Prevenzione incendi: ecco la RTV per ospedali e strutture sanitarie
La bozza di Decreto Ministeriale avente ad oggetto “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” è stata inviata alla Commissione europea
Campo di applicazione
Nella bozza di RTV si evidenzia che le regole si applicano a:
- a. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;
- b. residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;
- c. strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2.
NB - la RTV si può applicare alle suddette attività, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, in alternativa, ove applicabile, alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002.
La RTV/decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.