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Prevenzione incendi: le caratteristiche degli impianti di climatizzazione per le attività aperte al pubblico

Nel DM 10 marzo 2020 sono stati definiti quali gas refrigeranti si possono usare negli impianti di climatizzazione

Il decreto del Ministero dell'Interno del 10 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che entra in vigore dal 18 giugno 2020 approva le modifiche ai liquidi refrigeranti per gli impianti di climatizzazione

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 73 del 20 marzo 2020 il decreto del Ministero Dell'interno 10 marzo 2020 dal titolo “Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”. 

Questo decreto completa l’evoluzione normativa introdotta con l’emanazione, nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 281 del 03/12/2018, della RTV n. 8 decreto del Ministero dell’Interno del 23 novembre 2018 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15, del Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – modifiche al Decreto 3 agosto 2015”.

PER APPROFONDIRE Prevenzione incendi: cosa prevede la nuova RTV 8 specifica per le attività commerciali

DM 10 marzo 2020: definiti quali gas refrigeranti si possono usare negli impianti di climatizzazione

Una novità fondamentale di questo decreto è presente al punto V.8.5.10 “Sicurezza impianti tecnologici” dove si riporta: «I gas refrigeranti negli impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento (Capitolo S.10) e di refrigerazione alimentare, inseriti in aree TA, devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817 “Refrigerants – Designation and safety classification” o norma equivalente».

Questo principio è stato inoltre ribadito, introducendolo per le altre RTV del D.M. 03/08/2015, dal D.M. 14 febbraio 2020 appena entrato in vigore.

Per la prima volta nei disposti legislativi dei Vigili del Fuoco, viene esplicitamente indicato quale tipo di gas si può utilizzare, facendo riferimento alla ISO 817, e soprattutto viene permesso l’utilizzo di refrigeranti leggermente infiammabili (A2L). 

La nascita del decreto regolamenta gli impianti di climatizzazione nelle attività aperte al pubblico. Il legislatore ha appurato le limitazioni delle regole tecniche di prevenzione incendi dovute alla sola possibilità di impiego di fluidi refrigeranti non infiammabili o non infiammabili e non tossici negli impianti di climatizzazione e condizionamento presenti all'interno delle aree aperte al pubblico.

Lo sviluppo tecnologico di detti impianti consente di superare tali limitazioni, garantendo soluzioni tecniche maggiormente efficienti dal punto di vista energetico ed a minore impatto ambientale.

Quali sono le attività coinvolte dalle disposizioni del decreto

Il decreto aggiorna le disposizioni tecniche previste dalle seguenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di prevenzione incendi:

  • Attività 67Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie” secondo il decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  n.  218 del 16 settembre 1992; 
  • Attività 66Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed&breakfast, dormitori, case per ferie” secondo il decreto del Ministro dell'interno 9 aprile  1994 recante «Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la costruzione e  l'esercizio  delle  attività  ricettive  turistico  - alberghiere», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, n. 116 del 20 maggio 1994; 
  • Attività 65Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato” secondo il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 214 del 12 settembre 1996; 
  • Attività 68Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani e Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio” secondo il decreto  del  Ministro  dell'interno  18  settembre  2002 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la  progettazione,  la  costruzione  e  l'esercizio  delle  strutture sanitarie pubbliche e private», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, n. 227 del 27 settembre 2002; 
  • Attività 71Aziende ed uffici“ secondo il decreto  del  Ministro  dell'interno  22  febbraio  2006 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o  locali destinati ad  uffici»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, n. 51 del 2 marzo 2006;  
  • Attività 69Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda” secondo il decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 187 del 12 agosto 2010;  

Obbligatoria la predisposizione del manuale di uso e manutenzione

In base a quanto previsto dall’art. 2 del decreto gli impianti di climatizzazione e condizionamento sono considerati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, pertanto è obbligatoria la predisposizione del manuale di uso e manutenzione ai fini della predisposizione della documentazione prevista al punto  3.2 dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 relativa alla dichiarazione di conformità. 

Il manuale di uso e manutenzione viene predisposto, in lingua italiana, a cura dell'impresa di installazione dell'impianto di climatizzazione e condizionamento, in accordo alle previsioni delle norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati e contiene il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione. 

Secondo l’articolo 1 le disposizioni contenute nel decreto si applicano alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi e progettati applicando le regole tecniche allegate ai decreti ministeriali citati in premessa.  

Il software Namirial CPI win Attività consente di poter analizzare le varie attività nel rispetto delle regole tecniche verticali in vigore, della RTO D.M. 18 ottobre 2019 e dell’aggiornamento delle RTV secondo il D.M. 14 febbraio 2020, a breve sarà integrato con le modifiche previste dal D.M. 10 marzo 2020.

La validità del prodotto CPI WIN® Attività è stata ufficialmente riconosciuta dalla Rete Professioni Tecniche che, dopo aver analizzato nel dettaglio le funzionalità innovative del software CPI WIN® Attività come strumento di supporto alla progettazione, con nota prot. 675/2018 del 30 luglio 2018 ATTESTA che la ditta NAMIRIAL S.p.A. ha sviluppato un programma informatico di ausilio alla progettazione avanzata mediante il Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015), che soddisfa sostanzialmente i requisiti tecnici indicati nell’AVVISO in oggetto.

NAMIRIAL S.p.A. potrà quindi qualificare il programma di progettazione con il Codice di prevenzione incendi con la seguente iscrizione:

“Programma rispondente ai requisiti tecnici individuati dalla Rete delle Professioni Tecniche per la progettazione avanzata con il Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015).” AVVISO R.P.T. del 13/09/2017.

 

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