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Professionisti: senza domicilio digitale scatta la sanzione! Qualche riflessione sul procedimento sanzionatorio

La PEC (domicilio digitale) e la Circolare CNI 615/2020

Premesso che periodicamente leggo e, in caso di interesse, scarico le circolari CNI, tuttavia l’emissione della circolare 615/2020 l’ho appresa dall’articolo di Matteo Peppucci su Ingenio, a cui rimando per i dettagli molto precisi.

La comunicazione (e quindi in pratica l’obbligo) dell’indirizzo di posta elettronica certificata da parte di un iscritto all’Ordine ci sarebbe da novembre 2009 (art. 16.7 Legge 2/2009 conversione DL 185/2008, uno dei tanti provvedimenti anticrisi!), ma senza specifiche sanzioni.

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Cosa cambia con il DL Semplificazione? introdotta la sanzione

Oggi con il decreto Semplificazionel’art. 16.7 è stato riscritto con l’applicazione, questa volta, di sanzioni (16.7 bis)  per l’iscritto e per l’Ordine.

Dunque sembrerebbe quasi “niente di nuovo sotto il sole” se non che l’indirizzo PEC è stato ora denominato come domicilio digitale (sostituisce quello fisico o sono necessari entrambi? Boh, per ora entrambi!).

Cambia che se non si comunica la variazione di residenza (RD 2537/1925) ovvero il domicilio professionale (art.16 Legge 526/199) si viene cancellati dall’Ordine, mentre se non si comunica il domicilio digitale si viene sospesi a tempo indeterminato. Il tutto dopo diffida ad adempiere entro 30 gg.

Fate attenzione che come per la residenza o il domicilio professionale c’è la questione della variazione questo vale anche per il domicilio digitale.

Molti professionisti non hanno la PEC del CNI (xxxx@ingpec.eu) e qualora cambino l’indirizzo PEC lo devono comunicare all’Ordine pena la diffida e seguente, per inottemperanza, sospensione.

Attenzione che se dopo 30gg non lo si fa e si rimane iscritti, dopo la sospensione si incapperebbe in un procedimento disciplinare (inottemperanza art. 20.3 del Codice deontologico)

Ci sono differenze fra cancellazione e sospensione?

Sia chi viene cancellato che chi viene sospeso non può esercitare la professione, qualora firmi atti professionali compie esercizio abusivo, mentre chi è sospeso è comunque iscritto e quindi soggetto anche a procedimento disciplinare. 

Chi viene cancellato automaticamente non esiste più neanche per Inarcassa, ma la nota informativa di Inarcassa del 2016 dice che vale lo stesso per i periodi di sospensione.

Finito?

mi trovo però a scrivere anche per commentare  alcune imprecisioni, a mio vedere naturalmente, sia del CNI (che poi vengono anche riportate nell’articolo di Matteo Peppucci) che della nota del Ministero di Giustizia (allegata alla circolare) che potrebbero ingenerare ulteriore confusione in altri ambiti.

Qualche precisazione sul procedimento sanzionatorio

Lasciando al lettore la lettura integrale sia della Circolare che della nota del Ministero di Giustizia, sintetizzo in tutta estremità. Inizialmente la nota oltre a ricordare parti del DPR 137/2012 preconizza una differenza fra procedimento sanzionatorio amministrativo e procedimento sanzionatorio disciplinare e conclude con un esempio riguardante nella professione forense, il mancato pagamento della quota annuale di iscrizione quale modello di procedimento sanzionatorio non rivestente natura disciplinare. Il CNI cita la nota a mo’ di esempio.

Premesso che per gli Ordini professionali, quali enti pubblici, tutti i procedimenti sono di tipo amministrativo compreso quello disciplinare, con il DPR 137/2012 lo Stato ha solo voluto differenziare i compiti: tutto è rimasto al Consiglio dell’Ordine eccetto l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo”.

Alla fine della “decisione” chi sanziona (ad esempio commina la sospensione) è comunque sempre il Consiglio dell’Ordine. Il distinguo fra i procedimenti ha solo valore per le modalità di ricorso che in ogni caso, poi, vanno a finire sempre al CNI. Per cui l’inciso della nota del Ministero, a mio avviso ripeto, sarebbe inutile.

Veniamo allora al mancato pagamento della quota annuale di iscrizione all’Ordine che ricordo comporta la sospensione a tempo indeterminato (per quello che attualmente vale per gli ingegneri rimando al mio articolo) fare un parallelo con la professione forense, al momento è completamente fuori luogo. 

Occorre innanzitutto precisare che a valle del DPR 137/2012 gli avvocati hanno pensato bene di far fare una Legge (247/2012) specifica risolvendo anche alcune questioni in cui noi ci scontriamo da anni a causa della nostra antica Legislazione sovrapposta e per dirla tutta anche sorpassata. Vero è che nella mia attività nei Consigli di disciplina ho più volte anche cercato analogie in quella più recente forense, ma sempre e soltanto laddove non ci siano agganci precisi nella nostra.

Fatalità la nostra impostazione deriva dalla vecchia Legge forense 536/1949 art. 2.1.3 (tariffe forensi…….e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal DLGS luogotenenziale 23 novembre 1944 n.382”

Personalmente sono d’accordo con l’impostazione Forense attuale, anzi dico di più, tutti i procedimenti che sfociano in precise azioni sull’albo dovrebbero essere fatte d’ufficio dal Consiglio dell’Ordine (non ci sono solo le quote, ma appunto tutte quelle che derivano dalla Legge quali ad esempio perdita dei diritti civili, custodia cautelare etc. ovvero laddove non debba esserci una “decisione”), in particolare per la speditezza dell’azione. Le eccezioni sorgerebbero qualora ci fossero reiterazioni. Ad esempio non paghi le quote regolarmente? La prima ti sospendo, paghi e ti reintegro, la seconda, però, ti diffido formalmente a farlo entro 30 giorni: non paghi, ti sospendo, paghi e ti reintegro, ma subisci anche procedimento disciplinare per inottemperanza.

In sostanza basterebbe apportare un’integrazione al Codice Deontologico e con una nuova circolare dichiarare decadute le vecchie nelle parti in contrasto (per la fattispecie 174/98 e lo specifico punto dell’allegato 1 alla 366/2014 ). Si potrebbe fare? Certo che si , ma è la solita filastrocca, OGNUNO di noi chiede a QUALCUNO di farlo e questo QUALCUNO chiede a NESSUNO, ci siamo, ecco che alla fine NESSUNO lo farà! In realtà, siccome NESSUNO è stanco (o meglio non vuol farlo vedere) sarà bene che QUALCUNO si dia una “mossa”, perché se è vero che la “nave va”, non sempre è in mare aperto, per cui andando addosso agli scogli siamo anche stufi di riparare falle!