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Prodotti da costruzione: la Corte UE ribadisce l'obbligo delle norme armonizzate

Prodotti da costruzione: la Corte di giustizia UE è competente a interpretare in via pregiudiziale una norma armonizzata ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE

Sono sempre obbligatorie le norme armonizzate in tema di prodotti da costruzione. Lo ha ribadito la Corte di Giustizia UE all'interno della sentenza del 17 aprile 2018 causa C 613/14 (disponibile nel file allegato), relativa alla controversia per una fornitura, ad opera della Irish Asphalt Limited, di aggregati rocciosi alla James Elliott Construction Limited.

La Corte ha precisato che la norma armonizzata EN 13242:2002, intitolata "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade", deve essere interpretata nel senso che non vincola il giudice nazionale, adito con una controversia vertente sull’esecuzione di un contratto di diritto privato in forza del quale una parte è tenuta a fornire un prodotto da costruzione conforme a una norma nazionale che recepisce tale norma armonizzata, né in relazione alla modalità di accertamento della conformità alle specificazioni contrattuali di un prodotto da costruzione né in merito al momento in cui deve essere accertata la conformità di quest’ultimo.

Secondo i giudici, l'articolo 267 TFUE, primo comma, deve essere interpretato nel senso che la Corte di Giustizia UE è competente a interpretare in via pregiudiziale una norma armonizzata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, e i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 89/106, come modificata dalla direttiva 93/68, letto alla luce del dodicesimo considerando di quest’ultima, "deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale non è tenuto ad applicare la presunzione di idoneità all’uso di un prodotto da costruzione fabbricato conformemente a una norma armonizzata per stabilire la qualità commerciale o l’idoneità all’uso di tale prodotto qualora una normativa nazionale a carattere generale che disciplina la vendita di beni, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, esiga che un prodotto da costruzione presenti caratteristiche siffatte".

 

 

 

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