Data Pubblicazione:

Professionista e obbligo assicurativo

Un documento del Centro Studi del CNI affronta la questione inerente l’obbligo per chi è iscritto all’Ordine di stipulare una polizza. Norma valida solo per chi esercita effettivamente la professione.

L’obbligo di assicurazione professionale ricade esclusivamente sui professionisti iscritti agli Ordini che esercitano, in modo effettivo, l’attività libero-professionale”. E’ la conclusione a cui arriva il documento elaborato dal Centro Studi del CNI, dove viene affrontata la tematica relativa all’assicurazione professionale per chi fa parte dell’Ordine, diffusa a tutti gli iscritti ed agli utenti interessati per dare la più ampia e corretta informazione possibile. In sostanza, secondo la legge 183/2001 e il Decreto ministeriale dell’8/02 del 2013, non si può rendere obbligatoria l’assicurazione per chi, pur risultando formalmente iscritto, non eserciti, nemmeno occasionalmente, l’attività professionale.
Restano esclusi anche quegli ingegneri dipendenti delle pubbliche amministrazioni, così come coloro che lavorano per un soggetto privato, nel caso che non assumano una vera e propria responsabilità professionale mettendo la propria firma sugli elaborati progettuali. Al centro della normativa non c’è tanto il fatto che il singolo sia iscritto all’Ordine, ma l’obbligatorietà assicurativa, è data dall’ulteriore condizione dell’esercizio dell’attività libero-professionale, visto che solo in conseguenza di tale funzione “il professionista entra in contatto con la clientela ed è obbligato a tenerla indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal commettere eventuali errori o negligenze”. Il documento conclude sottolineando come “l’obbligo di stipula non potrà essere imposto a tutti i professionisti ingegneri al momento dell’iscrizione all’Albo e per il solo fatto dell’iscrizione”. Naturalmente il soggetto in questione dovrà avere la premura di provvedere alla propria assicurazione prima di assumere qualunque eventuale incarico professionale, in considerazione del fatto che il cliente potrà chiedere, ai sensi di legge, l’esibizione della stessa polizza assicurativa prima di stipulare l’accordo con il professionista.
Per orientare infine i professionisti nel mondo delle assicurazioni il CNI, attraverso il Centro Studi, ha anche predisposto due documenti il C.R. 357 contenente una serie di indicazioni utili per la scelta della polizza e il quaderno N.134/2012 “L’assicurazione professionale dell’ingegnere”. Sono state inoltre esaminate comparativamente le principali voci di garanzie delle polizze RC professionali per gli ingegneri proposte da sette operatori (AEC, Assigeco, Gava Broker, Link Broker, AON, Consulbrokers e Reale Mutua). Sei di queste sono risultate conformi alle linee guida individuate dal Centro Studi del CNI.

 

Scarica la nota n. 67 del 20 maggio 2013

Fonte: Segni e Suoni
 

Allegati