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Prestazioni energetiche degli edifici: approfondimento sull’ultimo decreto

Qualche considerazione sul Decreto del 26 Giugno 2015 [Ex-Legge 10]: Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Come dovranno essere realizzati, sotto il profilo energetico, tutti gli interventi edilizi su edifici nuovi o esistenti?

Qualche considerazione sul Decreto del 26 Giugno 2015 [Ex-Legge 10]: Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
 
Come ormai è noto a tutti gli operatori del settore del risparmio energetico, lo scorso Luglio ha visto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale Nr.162 del 15-07-2015 – Suppl. Ordinario Nr.39, dei tre Decreti “Gemelli” del 26 Giugno 2015.

La “trilogia” pubblicata, e mi scuserà il regista Peter Jackson, sarà addirittura forse più appassionante dell’omonima opera cinematografica di quest’ultimo. Tre testi ricchi di colpi di scena, soprattutto per chi non ha seguito la “gravidanza” degli stessi prima della pubblicazione e molte novità interessanti che richiedono di “fermarsi” a leggere integralmente i testi e capire cosa cambia nel lavoro e, quindi, nelle relative notule professionali correlate.

I tre decreti possiamo definirli gemelli perché non avendo numero di riconoscimento, identica data di rilascio e di pubblicazione, e trattando tutti dello stesso tema legato al risparmio energetico, difficilmente si possono richiamare solo dal titolo. Inoltre essi si richiamano tra loro creando un legame che rende difficile parlarne separatamente.
Il compito di questo articolo è appunto quello di “estrarre” uno dei Decreti citati, in particolare quello relativo alle prescrizioni e ai requisiti minimi inerenti le prestazioni energetiche degli edifici, e andarlo ad analizzare senza entrare nel merito delle singole specifiche.

Il Decreto, che è entrato in vigore dal 1° Ottobre 2015, in sostanza ha il gravoso ed importante compito di definire come dovranno essere realizzati, sotto il profilo energetico, tutti gli interventi edilizi su edifici nuovi o esistenti.
Il nuovo Testo nasce come una “costola” del D.L. Nr. 192 del 19 Agosto del 2005 e succ.mod. (ma quante volte è stato modificato? esiste qualcuno che ha un testo coordinato definitivo?) e fissa i “paletti” che porteranno il tecnico incaricato di verificarne il rispetto dei requisiti, a un vero e proprio viaggio multidisciplinare tra l’edilizia e l’impiantistica. E’ subito chiaro tale legame già all’Art.2 quando il Decreto fissa come Definizioni quelle appunto inserite nel D.L.192/2005 aggiungendone solo alcune nuove.

Personalmente tendo a dedicare più tempo nei primi articoli delle norme più che negli ultimi e soprattutto in questo caso ritengo sia importante focalizzare alcune questioni, spesso date per scontate, che emergono fin nei primi punti del Testo.
Alla domanda “come devono essere svolti i calcoli previsti per eseguire le verifiche imposte?”, l’art.3 non ci risponde “usando un software”, bensì ci elenca 5 norme UNI e una Raccomandazione a riferimento di ogni singola nostra azione. Qualcuno di voi potrà giustamente osservare che oggi, viste le molteplici verifiche interconnesse tra loro è praticamente impossibile, trovare la “quadratura del cerchio” usando penna e calamaio; però il rischio, e spesso è una certezza, è che il software dato in mano a tecnici poco coscienziosi, non sia usato come strumento d’ausilio, ma in sostituzione dell’acquisto e soprattutto dello studio delle norme UNI necessarie.

Le norme UNI fondamentali richiamate sono le UNI/TS 11300: 1-4, la Raccomandazione CTI 14/2013 e la UNI EN 15193 (Requisiti energetici per l’illuminazione) e ad acquistarle tutte, come penso abbia fatto chiunque operi in questo settore, si deve spendere in blocco 604€ (IVA inclusa); il decreto richiama inoltre altre 24 norme UNI (altrettanto importanti da avere in base alla tipologia di intervento) di cui vi risparmio il calcolo economico e sicuramente è necessario avere un software certificato che richiederà ulteriori investimenti sia in termini economici che temporali.
Essenzialmente il testo del Decreto si conclude così lasciando spazio al cospicuo “Allegato 1” che esordisce definendo chiaramente cosa è la “Prestazione energetica di un edificio”; essa risulta essere la quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell’edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, raffrescamento, per la ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili.

E’ tanto naturale, quanto fondamentale che sia stato inserito (come nella precedente norma) “un uso standard dell’edificio”; ciò è derivante dal fatto che l’uso dell’edificio è necessariamente differente da fruitore a fruitore e quindi anche i relativi consumi energetici interconnessi delle singole voci energetiche saranno tali. Era quindi necessario definire un “fruitore tipo”, con le “abitudini” definite nelle UNI-TS 11300, in modo che a parità di uso si potesse confrontare l’efficienza di ogni singola unità immobiliare.

La grande novità rispetto al passato però rimane l’estensione delle valutazioni energetiche non più solo al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, bensì anche almeno al raffrescamento e alla ventilazione fino all’illuminazione, agli ascensori e alle scale mobili. 

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PER APPROFONDIRE. Per chi volesse approfondire questi argomenti invito a visionare i due video correlati all’articolo che saranno, anche per questione di esposizione, più completi e immediati del presente.

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=PK2b4v-PS3s

Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=qHAhH8Dn0l0
 

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