Prevenzione antincendio nei condomini: tutto sulle nuove misure antincendio previste dal dm 25 gennaio 2019
Prevenzione antincendio nei condomini: tutto sulle nuove misure antincendio previste dal dm 25 gennaio 2019
L’articolo pone l’attenzione sulle misure di sicurezza antincendio che dal mese di maggio del 2019 dovrebbero essere messe in atto sul totale degli edifici di civile abitazione in funzione delle loro altezze antincendio.
La nuova normativa antincendio per gli edifici di civile abitazione: le nuove disposizioni di prevenzione incendi secondo il d.m. 25.01.2019
L’evento che ha colpito l’immaginario mondiale, in tema di sicurezza in caso d’incendio, è quello della Grenfell Tower a Londra, evento catastrofico avvenuto nella notte del 14 giugno 2017 nel grattacielo di 24 piani situato nel quartiere di North Kensington, nel quale morirono 72 persone.
Da quel momento il mondo scientifico internazionale ha posto l’attenzione sulla necessità di rendere efficaci le conoscenze sul comportamento dei materiali, sulle misure di protezione attiva e passiva all’incendio, nonché sulla gestione delle situazioni di emergenza anche nel contesto degli edifici di civile abitazione dove vivono bambini, anziani e casalinghe, che sono le persone più vulnerabili e quindi da proteggere.
Il 5 febbraio 2019, sulla Gazzetta Ufficiale n°30 è stato pubblicato il D.M. 25 Gennaio 2019 contenente “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” con cui è stata data risposta all’obiettivo di ammodernare la precedente regola tecnica sia alla luce dell’evoluzione dei criteri e della normativa di prevenzione incendi ampiamente evolutisi nel corso del trentennio trascorso (1987-2019), sia alla luce dell’evoluzione delle tecniche di costruzione e delle tipologie di materiali impiegati, per esempio allargando il campo di applicazione anche ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili.
Le statistiche degli incendi nelle abitazioni
Tra le motivazioni che hanno orientato i Vigili del Fuoco alla stesura del nuovo decreto la statistica riveste un ruolo strategico. Se si osservano i dati distribuiti dai VVF con l’Annuario statistico ed in particolare gli eventi di soccorso si rileva, con riferimento al periodo 2007//2016, che alle voci:
- “Infortuni e decessi a livello nazionale per la tipologia incendi ed esplosioni per dettaglio luogo”, il luogo che presenta la maggiore distribuzione di casi con il 45,9% è Appartamenti e locali di abitazioni;
- “decessi di civili rilevati nel corso degli interventi per incendi ed esplosioni suddivisi per Dettaglio Luogo”, il luogo che presenta la maggiore distribuzione di casi con il 36,7% è Appartamenti e locali di abitazioni;
Considerando i più recenti dati statistici forniti per l’anno 2016 si nota che, tra i 245.727 interventi di soccorso per “incendi e esplosioni”, ben il 13,3%, ovvero 32.714, sono avvenuti negli Appartamenti e locali di abitazioni. Questa statistica di dettaglio è ricompresa in quella più generale degli incidenti domestici che mediamente in Italia sono 4,5 milioni di cui 8 mila mortali.
Tra questi i pericoli più frequenti sono dovuti a:
- fughe di gas;
- incendi;
- perdite d'acqua.
Dall’analisi di questi dati si comprende come non è casuale che la nuova disposizione importi dalle più recenti normative il concetto di Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA) anche per gli edifici destinati a “civile abitazione”.
I Livelli di Prestazione (LP): proporzionalità delle misure di sicurezza antincendio
L’approccio metodologico delineato, in linea con i più recenti sviluppi della prevenzione incendi, si basa sul principio di proporzionalità ed è finalizzato ad individuare i diversi livelli di prestazione L.P. da attuare, a cui corrispondono le diverse misure di sicurezza antincendio integrative rispetto a quelle già previste dal DM 16.05.87, commisurandoli alla tipologia di edificio, ovvero alla “altezza antincendio H” dell’edificio ed in particolare
Misure antincendio più vincolanti per edifici con altezza > 24 m se in presenza di spazi commerciali comunicanti con l'edificio
A tale proposito si segnala che il DM prevede che per gli edifici di altezza superiore a 24 m, ovvero a partire dagli edifici di tipo b, debba essere adottato un livello di prestazione superiore, qualora siano presenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi non pertinenti e funzionali ma comunicanti con l’edificio stesso. Ciò significa ad esempio che in presenza di un edificio di civile abitazione di altezza superiore a 24 m, che a piano terra comunica con spazi commerciali, dovranno essere poste in atto delle misure antincendio più vincolanti rispetto a quelle generalmente da prevedere per un edificio di tale altezza.
Il principio di proporzionalità nelle misure antincendio
È interessante notare come il principio di proporzionalità si ripercuote anche nelle misure da attuare per garantire i livelli di prestazione attesi.
Dal punto di vista impiantistico si parte dalla richiesta di una basilare attività di manutenzione degli impianti afferenti alla sicurezza antincendio (Edifici a/b/c - sotto i 54 m) per arrivare alla richiesta di installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico (Edificio d - oltre 54 m) e nei casi più severi dell’impianto EVAC (Edificio e - oltre 80 m), ovvero di un impianto destinato a diffondere informazioni vocali per la salvaguardia della vita durante un’emergenza.
Anche la struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza antincendio (GSA) va via via articolandosi sempre più all’aumentare del livello di prestazione richiedendo, per la maggior parte delle situazioni, la figura del solo “Responsabile dell’attività” che, nei casi più complessi (Edificio e - oltre 80 m), deve essere affiancato dal “Responsabile della gestione sicurezza antincendio” (colui che pianifica e organizza le attività della Gestione Sicurezza Antincendio – GSA) e dal “Coordinatore dell’emergenza” (colui che sovrintende all’attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori). Per tali edifici è inoltre richiesta la predisposizione, all’interno dello stabile, di un locale “Centro di gestione dell’emergenza” che è utilizzato per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza.
Misure antincendio in funzione dei Livelli di Prestazione
Sulla scorta di quanto sancito dal nuovo Codice di Prevenzione Incendi che al Capitolo S.5 descrive le modalità di attuazione della “Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)”, ovvero definisce le misure antincendio organizzative e gestionali atte a garantire, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza dell’attività in caso di incendio, il DM 25.01.19, in funzione delle tipologie di edificio ovvero dei livelli di prestazione, individua i seguenti compiti e funzioni della struttura organizzativa:
All'interno dell'articolo i compiti e le funzioni della struttura organizzativa per gli edifici di tipo b, c, d, e.
L'articolo continua poi con la descrizione dei compiti dell'Amministratore di Condominio, l'entrata in vigore degli adempimenti e la sicurezza antincendio delle facciate.
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