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Professionisti dipendenti pubblici: le quote all'ordine le paga la pubblica amministrazione! La sentenza

Nel caso in cui il lavoratore autonomo sia dipendente pubblico e lo stesso abbia un vincolo di esclusività, l’ente dovrà provvedere al versamento della quota di iscrizione

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Segnatevi bene - e scaricatela in allegato - quanto affermato nella sentenza n.116 del 6 settembre 2019 del Tribunale di Pordenone in merito all'obbligo del pagamento, da parte dell'ente pubblico (nel caso specifico una ASL), della quota di iscrizione all'ordine professionale 214 infermieri, visto che la valutazione è estendibile a tutti i liberi professionisti che lavorano nel settore pubblico.

Il dipendente pubblico professionista e la quota d'iscrizione all'ordine

Nel caso in cui il lavoratore autonomo sia dipendente pubblico e lo stesso abbia un vincolo di esclusività, l'ente dovrà provvedere al versamento della quota di iscrizione. Questa è la conclusione del Tribunale di Pordenone, che ha ricordato come l'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo unversitario abilitante. Il pagamento della quota di iscrizione, tuttavia, non deve ricadere sulle spalle del professionista se questo lavora per un ente pubblico.

Per stabilire il concetto, viene riportato quanto deciso dalla Cassazione (n. 7776/2015, che trattava il caso di avvocati dipendenti pubblici) secondo cui: "quando sussiste il vincolo di esclusività, l'iscrizione all'albo è funzionale allo svolgimento di un'attività professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto la relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di dette attività che dovrebbero, in via normale, gravare sull'ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività".

Il senso è: l'infermiere 'vale' tanto quanto 'l'avvocato' e tanto quanto l'ingegnere e l'architetto, poiché "non vi è motivo di ritenere una qualche supremazia della professione forense rispetto alle altre che legittimi una diversità di trattamento. Nella richiamata sentenza della Suprema Corte si afferma un principio generale valido per tutti i professionisti dipendenti e non certo solo per i legali".

Il principio di diritto

La Cassazione, nella sentenza citata, ha fatto riferimento al contratto di mandato (che per altro verso lega l’avvocato all’ente) ma per affermare un principio generale valido per tutti i professionisti dipendenti e non certo solo per i legali, che è il seguente:

nel lavoro dipendente si riscontra l’assunzione, analoga a quella che sussiste nel mandato, a compiere un’attività per conto e nell’interesse altrui, pertanto la soluzione adottata risponde ad un principio generale ravvisabile anche nell’esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell’art. 1719 cc., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell’incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari”.

Ma anche l’infermiere svolge la propria opera professionale per incarico dell’Azienda Sanitaria la quale, pertanto, è obbligata a tenerlo indenne da ogni spesa necessaria all’espletamento dell’incarico professionale assunto come dipendente in base al principio generale di cui all’art.1719 c.c.

In definitiva, ogni qualvolta venga esercitata da quest’ultima attività professionale in regime di esclusività, va riconosciuto in via generale il dovere giuridico del soggetto datoriale di rimborsare al lavoratore i costi per l'esercizio dell'attività, fra cui quello dell'iscrizione all'albo.

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