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Porticato o tettoia? Differenze e requisiti per la sanatoria dell'abuso edilizio

Per tettoia deve intendersi un "elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali"

Come distinguere un porticato da una tettoia? E queste differenze a cosa portano a livello di titoli abilitativi necessari per la realizzazione di tali opere e per l'accertamento di conformità in caso di richiesta di sanatoria?

Ne ha trattato di recente il Consiglio di Stato (sentenza 3645/2024), in merito al diniego di sanatoria ex art.36 del Testo Unico Edilizia per la realizzazione, tra l'altro, di una tettoia/porticato, interventi fatti oggetto di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

 

Vietata la CILA postuma

In primis, Palazzo Spada osserva che l'inidoneità della CILA a produrre effetto con riferimento alla realizzazione di “nuove costruzioni” quali quelle di cui si tratta, tali peraltro da incidere, a seconda dei casi, su volumetria, sagoma, prospetti e superficie dell’immobile.

Tra l'altro qui si tratta anche di CILA in sanartoria, laddove la disciplina di cui all'art.36 del dpr 380/2001, che prevede un procedimento a domanda di parte, è stato sostituito in alcune Regioni al più dalla presentazione di una SCIA, ma non consente in alcun caso la CILA postuma.

 

Titoli abilitativi per realizzare una tettoia ed evitare l'abuso edilizio: la dimensione rilevante richiede il permesso di costruire

Le tettoie sono opere edilizie riconducibili ad interventi per cui non necessiterebbe alcun permesso di costruire solo ove le stesse siano di ridotte e modeste dimensioni.


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Tettoia o porticato? Le differenze

L'appellante rivendica la compatibilità urbanistica della "tettoia", che in ragione della sua esigua consistenza non si porrebbe in contrasto con l’art. 13 delle NTA al PPE.

L’insistito utilizzo, peraltro, del termine "tettoia", appunto, in luogo di quello "porticato", cui invece si riferiscono gli atti comunali, ha la dichiarata finalità di renderne percepibile la mancanza di impatto in termini urbanistici.

Palazzo Spada ricorda che le diversificate denominazioni degli elementi architettonici "porticato" o "tettoia" sono state compiutamente declinate nel Regolamento edilizio-tipo approvato in sede di Intesa Stato-Regioni, siglata in attuazione dell'art. 4, comma 1-sexies del dpr 380/2001.

Attingendo al regolamento, dunque:

  • per tettoia deve intendersi un «elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali» (voce 41);
  • per porticato invece un «elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio».

Quindi: anche se ciò non basta a qualificare l''opera come porticato, piuttosto che come tettoia, sia per la presenza dei pilastri o piedritti, sia per l’ubicazione in sviluppo del fronte del villino, l’impatto sulla sagoma dello stesso è evidente: si tratta di una nuova opera per la quale è l’appellante, come già detto, ad aver chiesto il permesso in sanatoria, ma a maggior ragione rientra nella più generica dizione di «costruzione accessoria», vietata dall’art. 13 delle N.T.A. del piano particolareggiato operante nella zona.

Serviva il permesso di costruire, quindi, ma è impossibile ottenere l'accertamento di conformità, in quanto opera non consentita dal piano urbanistico, cosa che impedisce il manifestarsi della cd. doppia conformità sia al momento della presentazione dell'istanza che al momento della realizzazione dell'intervento.


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Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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