Antincendio
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Procedimenti di prevenzione incendi: la valutazione del progetto e l'istanza di deroga

Il presente lavoro intende approfondire gli aspetti principali relativi ai procedimenti di prevenzione incendi, con un focus sulle istanze di valutazione del progetto e di deroga, anche alla luce del codice di prevenzione incendi.

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Sintesi sui procedimenti di prevenzione incendi

Come noto, con il DPR 151/2011 sono state individuate le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed, al contempo, sono stati disciplinati i procedimenti di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'allegato I del DPR 151/2011 riporta 80 attività, suddivise in categorie A, B, C a seconda del livello di rischio e, più in particolare, in relazione alla dimensione, al settore, alla esistenza di una specifica regola tecnica, alle esigenze di salvaguardia della pubblica incolumità.

Le modalità di presentazione delle istanze previste dal DPR 151/2011 sono disciplinate  dal DM 7/8/2012.

Per le attività in categoria B e C è prevista l'acquisizione del parere di conformità, emesso dal Comando competente per territorio, in caso di nuove attività o modifiche di quelle esistenti con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Il Comando si esprime entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, salvo poter richiedere documentazione integrativa (con riavvio quindi dei termini) entro 30 giorni dalla predetta data.

Per tutte le attività, prima dell'esercizio, occorre presentare al Comando la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla documentazione di cui al DM 7/8/2012 (nel caso delle attività in categoria A anche dal progetto a firma di tecnico abilitato); il Comando, a valle della verifica della completezza formale dell'istanza e della intera documentazione allegata, rilascia in caso positivo la ricevuta, che rappresenta il titolo abilitativo all'esercizio ai soli fini antincendio.

Successivamente, il Comando effettua visite tecniche entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I suddetti controlli, nel caso delle attività in categoria A e B, sono disposti anche a campione. In caso di accertamento di carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell'attività, il Comando adotta provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti, salvo che, ove possibile, l'attività venga conformata alla normativa antincendio ed ai criteri di prevenzione incendi entro il termine di 45 giorni.

In caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi per le attività in categoria C e una copia del verbale della visita tecnica, a richiesta dell'interessato, per le attività in categoria A e B.

Fermo restando quanto rappresentato per la valutazione dei progetti, ricorre l'obbligo, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del DPR 151/2011, di presentare nuova istanza di segnalazione certificata di inizio attività in caso di modifiche di lavorazioni o di strutture, in caso di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose e in caso di sopraggiunte modifiche delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Ogni 5 anni (10 anni nel caso delle attività di cui al comma 2 dell'art.5 del DPR 151/2011), il titolare dell'attività è tenuto a richiedere il rinnovo periodico di conformità antincendio attraverso una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione di cui al DM 7/8/2012.

Nel caso non sia possibile rispettare integralmente le regole tecniche di prevenzione incendi, il DPR 151/2011 ha previsto la possibilità di ricorrere all'istituto della deroga (al rispetto della normativa antincendio). Tale istituto è stato esteso anche alle attività disciplinate da specifiche regole tecniche che non rientrano nell'Allegato I al DPR 151/2011. La procedura di deroga coinvolge anche la Direzione Regionale competente per territorio; in tal caso il Direttore Regionale, sentito il Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi, si esprime entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza dal Comando, che ha quindi il compito di trasmetterla alla Direzione Regionale, con proprio motivato parere, entro 30 giorni dalla presentazione al Comando stesso. Il Direttore comunica l'esito della valutazione al Comando ed al richiedente.

Inoltre, si rammenta, in sintesi, che il DPR 151/2011 ha introdotto due nuovi istituti: il nulla osta di fattibilità (rilasciato dal Comando in esito all'esame della fattibilità di progetti particolarmente complessi di attività in categoria B e C) e la verifica in corso d'opera (effettuata dal Comando nel corso della realizzazione delle opere delle attività di cui all'Allegato I del DPR 151/2011).

Infine, si evidenzia che il DPR 151/2011, all'art. 10, ha inteso approfondire anche il tema del raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Con l'introduzione del DM 3/8/2015 e quindi del codice di prevenzione incendi, le disposizioni del DM 7/8/2012 relative alla documentazione tecnica da allegare alle istanze del DPR 151/2011 restano valide; si richiede, in particolare, che la documentazione tecnica contenga le informazioni indicate nel codice.

La valutazione del progetto: cosa cambia con il nuovo Codice

Nel caso dell'istanza di valutazione del progetto, deve essere presentata, in allegato all'istanza, la documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto nell'Allegato I al DM 7/8/2012. Il predetto Allegato I chiarisce che tale documentazione è sostanziata da una relazione tecnica e da elaborati grafici (per i quali declina tipologia, caratteristiche e contenuti).

La relazione tecnica potrà limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi, per le attività da esse disciplinate, oppure dovrà dimostrare l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio attraverso una precisa strutturazione che sottende l'espletamento della valutazione del rischio di incendio per l'attività.

Il DM 12/4/2019, di modifica del DM 3/8/2015, ha esteso il campo di applicazione del codice di prevenzione incendi ed ha sancito la fine del cosiddetto “doppio binario” (applicazione di specifiche disposizioni e dei criteri tecnici di prevenzione incendi o del codice di prevenzione incendi) per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del DPR 151/2011, sprovviste di specifica regola tecnica; per tali attività di nuova realizzazione quindi, si applica esclusivamente il codice di prevenzione incendi come modificato dal DM 18/10/2019.

Per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del DM 12/4/2019 (20/10/2019), in caso di modifica o di ampliamento, il codice si applica a condizione che le misure di sicurezza antincendio in essere, nella parte non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare; in caso contrario, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi relative ai casi di specie e, per quanto da esse non disciplinato, i criteri tecnici di prevenzione incendi (è fatta salva comunque la possibilità per il responsabile dell'attività di applicare il codice all'intera attività). 

La istanza di valutazione del progetto conterrà quindi la documentazione attestante l'applicazione del codice nei casi previsti.

Giova infine ricordare che sussiste la possibilità di applicare ancora le norme di tipo tradizionale per alcune attività specifiche di cui all'Allegato I del DPR 151/2011, già disciplinate da regole tecniche di prevenzione incendi, ovvero, ad esempio, autorimesse, scuole, uffici, alberghi, attività commerciali. In pratica, per le predette attività, sussiste ancora il “doppio binario”, quindi la possibilità di attestare l'osservanza delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

L'istanza di deroga

Qualora il titolare dell'attività intenda procedere con una istanza di deroga, la documentazione tecnica da allegare, a firma di professionista antincendio, deve essere sempre conforme a quanto previsto dall'Allegato I al DM 7/8/2012 ma integrata da una valutazione del rischio aggiuntivo, che deriva dalla mancata osservanza delle norme di prevenzione incendi da derogare, e dalla indicazione delle misure compensative che si propone di implementare.

Con rifermento al codice di prevenzione incendi, è noto che per ogni livello di prestazione sono previste diverse soluzioni progettuali. Le soluzioni progettuali definite dal codice sono: soluzioni conformi, soluzioni alternative, soluzioni in deroga.

Si rimarca che tutte le disposizioni del codice, incluse quelle definite nelle regole tecniche verticali, possono essere oggetto di procedimento di deroga.

Il ricorso alle soluzioni in deroga comporta per il professionista antincendio la necessità di dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione incendi impiegando i metodi di progettazione della sicurezza antincendio indicati dal codice ed il metodo dell'analisi e progettazione secondo giudizio esperto.

Pertanto, il professionista antincendio potrà ancora operare attraverso il procedimento tradizionale, basandosi quindi sui principi e criteri generali di prevenzione incendi, sulle proprie competenze e conoscenze e sulle proprie esperienze. 

Giova poi ricordare che, con Circolare prot. DCPREV n. 3272 del 16/3/2016 avente oggetto “Chiarimenti sulle procedure di deroga”, sono state fornite apposite indicazioni relativamente al procedimento di deroga, rimarcando che:

  • per attività rientrante nel campo di applicazione del codice, il ricorso alla deroga è codificato all'interno del codice stesso;
  • per attività con specifica regola tecnica non rientrante nel campo di applicazione del Codice, le misure previste dal Codice devono essere applicate integralmente e non singolarmente;
  • per attività con specifica regola tecnica e rientrante anche nel campo di applicazione del Codice, si applica quanto già indicato al punto precedente.

La Circolare prot. DCPREV n. 9723 del 26/6/2019 ha poi chiarito che in caso di ricorso al Codice per le deroghe relative ad attività trattate con le regole tecniche tradizionali, è necessario rivalutare l’intero progetto alla luce di tutti i contenuti del Codice. In tal senso, sono identificate e proposte alcune soluzioni progettuali come utile riferimento per la definizione delle misure compensative del rischio aggiuntivo; tali soluzioni fanno capo, segnatamente, alla reazione al fuoco, alla resistenza al fuoco, alla compartimentazione, all’esodo, al controllo dell’incendio, al controllo di fumi e calore.

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