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Prevenzione incendi per progettazione e costruzione di grandi strutture turistiche all’aria aperta: nuovo decreto

Il decreto del 2 luglio 2019 del Ministero dell'Interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, apporta modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Decreto immediatamente in vigore

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Importanti novità nel campo della prevenzione e progettazione antincendio: è stato infatti pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.162 del 12 luglio scorso, il decreto del Ministero dell'Interno del 2 luglio 2019 che apporta sostanziali modifiche al decreto ministeriale del 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Le modifiche sono già in vigore (dal 13 luglio 2019).

Le modifiche sono contenute nell'Allegato 1 al decreto, che sostituisce integralmente l'allegato 1 del precedente decreto.

NB - l'art.3 specifica che per le attività in regola con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014 ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni contenute nel citato decreto, il presente decreto non comporta adempimenti.

Prossimamente, su Ingenio, saranno pubblicati articoli di approfondimento e analisi delle modifiche.