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Prevenzione incendi: la bozza RTV capitolo V.8 per le attività commerciali

ll 12 gennaio 2018 si è conclusa la consultazione pubblica della bozza sulla nuova Regola Tecnica Verticale (RTV 8) per le Attività commerciali in materia di prevenzione incendi da parte del Comitato Centrale Tecnico Scientifico dei Vigili del Fuoco.
Il documento, come per le altre RTV già pubblicate, è strutturato in linea con il D.M. 03/08/2015 e l’approccio progettuale che ne scaturisce risulta estremamente differente rispetto al DM 27/07/2010.

ll 12 gennaio 2018 si è conclusa la consultazione pubblica della bozza sulla nuova Regola Tecnica Verticale (RTV 8) per le Attività commerciali in materia di prevenzione incendi da parte del Comitato Centrale Tecnico Scientifico dei Vigili del Fuoco.

Il documento, come per le altre RTV già pubblicate, è strutturato in linea con il D.M. 03/08/2015 e l’approccio progettuale che ne scaturisce risulta estremamente differente rispetto al DM 27/07/2010.

L’ambito di applicazione del decreto è l’attività 69 come definita nel D.P.R. 151/2011. 

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Attualmente per l’attività 69 si fa riferimento al D.M. 27 luglio 2010 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”, sono anche da considerare i chiarimenti emanati con i documenti

  • Nota Prot. n. P584/4108 sott. 22/21 del 25/03/1997
  • Nota Prot. n. P379/4147 sott. 4 del 09/03/1999
  • Nota Prot. n. P1315/4147 sott. 4 del 10/01/2001
  • Nota Prot. n. P1524/4147 sott. 4 del 27/10/2004
  • Lett. Circ. n. P720/4122 sott. 54/9 del 29/05/2008
  • Nota Prot. n. 1646 del 24/12/2008
  • Nota DCPREV Prot. n. 2643 del 25/02/2011
  • Nota DCPREV Prot. n. 3111 del 07/03/2011
  • Nota DCPREV Prot. n. 17702 del 28/12/2011
  • Lett. Circ. n. 4963 del 04/04/2012
  • D.M. 20/12/2012

V.8.5 Strategia antincendio

La regola tecnica verticale segue la struttura del DM 3 agosto 2015 e fa riferimento alle misure previste nei vari capitoli del DM 3 Agosto 2015, come indicato nella sezione: V.8.5 Strategia antincendio

  1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.
  2. Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei capitoli V.1 in merito alle aree a rischio specifico e, ove pertinente, le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali.
  3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

V.8.2 Definizioni

La Sezione V.8.2 Definizioni integra le definizioni presenti nella sezione G del codice, e fornisce delle indicazioni differenti rispetto a quanto indicato nel D.M. 27/07/2010 in particolare per la definizione della Mall definita come “galleria interna all’attività commerciale anche su più piani su cui si affacciano le aree di vendita, i relativi servizi e depositi”.

Il D.M. 27/07/2010 definisce la mall come una “galleria interna, coperta, realizzata anche su più piani, su cui si affacciano varie attività commerciali e\o di servizio

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con le seguenti disposizioni:

  • Essa deve presentare uscite in posizione contrapposta, altezza (H) minima 7 m e larghezza (L) pari almeno a √(7 H).
  • Deve essere priva di ingombri che possano essere di ostacolo per l’esodo in emergenza e il carico di incendio specifico non deve essere superiore a 50 MJ/m² anche in presenza di allestimenti e/o promozioni a carattere temporaneo.

V.8.5.4 Esodo

Limitazioni simili si ritrovano nella sezione V.8.5.4 Esodo, in particolare il comma 3 dice che “Ai fini del computo della lunghezza di esodo, la mall può essere assimilata a luogo sicuro temporaneo se sono verificate tutte le condizioni di cui alla tabella V.8-4 (Condizioni per assimilare la mall a luogo sicuro temporaneo).

  • Carico di incendio specifico nella mall qf ≤ 50 MJ/m², anche in presenza di allestimenti a carattere temporaneo.
  • Distanza minima L fra facciate contrapposte che si affacciano sulla mall pari a √7H con H altezza della facciata più alta ed L comunque non inferiore a 7 m.
  • Controllo dell’incendio (Capitolo S.6) di livello di prestazione IV, esteso a tutti gli ambiti non compartimentati che si affacciano nella mall.
  • Rivelazione e allarme (Capitolo S.7) di livello di prestazione IV, esteso alla mall e a tutti gli ambiti non compartimentati che vi si affacciano.
  • Controllo fumo e calore (Capitolo S.8) di livello di prestazione III, esteso alla mall e a tutti gli ambiti non compartimentati che vi si affacciano.

Nella sezione V.8.3 Classificazioni le attività commerciali sono classificate sia in base alla superficie complessiva A 

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sia in base alla quota dei piani h 

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Le aree dell’attività direttamente funzionali sono classificate come segue:

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Con almeno le aree TK1, TK2, TM2, TM3, TT2 classificate aree a rischio specifico secondo il capitolo V.1.

V.8.5.2 Classe di Resistenza al fuoco

La sezione V.8.5.2 disciplina la classe di Resistenza al fuoco (Capitolo S.2) che non può essere inferiore a quanto previsto nella seguente tabella V.8-1:

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Relativamente alla gestione della compartimentazione, la sezione V.8.5.3 , la tabella V.8-2 dà delle indicazioni da rispettare per le aree TA

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Tabella V.8-2: Quote di piano, limitazioni e misure antincendio delle aree di tipo TA

Il comma 2 nella tabella V.8-3 dà le caratteristiche di compartimentazione secondo la strategia S.3, altri commi riportano le disposizioni da rispettare per le varie aree dell’attività secondo la classificazione prevista nella sezione V.8.3.

V.8.5.5 Gestione della sicurezza antincendio

La sezione V.8.5.5 Gestione della sicurezza antincendio fornisce i requisiti da rispettare per la gestione dell’attività. Particolarmente impegnativo è il rispetto del comma 1, che prevede per le attività commerciali con sistemi d'esodo comuni rispetto ad altre attività (Capitolo S.3.10) l’obbligo di adottare un GSA (Capitolo S.5) di livello di prestazione III.

Il D.M. 03/08/2015 per il livello di prestazione III fornisce le seguenti indicazioni tabella-s56

Ulteriori indicazioni specifiche per l’attività centri commerciali sono riportate nelle sezioni V.8.5.6 – Controllo dell’incendio, V.8.5.7 Rivelazione ed allarme e V.8.5.8 Controllo di fumo e calore.

Il programma CPI win Attività consente di poter valutare l’attività 69 Attività commerciale ai sensi del DM 03/08/2015 secondo la RTV introdotta con la bozza, in attesa della pubblicazione del decreto definitivo.

In fase di inserimento di una nuova attività commerciale è possibile effettuare la valutazione o con il decreto 27/07/2010, regola tecnica attualmente di riferimento, o procedere in maniera alternativa seguendo il DM 03/08/2015.

per approfondire vai al seguente LINK