Antincendio
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Prevenzione Incendi: la progettazione delle vie d’esodo in caso di occupanti con disabilità

Il presente lavoro intende approfondire il tema della progettazione delle vie d’esodo in caso di occupanti con disabilità, discutendo le soluzioni progettuali percorribili attraverso l’analisi del quadro normativo di riferimento, incluso il codice di prevenzione incendi.

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Sintesi del quadro normativo sulle barriere architettoniche

Il tema della fruibilità degli spazi da parte degli occupanti con disabilità, unitamente al concetto di “barriera architettonica”, trova numerosi approfondimenti nell’ambito della normativa italiana.
Senza volersi addentrare in uno studio minuzioso del suddetto quadro normativo, appare di interesse, comunque, ripercorrere a grandi linea alcuni dispositivi meritevoli di attenzione.

Si cita, in tal senso, la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.425 del 29 gennaio del 1967, la quale ha sottolineato l’esigenza di considerare nella progettazione urbanistica ed edilizia il tema delle barriere architettoniche, da intendersi quali ostacoli per individui con disabilità (es. elementi altimetrici come scale, gradini, dislivelli, risalti, ecc., ovvero passaggi e ambienti ristretti come strettoie, cabine di ascensori e porte strette, ecc.), adottando misure idonee a fronteggiare il problema.

La questione dell’eliminazione delle barriere architettoniche viene poi affrontato nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 4809 del 19 giugno del 1968, dove si rimarca l’attenzione sulla necessità di conseguire una agibilità più completa e diffusa delle attrezzature e degli edifici pubblici o di uso pubblico e degli edifici per abitazione, predisponendo quindi uno strumento finalizzato a migliorare l’utilizzo e la godibilità degli edifici sociali da parte di persone con disabilità.

La Legge 30 marzo 1971 n.118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) all’art.27 riafferma l’obbligo, per gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione, di realizzazione in conformità alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1968 sulla eliminazione delle barriere architettoniche, anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della legge. La norma poi prevede, ad esempio, che “in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli […] dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in  carrozzella”.

Il DPR 27 aprile 1978 n. 384 (ora DPR 24 luglio 1996 n.503), Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, riporta le norme tese ad eliminare le barriere architettoniche e relativamente alle strutture pubbliche, con particolare riguardo a quelle di carattere collettivo-sociale, sia di nuova costruzione sia esistenti (ove sottoposte a ristrutturazione; se non ristrutturate, adozione di possibili e conformi varianti). 

La Legge 9 gennaio 1989 n.13 ha disciplinato il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Su indicazione della predetta legge, il Ministro dei Lavori Pubblici ha fissato con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata. Trattasi del Decreto 14 giugno 1989 n.236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”. Nel predetto Decreto si riportano, innanzitutto, le definizioni puntuali di “barriere architettoniche ” e dei concetti di “accessibilità”, “visitabilità” ed “adattabilità”.

Decreto 14 giugno 1989 n.236: prima correlazione tra barriere architettoniche e rischio incendio 

In particolare poi, al punto 4.6 dell’art. 4 il Decreto disciplina il raccordo con la normativa antincendio nell’ambito dei criteri di progettazione per l’accessibilità , al fine di contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con disabilità. Si invita, in tal senso, ove tecnicamente possibile ed in linea con le norme vigenti, a propendere verso una articolazione dell’opera da costruzione in compartimenti antincendio. La suddivisione in compartimenti, che costituiscono luogo sicuro statico ai sensi del DM 30 novembre 1983, deve essere concepita in modo da assicurare “ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili, ove attendere i soccorsi”. Tale aspetto è stato poi nuovamente confermato, ferme restando le normative in tema di sistemi di via d’uscita, nel già citato DPR 24 luglio 1996 n.503 ovvero il Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, che ha abrogato il DPR 27 aprile 1978 n. 384. 

Non può poi non essere menzionato il DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il quale nella Parte II Capo III affronta la questione dell’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (Sezione I) e negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico (Sezione II). Per quest’ultimo caso (edifici pubblici e privati aperti al pubblico), in particolare, il DPR 380/2001 statuisce che le opere edilizie sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla Sezione I del Capo III dello stesso DPR, al regolamento approvato con DPR 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche, e al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

 

La valutazione del rischio di incendio 

Il D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. rimarca, come noto, che i luoghi di lavoro devono essere conformi all’Allegato IV del Decreto stesso nonché strutturati altresì tenendo conto dei lavoratori disabili. Il documento di valutazione dei rischi ed il piano di emergenza devono considerare la presenza di persone con disabilità.

Il DM 10 marzo 1998 declina i criteri per procedere alla valutazione dei rischi di incendio, che consente al datore di lavoro di individuare ed adottare i provvedimenti necessari per la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro. 

Tra i criteri in parola figura la “identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi di incendio”, con il fine di considerare anche casi particolari in cui, ad esempio, siano presenti persone con mobilità, udito o vista limitata e/o siano presenti persone incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità.

Inoltre, nell’ambito della fase della valutazione del rischio tesa alla verifica dell’adeguatezza delle misure di sicurezza, il Decreto ricorda, tra le misure che possono essere considerate compensative in relazione all’esodo, anche la messa in atto di misure specifiche per persone disabili.

Infine, l’Allegato VIII del DM 10 marzo 1998, recante “Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio” approfondisce il tema dell’assistenza alle persone disabili in caso di incendio. In particolare, nell’Allegato vengono dedicate specifiche sezioni all’assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta (punto 8.3.2), all’assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato (punto 8.3.3), all’utilizzo di ascensori (punto 8.3.4). In relazione a quest’ultimo punto, il Decreto rammenta che le persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l’evacuazione o è un ascensore antincendio, e comunque sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione.

Nell’ambito della valutazione del rischio di incendio in caso di luoghi di lavoro con persone disabili, non possono non citarsi due riferimenti normativi di assoluta valenza: Circolare n. 4 del 1° marzo 2002 “Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili” dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con la Consulta Nazionale delle Persone Disabili e dello loro Famiglie, e la Lettera circolare 8 agosto del 2006 dei Vigili del Fuoco, “La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: strumento di verifica e controllo (check-list)” per l’analisi e valutazione dei luoghi di lavoro.

In particolare, la Circolare n. 4 del marzo 2002 fornisce alcune misure di natura edilizia ed impiantistica, entrambe finalizzate a facilitare la mobilità e l’orientamento, nonché misure di carattere gestionale che possono concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza integrando o sostituendo quelle edilizie ed impiantistiche. Ad esempio, tra le misure per facilitare la mobilità figurano la “realizzazione di spazi calmi, ovvero di adeguata compartimentazione degli ambienti, con l’obiettivo di risolvere i problemi che possono insorgere in caso di esodo attraverso scale” e la “realizzazione di ascensori di evacuazione quando l’esodo è possibile solo attraverso le scale”.

Con Lettera circolare 18 agosto del 2006 sono state impartite indicazioni mirate alle diverse figure professionali (datori di lavoro, professionisti e responsabili della sicurezza) per la verifica ed il controllo degli elementi significativi in termini di sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso una check-list opportunamente concepita. L’obiettivo è individuare le condizioni di criticità a cui rispondere con soluzioni tecniche concrete, in applicazione alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 4 del 1° marzo 2002. A titolo esemplificativo, nell’ambito dei percorsi orizzontali interni, si evidenziano, come elementi di maggiore criticità per le rampe, la lunghezza e la pendenza, aggiungendo che, sulla base dell’esperienza, una pendenza fino al 5% risulta autonomamente superabile da gran parte di persone con disabilità. Inoltre, la predetta circolare riprende e dettaglia il concetto di “spazio calmo”, quale opportuna soluzione tecnica a sostegno di persone con disabilità nonché risorsa strutturale nel concepimento del piano d’esodo. 

 

Le Regole Tecniche di Prevenzione Incendi

Tra le misure che sicuramente possono essere considerate, in caso di esodo, in favore di persone con disabilità sono lo spazio calmo, l’esodo orizzontale progressivo e l’ascensore antincendio.

Ascensore di soccorso e ascensore antincendio

L’ascensore di soccorso, come chiarito nella Lettera Circolare prot. n. P157/4135 sott. 9 del 5/2/2008 dei Vigili del Fuoco, deve essere considerato come un presidio antincendio ad uso esclusivo delle squadre di soccorso, mentre la medesima circolare rimarca che l’ascensore antincendio, in virtù dei requisiti impiantistici richiesti, può essere impiegato anche in caso di incendio per l’evacuazione assistita di persone con ridotte o impedite capacità motorie.

Si rammenta poi che il DM 18 settembre 2002 sulle strutture sanitarie prevede negli edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D (aree per ricovero e aree per unità speciali) almeno un montalettighe antincendio.

Le definizioni e le caratteristiche delle predette soluzioni tecniche non sono desumibili da un’unica fonte normativa, fatta eccezione per l’ascensore antincendio disciplinato dal Decreto del 15 settembre 2005 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.

Lo "spazio calmo"

Il concetto di spazio calmo è rinvenibile nel DM 9 aprile 1994 sull’attività ricettive turistico-alberghiere, dove al punto 4 del Titolo I dell’Allegato al Decreto si definisce lo spazio calmo come “luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi”.

Tale definizione si interseca con i contenuti del succitato punto 4.6 dell’art. 4 del Decreto 14 giugno 1989 n.236 ed, ovviamente, con la definizione di luogo sicuro statico del DM 30 novembre 1983, inteso come “spazio scoperto ovvero compartimento antincendio, separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo, avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone”. Anche il concetto di filtro a prova di fumo, come noto, è all’interno del DM 30 novembre 1983.

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Lo spazio calmo viene poi ripreso e, in alcuni casi rivisitato, in altre regole tecniche di prevenzione incendi.

Si citano, in tal senso, il DM 18 marzo 1996 sugli impianti sportivi, il DM 19 agosto 1996 sui locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, il DM 18 settembre 2002 sulle strutture sanitarie pubbliche e private (laddove al comma 3 del punto 4.4 richiama le disposizioni vigenti in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui al DPR 24 luglio 1996, n. 503), il DM 22 febbraio 2006 sugli uffici e il DM 16 luglio 2014 sugli asili nido. 

L'esodo orizzontale progressivo

La definizione invece di esodo orizzontale progressivo è riscontrabile nel DM 18 settembre 2002 sulle strutture sanitarie pubbliche e private (si fa riferimento ai degenti) e nel DM 16 luglio 2014 sugli asili nido (si parla di occupanti e non degenti).
Si riporta di seguito la definizione di esodo orizzontale progressivo presente nel DM 18 settembre 2002: “modalità di esodo che prevede lo spostamento dei degenti in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia stato domato o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro”. Per quanto attiene al dimensionamento di tale misura, sia la norma sulle strutture sanitarie che la norma sugli asili nido indicano i criteri di dimensionamento, sostanzialmente uguali. Si riporta, a titolo esemplificativo, il contenuto del comma 2 del punto 4.3 del DM 18 settembre 2002 che prevede l’esodo orizzontale progressivo a tutti i piani che contengono aree di tipo D: “ciascun piano deve essere suddiviso in almeno due compartimenti. Ciascun compartimento deve poter contenere in situazioni di emergenza, oltre ai suoi normali occupanti, il numero di persone previste per il compartimento adiacente con la capienza più alta, considerando una superficie media di 0,70 m2/persona. Tale superficie deve essere elevata a 1,50 m2/persona qualora l'evacuazione dei degenti debba necessariamente avvenire con letti o barelle”.

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