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Prestazioni professionali: l'assegno postdatato dimostra il pagamento

Cassazione: l'assegno postdatato può essere utilizzato per dimostrare l'avvenuto pagamento delle prestazioni al professionista per l'attività svolta, poiché non perde le sue caratteristiche di titolo di credito.

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Gli atti estintivi di debiti, effettuati con assegni postdatati, non costituiscono mezzi anormali di pagamento e possono essere prove, utilizzate dal professionista, per dimostrare l'avvenuto pagamento di un'opera svolta.

E' questo il principio contenuto nell'ordinanza n.10322/2020 dello scorso 29 maggio della Cassazione Civile, riferita al caso di un'attività professionale svolta da un ragioniere (ma il principio si può applicare per tutti) nell'interesse di un impresa Edile.

I titolari di ques'ultima deducevano che le prestazioni professionali svolte dal ragioniere sarebbero state regolarmente retribuite attraverso l'erogazione di alcuni assegni bancari, mentre l'erede del ragioniere sosteneva il mancato pagamento e aveva presentato decreto ingiuntivo.

La Corte territoriale aveva ritenuto che i testi escussi nell'interesse del ragioniere non avessero provato che i pagamenti effettuati dall'impresa Edile in favore del professionista si riferissero a prestazioni professionali espletate negli anni precedenti al 2000.

Da qui il ricorso in Cassazione dell'erede del professionista, secondo il quale avrebbe errato la corte territoriale nel ritenere che la parcella professionale, corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista, fosse inidonea a fornire la prova del credito ma contenesse un mero giudizio di congruità in ordine alla tariffa applicata per l'attività svolta.

L'onere della prova

Qualora il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, essendo stato eseguito con riferimento ad un determinato credito - ricorda la Cassazione - spetta al creditore-attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, dimostrare sia l'esistenza di più debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall'art. 1193 c.c. (Cass. n. 17102/2006 e n. 14620/2009).

Qui si era accertato che, mentre gli imprenditori hanno provato la consegna di nove assegni bancari emessi in favore del professionista, quest'ultimo non ha dimostrato che detti assegni si riferissero a compensi relativi a prestazioni svolte in precedenza dal professionista.

La Corte territoriale ha fatto quindi corretta applicazione sia del principio dell'onere della prova, in quanto, una volta dedotta l'estinzione del debito con la produzione degli assegni era onere del creditore dimostrare che gli assegni si riferissero ad altre prestazioni, sia dei criteri di imputazione dei pagamenti.

A nulla rileva la circostanza che gli assegni fossero post datati in quanto l'assegno postdatato, inteso nella sua obiettiva idoneità strumentale a costituire mezzo di pagamento equivalente al denaro, non perde le sue caratteristiche di titolo di credito, per cui gli atti estintivi di debiti, effettuati con assegni postdatatil non costituiscono mezzi anormali di pagamento (Cassazione civile sez. I, 15/06/2018, n.15794).

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