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Prima casa: l'agevolazione è valida anche se l'acquirente non lavora nel comune di residenza

Agevolazione prima casa: l'Agenzia delle Entrate precisa che resta valida anche quando l'acquirente non rispetta il requisito dichiarato di svolgere l'attività lavorativa nel comune di ubicazione dell’immobile, se entro i 18 mesi sceglie tra lavoro e residenza

L’agevolazione sulla prima casa resta valida anche se il contribuente non apre lo studio professionale nello stesso comune di ubicazione dell'immobile, come invece dichiarato in sede di acquisto dello stesso. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella circolare 53/2017, dove si specifica che il contribuente ha ancora tempo per trasferire la residenza nello stesso comune, a patto che si impegni per iscritto a farlo entro 18 mesi dall’acquisto.

Il caso specifico riportato, a titotolo di esempio, nella risoluzione, è quello di un compratore che aveva goduto dell’imposta di registro ridotta, dichiarando nell’atto di acquisto di svolgere la sua attività prevalente nel comune in cui si trovava l’immobile: per sopraggiunte cause lavorative, però, tale condizione non si era poi avverata. In tal caso quindi viene chiarito che l’acquirente può ugualmente mantenere l’agevolazione prima casa se dichiara di impegnarsi (cd. dichiarazione di impegno) a trasferire, entro 18 mesi dall’acquisto, la residenza nello stesso comune dell’immobile. Ciò naturalmente a condizione che i 18 mesi non siano ancora trascorsi.

Dichiarazione di impegno
Deve essere resa con le stesse formalità giuridiche dell'atto originario e registrata nello stesso ufficio. Non solo: la rettifica del requisito prima casa può sopraggiungere anche quando la registrazione dell’atto di acquisto è già avvenuta, sempre che non sia già arrivato un avviso di liquidazione emesso dalle Entrate e volto a disconoscere gli sconti rilevando la carenza del presupposto dello svolgimento dell’attività lavorativa nella località dichiarata

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