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Prevenzione incendi, rivoluzione al via! Approvato il DM che obbliga alle norme prestazionali per 42 attività

Il nuovo Codice di prevenzione Incendi è realtà: è stata ufficialmente approvata la bozza di decreto del ministero dell'Interno che va a modificare il campo di applicazione dello storico DM 3 agosto 2015

Sicurezza antincendio, cambia tutto: approvato il nuovo decreto sulla prevenzione

Rivoluzione completata (anche se bisognerà aspettare 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale...), per il settore fuoco/incendio: il Comitato Scientifico per la Prevenzione Incendi del Ministero dell'Interno (Dip. Vigili del Fuoco) ha infatti approvato, in data 21 febbraio 2019, la bozza di decreto del ministero dell'Interno che va a modificare il campo di applicazione del cosiddetto Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015), ossia il regolamento che ha scardinato la rigidità delle tradizionali normative prescrittive per introdurre un approccio più flessibile che lascia spazio alle valutazioni del professionista, valorizzandone le competenze.

Nuovo Codice prevenzione incendi: principali novità e tempistiche di applicazione

La modifica è di grande portata poiché diventa obbligatorio applicare la normativa prestazionale del Codice a ben 42 delle 80 attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco. Più nel dettaglio, la normativa prestazionale diventerà l'unica via percorribile per tutte le attività elencate nel Dpr 151/2011 prive di una regola tecnica verticale, ossia per le attività che attualmente sono dette "soggette e non normate".

Si tratta prevalentemente di fabbriche, officine, depositi, stabilimenti e impianti, soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi, privi di regola tecnica verticale, per i quali, attualmente, si applicano cosiddetti "criteri tecnici di prevenzione incendi". Le tempistiche? Due mesi per l'approdo in Gazzetta Ufficiale, poi altri 6 mesi (180 giorni) per l'entrata in vigore.

Altra novità rivoluzionaria è senza dubbio quella che consente di beneficiare dell'approccio prestazionale anche agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), aperti al pubblico e destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. È stata infatti approvata, sempre nella riunione di ieri del Ccts, la relativa regola tecnica verticale che entrerà a far parte del Codice di prevenzione incendi. Prima però ci sarà la verifica della Commissione europea, con l'apporto degli Stati membri, che dalle nuove norme non derivino ostacoli alla libera circolazione delle merci: da qui una "sosta" di tre mesi, prolungabile nel caso dovessero emergere osservazioni.

Codice di prevenzione incendi: le novità nel dettaglio

  • piano formativo: serviranno maggiori competenze da parte dei professionisti, poiché la normativa prestazionale comporta, rispetto alle norme prescrittive, una maggiore libertà progettuale.
  • ampliamento campo di applicazione: previsto un incremento delle attività rientranti nel campo di applicazione del Codice, che passeranno da 39 a 48. La sua sfera di azione viene estesa alle attività indicate ai numeri da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell'allegato I al Dpr 151/2011. Si prevede, inoltre, che l'applicazione del Codice continui ad essere facoltativa per gli alberghi con più di 25 posti letto, per le scuole con più di 100 persone presenti, per i negozi con superficie superiore a 400 metri quadri, per gli uffici con più di 300 persone presenti e per le autorimesse con superficie superiore a 300 metri quadri;
  • differenze tra nuove attività e ampliamenti: obbligatorio applicare il Nuovo Codice per le attività di nuova realizzazione e per gli interventi di modifica o di ampliamento di attività che risulteranno esistenti all'entrata in vigore del correttivo, a condizione che le misure di sicurezza antincendio già applicate nella parte dell'attività non interessata dall'intervento siano compatibili con i cambiamenti da realizzare. Se tale condizione non dovesse essere soddisfatta, allora gli interventi di modifica potranno continuare a far riferimento ai criteri generali di prevenzione incendi oppure si potrà applicare il Codice all'intera attività;
  • regola tecnica per musei, biblioteche e archivi in edifici tutelati: la nuova norma si potrà usare in alternativa alle norme prescrittive che restano in vigore (Regio decreto 1564/1942, Dm 569 del 20 maggio 1992, Dpr 418/1995). Per determinare l'intera strategia antincendio, si deve far riferimento anche alla regola tecnica orizzontale del Codice, andando a valutare i tre profili: rischio vita, rischio beni e rischio ambiente, che prendono in considerazione rispettivamente la salvaguardia della vita delle persone, dei beni e la tutela dell'ambiente in relazione ad un evento dannoso. Bisogna, infine, fissare i livelli di prestazione, in funzione del rischio e degli obiettivi da raggiungere, sempre seguendo il metodo comune a tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del Codice;
  • maxi piano di adeguamento: la legge di Bilancio 2019 ha previsto che il MIBAC effettui, entro il 2 marzo 2019, una ricognizione in tutti i propri istituti e luoghi della cultura (biblioteche, archivi, musei e gallerie) compresi in edifici vincolati al fine di verificare la rispondenza alla normativa antincendio e rilevare eventuali criticità da appianare attraverso un piano di adeguamento con scadenze e modalità da definire attraverso uno o più decreti del ministero dell'Interno, da adottare, di concerto con il Mibac e il MEF. Considerando che la nuova normativa lascia più spazio alle valutazioni del progettista e molto meno ai rigidi precetti normativi, i progettisti dovrebbero essere avvantaggiati.

Non appena sarà disponibile, pubblicheremo il testo integrale del DM approvato.