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Professionista senza contratto con la PA? Equo compenso e Parametri ciao ciao: spetta solo il danno emergente!

Cassazione: al professionista che lavora senza contratto con la PA spetta solo il danno emergente e non anche il mancato guadagno. L'indennizzo dovuto dall'ente pubblico non si calcola in base alle tariffe o compensi professionali

No contratto, no parcella: con la PA vale solo il danno emergente

Attenzione ai lavori prestati sotto forma di collaborazione - non scritti - con la pubblica amministrazione perché si rischia di essere scottati irrimediabilmente: la Cassazione, con la recentissima sentenza 9317/2019 del 4 aprile (scaricabile in allegato), ha infatti sancito alcuni paletti molto importanti per i professionisti (anche tecnici) che hanno rapporti con comuni, regioni e altri organismi pubblici, come nel caso di specie (Agenzia Diritto allo Studio Universitario nel Lazio):

  1. al professionista che lavora senza contratto con la PA spetta solo il danno emergente e non spetta il mancato guadagno;
  2. l'indennizzo dovuto dall'ente pubblico non si calcola in base alle tariffe o compensi professionali.

Lavori di ristrutturazione edilizia: no contract no money...

Nel caso di riferimento, alcuni professionisti tecnici avevano effettuato progettazioni per lavori di ristrutturazione di edifici. Il contenzioso ha riguardato la cifra da porre a carico della PA che si era avvalsa del lavoro dei professionisti, ma senza formalizzare il contratto.

Secondo la Cassazione, secondo l'orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite, in tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione, conseguente all'assenza di un valido contratto di appalto d'opera tra la pubblica amministrazione e un professionista, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido (cd. danno emergente), con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace.

Pertanto, ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto al professionista non possono essere assunte come parametro le tariffe professionali (ancorché richiamate da parcelle vistate dall'ordine competente), alle quali può ricorrersi solo quando le prestazioni siano effettuate dal professionista in base un valido contratto d'opera con il cliente (Sez. U, Sentenza n. 1875 del 27/01/2009, Rv. 606124 - 01, cit.).

Senza contratto la parcella professionale non vale

E' quindi fondato il secondo motivo della ricorrente, che censurava la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2041 c.c., nonché per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto corretta la determinazione dell'indennità a titolo di arricchimento senza causa sulla base delle tariffe professionali prodotte in giudizio dagli attori (rectius, della parcella professionale redatta e vistata dal competente ordine professionale), e non già sulla base dell'effettivo impoverimento dagli stessi subiti a seguito della prestazione svolta nell'interesse della pubblica amministrazione.

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