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Prevenzione incendi nei condomini: ecco le nuove regole

Normativa antincendio: approvate le nuove direttive per l'adeguamento degli edifici dai 12 metri di altezza in su. Nuove incombenze per i condomini

Le nuove regole antincendio per i condomini italiani pone in carico anche ai condomini le prescrizioni finora applicate ai soli luoghi di lavoro. Lo prevede infatti l'aggiornamento/integrazione della regola tecnica che va ad integrare il decreto del ministero dell'Interno numero 246 del 16 maggio 1987, ossia lo "storico" decreto che fissa i criteri di sicurezza antincendio da applicare agli edifici di civile abitazione di altezza antincendi superiore a 12 metri.

Il provvedimento è stato approvato lo scorso 24 aprile del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, organismo collegiale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

A livello procedurale, la bozza dovrà essere completata con il decreto di emanazione (decreto del ministero dell'Interno), al quale sarà allegata. Tale decreto non solo dovrà stabilire quanti giorni trascorreranno tra la pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" e l'entrata in vigore, ma anche i tempi per adeguarsi.

La novità principale è che i condomini dovranno gestire l'emergenza, in caso di incendio, tenendo conto dell'eventuale presenza di persone con limitate capacità motorie, che vanno aiutate, e di attività limitrofe che potrebbero costituire un intralcio per i soccorsi o per la fuga. Quindi l'amministratore di condominio, se presente, avrà i suoi compiti da svolgere, ma per l'attuazione delle nuove misure i responsabili sono i proprietari.

Nuove norme: a chi interessano?

Le nuove norme tecniche - inerenti la sicurezza delle parti comuni e l'efficienza degli impianti antincendio e dei dispositivi - sono finalizzate alla corretta procedura di evacuazione dagli edifici per civile abitazione di altezza pari o superiore a 12 metri. Per altezza si intenda l'altezza antincendi: non è l'altezza dell'edficio, ma si misura dalla quota esterna più bassa (strada) al livello inferiore dell'apertura più alta  dell'ultimo piano abitabile o agibile.

Pianificazione e informazione

Nella bozza si specifica che ogni condomino dovrà conoscere le procedure di evacuazione, ossia le azioni e i comportamenti corretti da mettere in pratica in caso di incendio, che comprendono la diffusione dell'allarme, la percorrenza in sicurezza dei percorsi di esodo, il raggiungimento di un luogo sicuro, la procedura per l'attivazione dei soccorsi.

Sarà obbligatorio affiggere un foglio illustrativo che riporti divieti e precauzioni da osservare, i numeri telefonici per l'attivazione dell'emergenza e le istruzioni per garantire l'esodo in caso di incendio. Ogni condomino deve anche conoscere i comportamenti da tenere quotidianamente per non alterare le normali condizioni di sicurezza, ad esempio il corretto uso delle porte tagliafuoco e la corretta fruibilità delle vie di esodo.

Se l'edificio supera i 24 metri

Se l'altezza cresce, le prescrizioni aumentano. Ci sono anche edifici di altezza antincendi superiori a 80 metri, che necessitano di un coordinatore per le emergenze con un vero e proprio centro di gestione: una sorta di centrale di controllo, interna all'edificio, dalla quale coordinare le operazioni in caso di incidente.

I 4 gruppi di misure

Nella bozza di regola tecnica sono contemplati quattro livelli di prestazione ai quali corrispondono specifiche misure da applicare, molto semplici per gli edifici più bassi e più gravose per quelli più alti. Vediamo i 'paletti' principali per ogni categoria:

  • edifici tra i 12 e i 24 metri: bisogna 'solamente' individuare i comportamenti e le azioni corretti da tenere in caso di emergenza, ma anche quotidianamente, per non alterare le condizioni di sicurezza. Tutti i condomini devono conoscere queste azioni e, all'occorrenza, essere in grado di applicarle;
  • edifici tra i 24 e i 54 metri: l'impegno è leggermente superiore e ripetuto nel tempo, poiché la pianificazione dell'emergenza deve essere predisposta, comunicata e verificata. Tra le misure preventive da applicare vi è anche la "valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico degli impianti";
  • edifici tra i 54 e gli 80 metri: stessi adempimenti del livello precedente, con l'aggiunta dell'obbligo di installazione di un impianto di segnalazione manuale e di allarme incendio con indicatori di tipo ottico e acustico, dei quali bisogna tener conto nella pianificazione dell'emergenza, che deve prevedere le procedure di attivazione e di diffusione dell'allarme;
  • edifici oltre gli 80 metri: si prevede, in aggiunta alle indicazioni per il livello precedente, la designazione di un responsabile della gestione della sicurezza antincendio e di un coordinatore dell'emergenza, il quale deve essere in possesso di un attestato di idoneità tecnica, ossia un attestato rilasciato, al termine di un esame, dal un Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Serve anche un vero e proprio centro di gestione - localizzato anche presso la portineria -, che deve essere dotato delle centrali per la gestione di impianti antincendio e del sistema di allarme vocale e servirà per il coordinamento delle operazioni da svolgere in condizioni di emergenza.