Professioni regolamentate e professioni non regolamentate: inquadramento generale
In questo articolo vengono spiegate le differenze tra le professioni regolamentate e quelle che invece non lo sono: le prime richiedono taluni elementi come un titolo di studio specifico, un periodo di tirocinio o praticantato e il superamento di un esame di abilitazione, mentre le professioni non regolamentate sono prive di questi elementi regolatori ma lasciano ampia scelta ai professionisti.
Professioni regolamentate: l'Italia uno dei Paesi europei con il più alto numero di ordini
Il mondo del lavoro attuale, anche a seguito della progressiva, seppur ancora incompleta, realizzazione della libertà di circolazione delle persone (e quindi dei professionisti) derivante dai Titoli IV e V del TFUE è in costante evoluzione e si caratterizza per una marcata distinzione fra il mondo delle professioni regolamentate e quello delle professioni non regolamentate.
Le professioni afferenti alla prima categoria sono caratterizzate da una totale o parziale regolamentazione che solitamente si compone di uno o più dei seguenti elementi: obbligo di un determinato titolo di studio per l’esercizio della professione, espletamento di un periodo di tirocinio/praticantato, superamento di un esame di abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’ordine/albo/collegio.
All’interno delle professioni regolamentate, è possibile individuare un’ulteriore sotto-categoria corrispondente alle professioni ordinistiche1. Nel caso italiano, è opportuno ricordare la rilevanza degli ordini professionali (dati alla mano, l’Italia non guida la classifica dei paesi europei per numero di professioni regolamentate però è uno dei paesi con il più alto numero di ordini), rafforzata anche dal recente riordino delle professioni sanitarie derivante della L.3/2018 (“L.Lorenzin”).
Nel caso delle professioni ordinistiche, gli elementi che compongono l’azione regolatoria da parte dell0 Stato o delle sue articolazioni precedentemente descritti sono solitamente tutti presenti e non possono prescindere dall’obbligo di iscrizione all’ordine/albo/collegio.
La categoria delle professioni regolamentate è inquadrata giuridicamente dagli artt.2229-2061 del c.c. e le sanzioni irrogate in caso di esercizio abusivo di professione regolamentata sono determinate dall’art.348 del c.p., le cui disposizioni sono state ulteriormente rafforzate in ambito professioni sanitarie a seguito della L.3/2018 che ha inasprito le pene, con l'introduzione di nuove fattispecie di reato. Fra le novità anche la trasmissione all'ordine professionale della sentenza nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato sia un professionista iscritto e per casi di concorso di un professionista nella commissione del reato.
Professioni non regolamentate: la legge 4/2013 lascia ampia libertà individuale sulla partecipazioni ad associazioni
Le professioni afferenti, invece, al novero delle c.d. professioni non regolamentate si caratterizzano per l’assenza degli elementi regolatori sopradescritti e per il recente inquadramento delle stesse all’interno della L.4/2013 Disposizioni in materia di professioni non organizzate. La L.4/2013 ha introdotto un peculiare meccanismo di autoregolamentazione volontaria che prevede la possibilità per il professionista di 1)vincolarsi volontariamente ai requisiti individuati all’interno delle norme tecniche (o prassi di riferimento) UNI, UNI EN, UNI EN ISO, UNI ISO (art.6), 2) partecipare a realtà associative strutturate che possono rilasciare un’apposita attestazione (artt. 7-8)2 e 3) certificarsi in conformità alla norma presso un organismo di certificazione accreditato3.
In tale contesto è opportuno ricordare che la L.4/2013 è fortemente collegata al Codice del Consumo e si pone l’obiettivo di tutelare gli utenti/clienti/consumatori e al contempo di promuovere il riconoscimento delle professionalità. La L.4/2013 disciplina le attività professionali non-regolamentate, le quali però rimangono libere, siano esse esercitate in forma subordinata o autonoma. Inoltre il dettato del Legislatore non rappresenta, tramite la certificazione in conformità alla norma, un meccanismo di regolamentazione dell’accesso alla professione4, bensì costituisce una “fotografia istantanea” di una professionalità che già esiste ed opera sul mercato e a cui viene data riconoscibilità tramite la certificazione accreditata in conformità alla normativa UNI applicabile.
1 È opportuno segnalare che l’ulteriore suddivisione fra professioni ordinistiche e professioni diversamente regolamentate non è unanimemente condivisa in letteratura e che spesso viene utilizzato il termine regolamentate come sinonimo di ordinistiche (più raramente il contrario). Per le peculiari caratteristiche di queste ultime, riportate all’interno dell’articolo, si ritiene comunque opportuno distinguerle ai fini del presente articolo.
2 In merito alla differenza sostanziale fra attestato e certificazione si rimanda alle FAQ del Ministero dello Sviluppo Economico: “[…]L’attestato in questione non può essere assimilato ad una > o ad un > o riconoscimento professionale, ma può unicamente attestare la regolare iscrizione del professionista all’associazione, i requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l’iscrizione, le garanzie fornite dall’associazione all’utenza[…]”.
3 In merito, si evidenzia che la certificazione delle persone in conformità a norme tecniche UNI è vincolata all’accreditamento degli OdC per la specifica norma, nell’ambito dell’accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 per la certificazione delle persone.
4 In altri termini: l’accesso e l’esercizio della professione rimangono liberi, la norma UNI può definire però i pre-requisiti per l’accesso all’esame di certificazione in conformità alla norma stessa, che rimane applicata su base volontaria.