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Prima casa: i Benefici fiscali valgono anche per il passato

Il caso nasce dal ricorso presentato da un contribuente che si era visto recapitare un avviso di liquidazione da imposta di registro, ipotecaria e catastale, con l’aggiunta delle sanzioni “per decadenza delle agevolazioni fiscali dell’acquisto della prima casa” in quanto, avendo l’immobile superficie superiore ai 240 mq, l'immobile possedeva “le caratteristiche per essere considerato di lusso”, e quindi secondo il dm escluso dai benefici fiscali di prima casa (art. 6 del dm 2/8/69).

A chiarirlo la sentenza 275/1/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, nella quale si precisa che la nuova classificazione catastale prevale sulle vecchie regole del 1969.
 
IL CASO. Il caso nasce dal ricorso presentato da un contribuente che si era visto recapitare un avviso di liquidazione da imposta di registro, ipotecaria e catastale, con l’aggiunta delle sanzioni “per decadenza delle agevolazioni fiscali dell’acquisto della prima casa” in quanto, avendo l’immobile superficie superiore ai 240 mq, l'immobile possedeva “le caratteristiche per essere considerato di lusso”, e quindi secondo il dm escluso dai benefici fiscali di prima casa (art. 6 del dm 2/8/69).
 
Avverso l’avviso il contribuente osservava:
a) la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo,
b) la falsa applicazione del dm (art. 6), «in quanto la superficie utile dell'abitazione acquistata risultava inferiore a mq 240»
c) l'applicabilità retroattiva della nuova legge in tema di benefici da prima casa: «II fabbricato in esame rientrava nella categoria A4 (abitazione di tipo popolare)», dunque era meritevole di usufruire delle richiamate agevolazioni, poiché non costituiva casa di lusso (non rientrava nelle categorie catastali A1, A8, A9).
 
Anche se in sede giudiziaria è stata confermata la inferiore superficie dell’immobile (