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Primi chiarimenti del MISE sul DM 26 giugno 2015 in materia di efficienza energetica in edilizia

Primi chiarimenti del MISE sul DM in materia di efficienza energetica in edilizia

A cura di ANIT

Associazione Nazionale Isolamento Termico Acustico

  

Il documento pubblicato il 21 ottobre 2015 dal Ministero dello sviluppo economico il si propone di fornire chiarimenti per l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nonché dell’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, attuativo dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 e dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Nel documento è evidenziato, per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e fornito il relativo chiarimento. Il documento è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria del settore.

DM 26 GIUGNO 2015- REQUISITI MINIMI
1. Allegato 1 punto 1.1 e 3.3
D: Per gli edifici di cui al paragrafo 3.1, di tutte le categorie così come definite al paragrafo 1.2 del Capitolo 1, in sede progettuale si procede alla verifica dell’EPgl,tot o dell’EPgl,nren?
R: Si procede alla verifica che l’indice EPgl,tot sia inferiore all’indice EPgl,tot,limite calcolato per il corrispondente anno di vigenza. Oltre a ciò, si procede alla verifica di tutti gli altri requisiti previsti al punto 3.3. Non è prevista la verifica dell’ EPgl,nren.

2. Allegato 1 punto 3.4
D: L’obbligo d'integrazione delle fonti rinnovabili in un edificio ad energia quasi zero è costituito esclusivamente dalla copertura del 50% della somma dei consumi previsti per ACS, riscaldamento e raffrescamento (paragrafo 1, lettera c) dell’Allegato 3 del DLgs 28/2011)?
R: Il riferimento al paragrafo 1, lettera c) dell’Allegato 3 è da intendersi esplicativo della quota da fonti rinnovabili da garantire (50% della somma di ACS, riscaldamento e raffrescamento) a prescindere dalla decorrenza; l’obbligo di integrazione si riferisce comunque a tutte le prescrizioni contenute nell’Allegato 3 (50% di ACS e potenza elettrica installata).

3. Allegato 1 punto 3.4
D: Ai fini dell’identificazione di un edificio ad energia quasi zero, rimane valido quanto previsto ai punti 5, 6, 7 e 8 dell’Allegato 3 del D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28?
R:
D: Come vanno interpretati gli obblighi di cui al comma 2 dell’Allegato 3 del D.Lgs 28/11 nel caso di utilizzo di una pompa di calore elettrica e del fotovoltaico?
R: Il comma 2 dell’Allegato 3 del D.Lgs 28/11 si riferisce esclusivamente ai dispositivi o impianti che utilizzino l’energia elettrica tramite effetto Joule.

4. Allegato 1 punto 2.2
D: La sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una caldaia a condensazione a gas deve essere intesa come cambio di tipologia di generatore?
R: Non costituisce cambio di tipologia poiché utilizza lo stesso vettore energetico e la stessa tecnologia di combustione.

5. Appendice A punto 2.1 e 2.2
D: Le verifiche di H’T e Asol/Asup,utile sono richieste per unità immobiliare o per intero fabbricato?
R: La verifica dell’H’T e Asol/Asup,utile si effettua per unità immobiliare.
 

NEL DOCUMENTO INTEGRALE LE ALTRE FAQ SUL DM 26 GIUGNO 2015- LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA