Antincendio
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Progettazione antincendio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta

Analisi dei criteri per la progettazione antincendio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta, con particolare attenzione al metodo proporzionale introdotto dalla regola tecnica di prevenzione incendi di riferimento

Il presente lavoro illustra ed analizza i criteri per la progettazione antincendio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta, con particolare attenzione al metodo proporzionale introdotto dalla regola tecnica di prevenzione incendi di riferimento (DM 2 luglio 2019).
 

I campeggi e i villaggi turistici: come cambiano i criteri di progettazione antincendio col DM 2 luglio 2019

L’Allegato I del DPR 151/2011, riportante le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, al punto 66 richiama le strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Tali attività sono inquadrate all’Allegato III del DM 7/8/2012 come attività 66.3.B.

I criteri per la progettazione antincendio di tali attività sono disciplinati dal DM 28 febbraio 2014 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”, il cui Allegato 1, contenente la regola tecnica di riferimento, è stato integralmente sostituito dall’Allegato 1 del DM 2 luglio 2019 “Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”.

DM 2 luglio 2019 e l'applicazione agli edifici esistenti: cosa cambia nel metodo proporzionale

La regola tecnica in parola si applica sia alle attività di nuova realizzazione sia a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, e disciplina, al Titolo II, un metodo proporzionale, applicabile alle attività esistenti, utile a identificare e caratterizzare le misure di sicurezza antincendio proporzionate al rischio specifico dell’attività.

Ciò premesso, il presente lavoro, a valle di una breve sintesi sullo schema applicativo della norma, analizzerà l’approccio alla progettazione secondo il metodo proporzionale contenuto nel Titolo II del DM 28 febbraio 2014, come modificato dal DM 2 luglio 2019.

 

Il DM 28 febbraio 2014, modificato dal DM 2 luglio 2019: cosa cambia

La regola tecnica di prevenzione incendi in allegato al DM 2 luglio 2019, di sostituzione della precedente acclusa al DM 28 febbraio 2014, è costituita da due Titoli, il Titolo I ed il Titolo II.

Il Titolo I riporta le definizioni utili per l’applicazione della norma e si articola in un Capo I, relativo alle nuove attività, e in un Capo II, con la disciplina riferita alle attività esistenti.

Il Titolo II, come anticipato, declina un metodo proporzionale per la progettazione antincendio delle attività esistenti, adottabile in alternativa ai dettami del Titolo I Capo II.

In generale, il Titolo I Capo I si applica, oltre che alle nuove attività, anche a quelle esistenti in caso di completa ristrutturazione. Inoltre, le disposizioni del Titolo I Capo I si applicano anche agli impianti ed alle parti oggetto di modifica o di ampliamento delle attività esistenti, come riportato all’art.4 comma 2 del decreto, con l’ulteriore prescrizione che in caso di aumento di superficie  maggiore del 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio dell’intera attività devono essere adeguati, per tutta l’attività, alle disposizioni previste per le nuove attività. Inoltre, in caso di modifiche o ampliamenti, è possibile applicare il Titolo II ma all’intera struttura ricettiva.

Infine, in caso di attività esistenti all’entrata in vigore del decreto in parola, si applicano le disposizioni del Titolo I Capo II o in alternativa le disposizioni del Titolo II.

Introdotte alcune definizioni particolari

In relazione alla specificità delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta, il decreto introduce alcune definizioni particolari. Viene definita, ad esempio, la capacità ricettiva della struttura, da intendersi come il numero di persone che possono essere ospitate, desumibile dal numero di piazzole attrezzate per “unità abitative prontamente rimovibili “(tende, caravan, camper, ecc.), considerando 4 ospiti per ogni piazzola, e dal numero di ospiti nelle “unità abitative fisse” (bungalow, chalet, case mobili, ecc.), ovvero dal numero di persone contenuto nell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività.

Viene poi definito il cosiddetto “punto fuoco”, ossia il luogo della struttura ricettiva allestito per la cottura dei cibi con barbecue, griglia o altri sistemi a fiamma libera.

Dal punto di vista funzionale, si considera quale area dell’insediamento ricettivo quella delimitata e/o recintata contenente l’insieme delle aree con le unità abitative e di servizio e le zone di pertinenza.

Infine, sulla base della capacità ricettiva degli insediamenti, le attività sono inquadrabili come Tipo 1 (capacità ricettiva fino a 400 persone, non rientranti nel campo di applicazione della regola tecnica), Tipo 2 (capacità ricettiva compresa tra 401 e 3.000 persone) e Tipo 3 (capacità ricettiva  superiore a 3.000 persone).

 

Il metodo proporzionale 

Il metodo proporzionale del Titolo II della regola tecnica in parola consente di definire un insieme di misure calibrate sulle caratteristiche complessive della struttura ricettiva, attraverso una preventiva categorizzazione dell’attività prodromica al successivo dimensionamento delle misure di sicurezza antincendio.

La definizione della categoria del centro

La categorizzazione del centro si concretizza con la determinazione di un codice alfanumerico costituito da una lettera, un numero ed un eventuale asterisco (es. B1*, C2, ecc).

L’asterisco è collegato all’analisi del contesto insediativo e tiene conto dell’eventuale potenziale impatto all’esterno su bersagli sensibili da parte della struttura ricettiva. In altre parola, qualora il perimetro dell’attività sia separato dal contesto con elementi parafuoco (fascia parafuoco, dislivelli a strapiombo) con caratteristiche di cui al prospetto A.1, l’insediamento può definirsi “non interdipendente” o isolato e ad esso non si associa l’asterisco nel codice alfanumerico; viceversa, in assenza di elementi perimetrali di separazione, anche solo parzialmente, la struttura è classificata come “interdipendente” e ad essa si associa l’asterisco nel codice alfanumerico identificativo. 

La lettera invece è connessa all’articolazione in comparti della struttura ed all’individuazione degli scenari incidentali di riferimento, ed è assegnata anch’essa, come l’asterisco, all’intera attività. Occorre innanzitutto suddividere l’insediamento in comparti tenendo conto della presenza degli elementi di suddivisione caratterizzati al paragrafo A.2.1, ovvero fasce libere, specchi d’acqua e dislivelli.

Per ogni comparto possono identificarsi una o più zone omogenee, sulla base dell’habitat antropico (unità abitativa o tipologia di utilizzazione dell’area e caratteristiche distributive in relazione alla propagabilità dell’incendio) e dell’habitat naturale (vegetazione e relativa predisposizione all’innesco ed alla propagazione dell’incendio). In caso di zona omogenea dei comparti destinati a campeggio, viene definito inoltre il “tasso di sfruttamento ricettivo”, in funzione dell’areale di pertinenza dell’unità abitativa di riferimento (prospetto A.3), calcolata dividendo la superficie della zona omogenea per il numero delle unità abitative insistenti. In caso invece di zona mista, ovvero di zona che presenta diverse tipologie di unità abitative ma secondo una distribuzione omogenea, si prende a riferimento, per la individuazione del tasso di sfruttamento ricettivo, la condizione più gravosa in termini di elementi antropici presenti.

Con riferimento all’habitat naturale, per ogni zona si considera, sulla scorta della vegetazione esistente, la assenza o la limitata sussistenza delle condizioni predisponenti alla propagazione di chioma ovvero la esistenza delle suddette condizioni.

Pertanto, definite le due tipologie di habitat, è possibile desumere, per ogni zona omogenea, il corrispondente scenario incidentale di riferimento combinando le due tipologie di habitat; tale scenario è inquadrato con un codice rappresentativo da A-Antropico a E-Estremo (prospetto A.4: A-Antropico, B-Boschivo, C-Combinato, D-Densità antropica elevata, E-Estremo). Il codice riferito allo scenario più gravoso presente confluirà nel codice alfanumerico di categorizzazione dell’insediamento.

Il numero che, infine, completa il codice alfanumerico rappresentativo, si determina considerando le caratteristiche dell’attività in termini di ubicazione e layout, aspetti che possono incidere sull’implementazione di una risposta congruente agli scenari incidentali di riferimento. Tale caratterizzazione viene determinata individuando un indice di vulnerabilità, i cui valori possono variare da 1 a 4, passando in particolare dai casi meno gravosi a quelli più gravosi. Per identificare l’indice di vulnerabilità della struttura, che poi confluisce nel codice alfanumerico di categorizzazione, bisogna riferirsi all’organizzazione della viabilità interna (a maglia oppure a pettine o mista) idonea per mezzi di portata fino a 35 q. e di larghezza almeno pari a 3 m., alla estensione dei comparti o alla capacità ricettiva, alla raggiungibilità della struttura da parte dei mezzi dei Vigili del Fuoco in un tempo inferiore a 20 min., alla modalità di accesso (accessibilità multipla indipendente o accesso singolo). L’analisi di tali parametri consente di definire l’indice di vulnerabilità secondo le indicazioni del paragrafo A.3.1 della regola tecnica.

L'individuazione delle misure di sicurezza antincendio

Definita la categoria del centro, si individuano quindi le adeguate misure di sicurezza antincendio, utili a fronteggiare l’insorgere degli scenari emergenziali ed a contrastare le criticità quando esse si manifestano.

Le misure di sicurezza afferiscono a: organizzazione generale; precauzioni; comunicazioni; allontanamento; contrasto.

In relazione all’organizzazione generale, qualora si registri la condizione di interdipendenza della struttura ricettiva, è richiesto un raccordo con i gestori degli spazi adiacenti, onde determinare le linee di coordinamento delle azioni in emergenza. Si definiscono poi le zone di sicurezza relativa, interne e/o esterne al centro, le quali si caratterizzano per la separazione con elementi parafuoco, per la possibilità di accesso ed esodo indipendenti rispetto all’area coinvolta dall’evento incidentale, per la sussistenza di dimensioni idonee a contenere le persone presenti in struttura (si considera all’uopo una densità massima di affollamento pari a 2 persone/m2). Il servizio di sicurezza interno dedicato alla lotta antincendio ed alla gestione delle emergenze deve essere dimensionato in modo da assicurare la costante copertura delle esigenze dell’insediamento; inoltre, il personale deve essere opportunamente formato ed addestrato e coinvolto in esercitazioni antincendio da effettuarsi almeno una volta all’anno. Completano, in ultimo, le misure di organizzazione generale, l’atlante di caratterizzazione antincendio, il registro della sicurezza ed il piano di emergenza ed evacuazione.

Le misure di precauzione sono implementate per prevenire il verificarsi dell’incendio, contenendo sensibilmente gli inneschi e determinando condizioni inidonee all’insorgenza del fenomeno. 

Le misure connesse alla comunicazione incidono sulla efficiente, efficace e funzionale comunicazione esterna, interna e tra addetti per il coordinamento dell’emergenza, mentre le misure per l’allontanamento sono finalizzate a garantire un agevole esodo.

La regola tecnica, infine, approfondisce le misure per il contrasto all’incendio, ovvero quelle misure tese ad assicurare lo spegnimento, il contenimento per scongiurare la propagazione, l’intervento con efficacia dei soccorritori esterni.

Innanzitutto, tutte le aree della struttura ricettiva devono avere una dotazione di base con estintori idonei; inoltre, particolare attenzione deve essere riposta nella individuazione e nel dimensionamento delle risorse di primo intervento e dell’approvvigionamento idrico.

Qualora l’insediamento abbia una rete idrica antincendio antecedente alla entrata in vigore del decreto, la stessa deve possedere i requisiti previsti dal decreto stesso, in funzione della categoria (A, B, C, D, E) e dell’indice di vulnerabilità (1, 2, 3, 4).  In caso di assenza di rete idrica antincendio o in caso di presenza di una rete con prestazioni inferiori, si dovranno garantire risorse idriche con dispositivi antincendio mobili, le cui caratteristiche sono disciplinate dal decreto sempre in funzione dai suddetti parametri di riferimento per l’attività. In caso invece di realizzazione di una nuova rete idrica antincendio, la stessa dovrà rispettare le prescrizioni previste per le nuove attività.

Le fonti di approvvigionamento dei mezzi dei soccorritori e di quelli mobili interni possono coincidere con una riserva idrica oppure con uno o più idranti alimentati da rete pubblica o privata, raggiungibili con un percorso al massimo pari a 500 m dal confine dell’attività. Le caratteristiche delle fonti idriche sono indicate dal decreto sempre in funzione della categoria dell’attività e dell’indice di vulnerabilità della struttura ricettiva

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