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PROFESSIONISTI: le novità 2015 per le spese di vitto e alloggio

Con la legge di stabilità 2015 le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista

Legge Stabilità 2015: le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista

A decorrere dal 1° gennaio 2015 la Legge di Stabilità 2015 ha sostituito il secondo periodo del comma 5, dell’art. 54 del Tuir disponendo che “le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”, determinando, di fatto, l’eliminazione delle complicazioni operative che si potevano generare con il previgente regime.

Infatti, sino a tutto il 2014, il professionista che si fosse recato in trasferta per conto del cliente (si pensi ad un ingegnere recatosi in altra città per un sopralluogo ai fini della predisposizione di una perizia), dovendo sostenere spese per vitto e alloggio, poteva alternativamente:
1) sostenerle in proprio, riaddebitandole al cliente o
2) concordare che le spese fossero assunte direttamente a carico del committente.
In entrambi i casi, tuttavia, il Fisco presumeva che le somme in questione rappresentassero compenso per il professionista, in quanto effettivo fruitore dei servizi di vitto e alloggio.

Nel primo caso, inoltre, la deduzione della spesa era limitata, in capo al professionista, al 75% dell’ammontare sostenuto, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a fronte di un compenso tassabile in misura piena.

Nel secondo caso, invece, a fronte dell’integrale deducibilità del costo per il professionista, era necessaria una complicata procedura amministrativa:
a) il committente doveva ricevere, dall’albergo o dal ristorante, un documento fiscale a lui intestato, con l’esplicito riferimento al professionista che aveva usufruito del servizio;
b) il committente doveva comunicare al professionista l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta e inviargli copia della relativa documentazione fiscale;
c) il professionista doveva emettere la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate dal committente (che, pertanto, venivano assoggettate, in quanto incluse del compenso professionale, a Iva e ritenuta), facendo attenzione a scomputare dall’importo finale richiesto quanto già pagato dal committente all’albergatore/ristoratore. In questa maniera, il costo dei servizi alberghiero e di ristorazione diventava integralmente deducibile per il professionista;
d) Il committente, ricevuta la parcella, imputava a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi spese, che diventavano quindi per lui deducibili solo in quel momento.

Dal 2015 tale problema risulta superato: i professionisti non dovranno più riaddebitare questo tipo di spese “anticipate dal committente” in fattura, né dedurle in sede di dichiarazione dei redditi.
Dovendosi escludere la presunzione di reddito in natura in capo al professionista, da ciò consegue che:
• il cliente sosterrà la spesa e provvederà al pagamento, senza alcuna interferenza con la posizione del professionista, e potrà dedurre immediatamente il costo sostenuto per il servizio di vitto e alloggio a condizione che ne possa dimostrare l’inerenza (a tal fine, pare consigliabile che il documento di spesa riporti in ogni caso il nome del professionista fruitore della prestazione, per fornire la prova della correlazione tra costi e prestazioni rese);
• il committente non è più tenuto a consegnare al professionista copia del documento giustificativo di spesa, affinché questi lo possa indicare in dichiarazione dei redditi come compenso;
• il professionista non dovrà tener conto, in alcun modo, del servizio fruito, né ai fini Iva né del reddito e, pertanto, il relativo costo non sarà più deducibile e l’ammontare delle spese sostenute direttamente dal committente non sarà più da esporre in fattura.

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Rubrica a cura di EUROCONFERENCE
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