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Porticato: è una nuova costruzione e richiede il permesso di costruire

Il porticato, per il suo carattere trasformativo e innovativo rispetto a quello manutentivo e conservativo, comporta un manufatto nuovo per consistenza e materiali utilizzati, idoneo a svolgervi varie attività della vita quotidiana, perciò esso crea nuova volumetria o superficie utile e richiede il permesso di costruire.

Come tante altre strutture, anche il porticato è un intervento edilizio che va a creare nuova volumetria e che quindi necessita del permesso di costruire.

Lo ha affermato il TAR Lazio nella sentenza 10202/2024 del 21 maggio, relativo al ricorso contro un'ordinanza di demolizione di una serie di opere abusive realizzate su un compendio immobiliare.

Tra queste, anche:

  • l'ampliamento del manufatto in muratura posto al piano terra e adibito ad uso residenziale
  • la realizzazione di 3 portici coperti di pertinenza del manufatto ad uso residenziale per una superficie non residenziale complessiva di mq. 37,74.

 

Chiusura di magazzino con finestre: è ristrutturazione edilizia

Nel primo caso, i ricorrenti sostengono che esso consista nella chiusura con finestre in alluminio di un piccolo magazzino che, data l'altezza di 2 metri, non può essere destinato a uso residenziale.

In ogni caso, secondo il TAR, anche se si trattasse di apposizione di finestre a un locale magazzino per renderlo abitabile, essa avrebbe integrato una ristrutturazione edilizia necessitante il permesso di costruire ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, co. 1, lett. d), e 10, co. 1, lett. c), del dpr 380/2001, poiché, avuto riguardo alla distinta destinazione d'uso e all'incremento del carico urbanistico, l'intervento conduce a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente con modificazione della volumetria.

 

Porticato: non basta la CILA, serve il permesso perché crea nuova volumetria

Secondo i ricorrenti, i portici sono strutture di ridotte dimensioni destinate a proteggere porte e finestre dagli agenti atmosferici, perciò potrebbero essere realizzati previa sola comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Non è così per il Tar Lazio, in quanto il porticato, per il suo carattere trasformativo e innovativo rispetto a quello manutentivo e conservativo, comporta un manufatto nuovo per consistenza e materiali utilizzati, idoneo a svolgervi varie attività della vita quotidiana.

Questo tipo di opera crea cioè nuova volumetria o superficie utile e richiede il permesso di costruire.

 

Porticato o tettoia? Differenze e requisiti per la sanatoria dell'abuso edilizio

Per tettoia deve intendersi un "elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali"


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Opera pertinenziale? No, ecco perché

Nno regge neppure il motivo che sostiene il carattere pertinenziale delle opere, poiché la nozione di pertinenza, nel campo urbanistico-edilizio, è circoscritta a quegli interventi accessori di modesta entità e privi di autonoma funzionale, come ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. VI, 17 ottobre 2022, n. 8785) e, in particolare, la natura pertinenziale di un manufatto va esclusa laddove sia realizzato un nuovo volume su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio oppure un'opera che ne alteri la sagoma.


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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