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Potenziali lavori edilizi da Superbonus: il cappotto termico è ok anche se non rispetta le distanze

Cassazione: il proprietario per opporsi a tale opera deve provare la sussistenza di un suo interesse valido ad escluderla

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Sappiamo bene che il cappotto termico è uno di queli lavori edilizi che rientra nel novero dei potenziali beneficiari di Superbonus 110% del DL Rilancio. In tal senso, è bene sapere che nella realizzazione del cappotto termico in condominio, deve essere rispettato l’art.840, secondo comma, del Codice civile, per cui il proprietario di un suolo non può opporsi ad eventuali attività di terzi che si svolgano a tale profondità o altezza nello spazio sovrastante che egli non abbia interesse ad escludere.

Il caso

Due condòmini citavano in giudizio il condominio per richiedere l’accertamento dell’illegittimo sconfinamento, nella loro terrazza, di un cappotto termico realizzato per circa 10 centimetri, all’altezza di un metro dal piano di calpestio. Il Tribunale respingeva la domanda ma la Corte d’appello ordinava la rimozione del cappotto termico.

La decisione finale

Secondo il ricorrente, il cappotto termico era stato realizzato a circa un metro di altezza dal piano di calpestio e sulla facciata del condominio correva, in precedenza, una tubazione del gas. Pertanto, i proprietari avrebbero dovuto dimostrare il concreto pericolo della sporgenza.

La Cassazione affermava che l’azione dei condòmini era un’azione negatoria della servitù per la parziale occupazione dello spazio sovrastante la loro terrazza, con la violazione della loro proprietà. Se deve contestare queste attività, il proprietario deve dimostrare che le stesse gli arrechino un pregiudizio economico.

Il proprietario non può infatti opporsi, ai sensi dell'art. 840, comma 2, c.c., ad attività di terzi (quale, ad esempio, l'immissione di sporti) che si svolgano a profondità od altezza tali che egli non abbia interesse ad escluderle e, pertanto, ove ritenga di contestarle, è suo onere dimostrare che dette attività gli arrechino un pregiudizio economicamente apprezzabile, da intendere non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche ed alla normale destinazione, eventualmente anche futura, del fondo, ovvero alla possibile utilizzazione di tale spazio a scopo di sopraelevazione.

Alla luce di tale costante interpretazione giurisprudenziale, ha quindi errato la Corte d'appello di Milano ad affermare che, a norma dell'art. 840, comma 2, c.c., l'occupazione, pari a circa 10 cm ed all'altezza di un metro dal piano di calpestio, dello spazio aereo sovrastante un terrazzo, mediante installazione di un cappotto termico sulla facciata dell'adiacente edificio condominiale, esoneri il giudice dal valutare se, ed in che misura, sussista un concreto interesse del proprietario sottostante ad opporsi a tale, pur limitata, invasione della colonna d'aria.

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