  • C: gli occupanti che possono essere addormentati, in attività individuale di lunga durata (Ci), in attività gestita di lunga durata (Cii), in attività gestita di breve durata (Cii);
  • D: gli occupanti che ricevono cure mediche;
  • E: gli occupanti in transito.

In relazione invece al fattore δα , quest’ultimo viene suddiviso in quattro tipologie (1, 2, 3, 4), ognuna di esse in funzione del tempo tα Dalla tabella che guida alla determinazione del fattore δα , è possibile desumere non solo i corrispondenti valori di tα per ogni tipologia del fattore δα  ma anche i criteri per poter inquadrare gli ambiti dell’attività associabili alla tipologia di fattore δα considerato.

In sintesi:

  • δα = 1 è riferito ad un tα di 600 secondi (velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio lenta);
  • δα = 2 è riferito ad un tα di 300 secondi (velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio media);
  • δα = 3 è riferito ad un tα di 150 secondi (velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio rapida);
  • δα = 4 è riferito ad un tα di 75 secondi (velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio ultra-rapida).

Per individuare il valore di tα, il progettista può comunque anche ricorrere a dati di fonti autorevoli di settore o determinando direttamente la curva RHR (rate of heat release), con riferimento ai combustibili presenti ed alla loro effettiva configurazione, in accordo alle indicazioni del capitolo M.2 (Scenari di incendio per la progettazione prestazionale) del codice di prevenzione incendi o per mezzo di misure presso i laboratori di prova secondo protocolli collaudati.

NOTA BENE

Si sottolinea poi che il valore δα, valutato in assenza di sistemi di controllo dell’incendio, può essere ridotto di un livello se vengono implementate in attività misure di controllo dell’incendio di livello di prestazione V di cui al capitolo S.6 (Controllo dell’incendio) del codice di prevenzione incendi.

Ad ogni modo, combinando i fattori δoccδα, è possibile determinare il valore del profilo di rischio Rvita. In tal senso, il codice di prevenzione incendi offre una tabella da cui è possibile desumere il profilo di rischio Rvita incrociando i predetti fattori, evidenziando altresì le casistiche di progetto non ammissibili, salvo procedere, ove possibile, alla riduzione del livello di δα come sopra esplicitato.

Inoltre, il codice fornisce una indicazione non certamente esaustiva sul profilo di rischio Rvita per alcune destinazioni d’uso comuni; in caso il progettista opti per valori diversi, deve opportunamente motivare la scelta effettuata nella documentazione di progetto.

 

Il profilo di rischio Rbeni

Nell’attribuzione invece del profilo di rischio Rbeni si considera l’aspetto strategico dell’attività o degli ambiti della stessa e, se del caso, il valore storico, culturale, architettonico o artistico dell’attività e dei beni contenuti.

Ovviamente il vincolo per arte o storia deve risultare a norma di legge; il carattere strategico deve anch’esso risultare a norma di legge o in virtù di pianificazioni di soccorso pubblico e difesa civile o per indicazione del responsabile dell’attività.

Il profilo di rischio Rbeni varia da 1 a 4, a seconda delle valutazioni in termini di vincolo e caratteristiche strategiche dell’attività o dell’ambito. In sostanza:

  • Rbeni = 1 corrisponde ad attività o ambito senza vincolo né carattere strategico;
  • Rbeni = 2 corrisponde ad attività o ambito con vincolo ma senza carattere strategico;
  • Rbeni = 3 corrisponde ad attività o ambito senza vincolo ma con carattere strategico;
  • Rbeni = 4 corrisponde ad attività o ambito con vincolo e carattere strategico.

 

Il profilo di rischio Rambiente 

Il profilo di rischio Rambiente , invece, viene definito come “significativo” o “non significativo” per gli ambiti dell’attività in esame. Tale valutazione discende dall’attenta considerazione della ubicazione dell’attività, soprattutto in relazione alla esistenza di bersagli sensibili all’esterno, della tipologia e dei quantitativi di materiali combustibili e dei prodotti della combustione generabili in caso di incendio, delle misure di prevenzione e protezione implementate. 

È opportuno sottolineare come il codice di prevenzione incendi evidenzi che lo stoccaggio di materiali in attività ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. può portare ad un Rambiente significativo, mentre per gli stabilimenti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 105/2015 il le misure individuate in seno al procedimento autorizzativo disciplinato dal decreto stesso mitigano il rischio ambientale.

Il codice di prevenzione incendi, poi, recita che il profilo di rischio Rambiente è ritenuto “non significativo”, se non diversamente desumibile da specifiche indicazioni presenti nel dispositivo normativo o in esito alla valutazione del rischio, nel caso di ambiti protetti da impianti o sistemi automatici di completa estinzione dell’incendio a disponibilità superiore e di attività civili.

Si precisa in ultimo che, come espressamente stabilito dal codice, le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco non sono incluse nella valutazione del profilo di rischio Rambiente.


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BIBLIOGRAFIA

[1] Decreto 18 ottobre 2019 - Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».

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