Prevenzione incendi: norme tecniche per le chiusure d'ambito degli edifici civili in Gazzetta! Via dal 7 luglio
Le norme tecniche si applicano alle chiusure d'ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione
E' arrivato in Gazzetta Ufficiale (n.83 dell'8 aprile 2022) il decreto del Ministero dell'Interno del 30 marzo, che approva le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'allegato 1 (scaricabile in fondo all'articolo) per le chiusure d'ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
NB - Il decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in GU e quindi dal 7 luglio 2022.
Campo d'applicazione
Il provvedimento si applica alle chiusure d'ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione.
Adeguamenti
Il presente decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi:
- a) siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli artt. 3, 4 o 7 DPR 151/2011;
- b) siano state progettate sulla base del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 attualmente vigente, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.
Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019.
Nelle more della piena determinazione di metodi armonizzati con la normativa comunitaria per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al punto V.13.1 dell'allegato 1, potranno costituire un utile riferimento anche le valutazioni sperimentali effettuate con metodi di prova riconosciuti in uno degli Stati UE.
Con apposita disposizione saranno individuati tali metodi nonchè i relativi criteri di accettabilità ai fini dell'impiego, anche in funzione delle caratteristiche dell'edificio di installazione.
IL DECRETO E L'ALLEGATO 1 (CON LE NORME TECNICHE) SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
Antincendio
Area di Ingenio dedicata tema della sicurezza al fuoco: normativa vigente, sistemi e tecnologie avanzate per la prevenzione e il controllo degli incendi