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PREZZIARIO Regione Piemonte e oneri per PROFESSIONISTI

INTERVISTA all’ing. ANDREA GIANASSO Consigliere CNI sulle novità del PREZZIARIO Regione Piemonte per gli oneri dei PROFESSIONISTI

INTERVISTA all’ing. ANDREA GIANASSO Consigliere CNI

All’interno dell’ultimo Listino Prezzi della Regione Piemonte, ossia quello del 2014, è stata inserita una novità nella sezione dedicata agli oneri dei professionisti prevedendo una suddivisione tra “costo dell’opera di ingegno”, e la cosiddetta “mano d’opera”, o meglio al costo del personale.
 
Per capire meglio quali siano le novità e quali gli effetti ne abbiamo parlato con l’ing. ANDREA GIANASSO Consigliere CNI.
 
1.       Ing. Gianasso può spiegarci di che cosa si tratta e come giudica questa novità?
L’Elenco Prezzi della Regione Piemonte dell’anno 2014 contiene una “Nota metodologica” che illustra il dettaglio del prezzario regionale, nella quale é inserito un paragrafo dal titolo “Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: indicazioni operative per la determinazione della quota di costo del personale in materia di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 82 c. 3bis del D.Lgs. 163/06 s.m.i.”.
 
L’iniziativa della Regione Piemonte deriva dalla considerazione che le ultime disposizioni introdotte dal comma 3 bis dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 prevedono che, per tutte le procedure di affidamento aggiudicate secondo il criterio del massimo ribasso, debba essere scorporata dal ribasso di gara la quota-parte del valore complessivo del servizio corrispondente al costo del personale (equivalente alla “mano d’opera” per quanto riguarda l’esecuzione delle opere da parte dell’appaltatore).
Di conseguenza, anche per quanto riguarda gli incarichi per prestazioni professionali di ingegneria e architettura il responsabile del procedimento deve prevedere il calcolo della spesa indicando, separatamente, la quota-parte soggetta a ribasso corrispondente al “costo dell’opera di ingegno”, ossia il costo per l’ideazione, la responsabilità e il know out, e il cosiddetto “costo industriale”, ossia il costo del personale addetto alla produzione degli elaborati tecnici e amministrativi, alle attività commerciali, al funzionamento della struttura e così via, quest’ultimo non assoggettabile a ribasso.
La quantificazione separata delle due quote del compenso professionale presenta indubbiamente delle difficoltà e, per questo motivo, la Regione Piemonte ha ritenuto opportuno indicare un semplice metodo che consenta, per ogni tipo di prestazione, di conoscere immediatamente la quota dello stesso non assoggettabile a ribasso.
A tal fine, viene assunto come riferimento per la quantificazione del costo dei servizi di ingegneria il D.M. 31 ottobre 2013 n. 143 (“Regolamento recante la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di servizi relativi all’architettura e all’ingegneria”) che, come é noto, definisce il compenso professionale in base al costo di costruzione, al grado di complessità (Tavola Z-1) e ai parametri di incidenza riferiti ad ogni specifica prestazione (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, ecc..., Tavola Z-2).
In quest’ultima tabella, alla colonna che riporta l’aliquota relativa alla prestazione considerata (parametro di incidenza “Q”) é stata aggiunta nel prezzario una colonna che indica la corrispondente aliquota correlata al costo lordo del personale.
L’importanza dell’iniziativa della Regione Piemonte é evidente perché, permettendo nei bandi di gara per incarichi professionali aggiudicati col criterio del massimo ribasso di gara la quantificazione immediata del costo del personale, dovrebbe portare le pubbliche amministrazioni ad indicare senza alcuna difficoltà e senza computi aggiuntivi, oltretutto di difficile esecuzione, la quota-parte non soggetta a ribasso.
Dovrebbe inoltre calmierare in parte l’eccessiva attuale riduzione dei compensi ai professionisti, impedendo ribassi troppo penalizzanti.
Ad esempio, se per una specifica prestazione – fatto 100 l’importo della stessa – la quota parte che rappresenta il costo del personale (“costo industriale”) corrisponde ad esempio al 50% e il professionista offre un ribasso del 40%, tale ribasso dovrà essere applicato soltanto sulla metà del compenso soggetta a ribasso (“costo dell’opera di ingegno”) e il totale, anziché scendere al 60%, scenderebbe all’80% del compenso.
 
2.       Ci può spiegare esattamente in che modo vengono valutati?
Nell’Elenco Prezzi della Regione Piemonte viene sottolineato che i valori indicati sono stati forniti dalle categorie professionali interessate e sono il frutto di analisi di casi reali di servizi di ingegneria e di architettura.
Più precisamente, le aliquote corrispondenti al “costo industriale” sono state definite sulla base di verifiche a campione di varie prestazioni, considerando per ciascuna di esse quale debba essere la quota di compenso da addebitare alla “mano d’opera”, o meglio al costo del personale che interviene nella prestazione, escludendo il compenso per la cosiddetta “opera d’ingegno”.
 
3.       Ci sarà una collaborazione per definire i prezzi di tali servizi?
I valori indicati nel prezzario della Regione Piemonte sono stati oggetto di esame e verifiche a livello anche di Consiglio Nazionale, credo coinvolgendo anche il Consiglio Nazionale degli Architetti.
Ovviamente tutto é perfettibile e, infatti, le tabelle inserite nell’Elenco Prezzi regionale sono indicate come “Tabelle sperimentali”.
Ulteriori approfondimenti potranno portare a parziali modifiche che però, a mio personale giudizio, porteranno verosimilmente a quantificare il costo del personale in percentuali ancora superiori a quelle attualmente indicate.
 
4.       Pensa possa essere una iniziativa da ripetere su scala nazionale?
Stiamo insistendo come Consiglio Nazionale Ingegneri perché il metodo seguito nel prezzario della Regione Piemonte possa essere assunto come riferimento di principio, indipendentemente dai valori indicati nelle tabelle che potranno, come ho detto, essere oggetto di ulteriori approfondimenti, anche con il contributo di altre Regioni d’Italia.
 
5.       Pensa ci saranno problemi dal punto di vista etico?
Assolutamente no, almeno per ora.
Ovviamente, se otterremo di rendere cogente l’applicazione del metodo, ogni violazione sarà perseguibile, non fosse per il fatto che una delle regole fondamentali del Codice Deontologico é che la professione, in qualsiasi forma venga svolta (e quindi anche per quanto riguarda l’operato dei RUP), deve essere svolta nel rispetto della legge.
Dal punto di vista etico, in realtà, ciò che appare inammissibile é proprio il trattamento che le nuove leggi riservano ai professionisti per quanto riguarda il compenso per la loro attività, ormai ridotto in modo inconcepibile prima dalle “lenzuolate” di Bersani e poi dalle leggi emanate dal governo Monti.
I professionisti sono prima di tutto dei lavoratori e, come tutti i lavoratori in Italia, dovrebbero godere di una qualche forma di tutela, che invece manca del tutto, in aperto contrasto con quanto disposto dall’art. 2233 del codice civile, che afferma che per le professioni intellettuali “la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.