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Professionisti dei beni culturali: decreto di regolamentazione in Gazzetta Ufficiale! Le specifiche

Beni culturali, arrivano 7 elenchi professionali specifici: archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali, storici dell’arte. Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Beni culturali: ecco gli elenchi professionali

Letteralmente, si chiama "Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110": riassumendo, è il decreto del MIUR che istituisce presso il Mibac gli elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali.

Il decreto del 20 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 29 maggio, prevede sette (7) elenchi professionali: archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali, storici dell’arte.

Questo decreto consolida il raccordo tra percorsi formativi, competenze e professioni nei beni culturali e può essere utilizzato come strumento utile per processi di selezione nel mondo del lavoro.

Il decreto risulta particolarmente importante poiché prevede un processo di inserimento negli elenchi, non soltanto sulla base della professione ma, all’interno dello stesso elenco professionale, sulla base delle competenze acquisite così come dagli standard del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).

 Elenchi nazionali dei professionisti

Nello specifico, il decreto disciplina le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, istituiti presso il Mibac a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 22 luglio 2014, n. 110, nonchè le modalità per la tenuta degli stessi elenchi nazionali in collaborazione con le associazioni professionali.

Ai fini della costituzione degli elenchi i profili professionali di riferimento sono indicati negli allegati da 1 a 7 (che saranno disponibili a breve sul sito del MIUR, mentre non ci sono, almeno attualmente, in Gazzetta Ufficiale).

Ciascuno dei profili professionali di cui agli allegati da 1 a 7, in coerenza con quanto previsto dall'accordo sottoscritto in Conferenza Stato-regioni il 20 dicembre 2012 sulla "Referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), adottato con raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008", è articolato nelle fasce I, II e III corrispondenti, rispettivamente, agli EQF 8, 7 e 6. 4.

Negli allegati da 1 a 7 sono indicati anche i requisiti per l'iscrizione a ciascuna fascia di ciascun profilo professionale. I requisiti indicati come transitori devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di cui all'art. 2 concernente il profilo di interesse.

Pubblicazione dei bandi permanenti

La Direzione generale educazione e ricerca del Ministero pubblica, sul sito internet istituzionale del Ministero, i bandi permanenti per l'iscrizione all'elenco di ciascuno dei profili di cui agli allegati da 1 a 7 entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.

Requisiti per l'iscrizione

Possono chiedere l'iscrizione agli elenchi cittadini italiani e stranieri maggiorenni ed in possesso dei titoli di studio e dell'esperienza professionale previsti per il profilo e la fascia d'interesse, come indicato negli allegati da 1 a 7.

Possono presentare domanda anche professionisti in possesso di altri titoli di studio equipollenti o equiparati ex lege in base all'ordinamento previgente rispetto al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, o equiparati in base al decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante: equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi o al decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante: equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Ai fini dell'iscrizione negli elenchi, la commissione di verifica di cui all'art. 7 si riserva la facoltà di prendere in considerazione e di valutare istanze dirette riferite alla valutazione della cumulabilità dei seguenti titoli:

  • a) piu' di un diploma di laurea conseguito in diversi ambiti comunque afferenti ai beni culturali;
  • b) piu' di un corso post lauream conseguito in diversi ambiti comunque afferenti ai beni culturali;

Procedura di iscrizione

L'iscrizione va fatta esclusivamente in via telematica, compilando il modulo riferito al profilo e alla fascia di interesse sul sito internet predisposto dalla direzione generale. Ove in possesso dei requisiti previsti, gli interessati possono procedere alla iscrizione in piu' elenchi. 

Nel modulo/domanda di iscrizione, l'interessato dichiara:

  • a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale;
  • b) il luogo di residenza (indirizzo, comune, codice di avviamento postale, stato);
  • c) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni (con esatta indicazione del codice di avviamento postale), un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica, specificando se e quali indirizzi si intendono rendere visibili nell'elenco.
  • d) il possesso dei titoli di studio e dei requisiti di esperienza professionale come previsto nei profili e per le fasce di cui agli allegati da 1 a 7 del presente decreto;
  • e) il possesso della esperienza professionale richiesta secondo quanto stabilito dagli allegati da 1 a 7 del decreto;
  • f) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. 

Alla domanda di iscrizione l'interessato allega in copia digitale (conforme alle specifiche di formato e dimensioni che saranno indicate nei bandi):

  • a) un documento di identita' in corso di validita' copia digitale;
  • b) la documentazione attestante quanto dichiarato, come previsto negli allegati da 1 a 7.

Verifiche, commissioni e altri adempimenti

Il decreto regolamenta, infine:

  • il riconoscimento dei titoli e dell'esperienza professionale conseguiti all'estero;
  • la verifica dei titoli e costituzione degli elenchi
  • la Commissione di verifica
  • la gestione degli elenchi, consultabilità e tenuta
  • la commissione consultiva.

IL DECRETO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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